Uno sguardo sull’UE – Aprile 2023

di Denise Boriero
Supervisione di Carlo Zadra
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Si riportano, di seguito, alcune tra le più importanti novità relative alle istituzioni dell’UE, attinenti ai temi della Compliance:

Atti delle istituzioni UE
  • Al via dal 1° giugno 2023 il Brevetto Unitario per l’UE

Dal 1° giugno 2023 prenderà il via il Brevetto Unitario per l’Unione Europea. Attraverso tale sistema sarà consentita una tutela brevettuale uniforme in tutti gli Stati aderenti dell’Unione, attraverso un’unica domanda di brevetto depositata presso l’Ufficio Europeo
dei Brevetti (EPO). Il Governo tedesco ha recentemente depositato lo strumento di ratifica dell’Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti (UPCA, Accordo 2013/C 175/01 del Consiglio) presso il Consiglio dell’Unione Europea, completando così le procedure di ratifica necessarie per l’entrata in funzione del sistema. Il nuovo sistema mira a creare un mercato tecnologico uniforme, facilitando le transazioni in una grande regione economica. Il Brevetto Unitario rappresenta un progresso storico per gli innovatori e la protezione
delle invenzioni in Europa. In particolare, esso dovrebbe risultare particolarmente vantaggioso per le piccole realtà, fornendo una tutela più ampia a costi limitati.
Attualmente il sistema unitario riguarda 17 Stati membri ma è prevista la prossima adesione di altri. L’interesse ad oggi dimostrato è infatti molto ampio: dal 1° gennaio 2023, data di avvio delle procedure transitorie di attuazione, nei soli due primi mesi dell’anno
sono state presentate oltre 2.200 richieste.

  • Orientamenti del Consiglio per una nuova governance economica dell’UE

Il Consiglio UE ha indicato gli orientamenti per provvedere ad una riforma del quadro di governance economica dell’Unione per far fronte alle sfide economiche e sociali di questi ultimi anni. Pur mantenendo il ciclo di sorveglianza annuale nel contesto del semestre
europeo, il Consiglio riconosce l’importanza di una programmazione a medio-lungo termine: il passaggio ad una pianificazione di bilancio pluriennale potrebbe infatti comportare diversi vantaggi. Sarà necessario tenere in considerazione la situazione iniziale dell’economia di ciascuno Stato membro e la differenziazione dei singoli percorsi economici. Andrà riconosciuto il processo democratico dei diversi Paesi nella creazione della loro politica economica, pur dovendo ciascuno garantire la conformità al criterio del disavanzo o, almeno, progressi sufficienti e credibili verso la conformità.

  • Commissione europea: comunicazione interpretativa in merito alla Direttiva sull’orario di lavoro

La Commissione europea ha aggiornato la sua Comunicazione interpretativa relativa alla direttiva sull’orario di lavoro (2003/88/CE) alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia UE. La Direttiva in parola stabilisce i requisiti minimi di salute e sicurezza in materia di orario di lavoro, delineando i diritti individuali di ogni lavoratore dell’Unione: il diritto di
tutti a condizioni di lavoro che rispettino la salute, la sicurezza e la dignità, nonché limitazioni all’orario massimo di lavoro, ai periodi di riposo giornaliero e settimanale nonché alle ferie annuali retribuite. Pur ribadendo che soltanto la Corte di Giustizia è competente a fornire interpretazioni vincolanti della Direttiva, la comunicazione ha lo scopo di orientare
ed aiutare le Autorità nazionali, le attività imprenditoriali e i singoli cittadini che devono applicare la normativa in oggetto.

  • Esenzione del visto per i viaggi in Europa dei titolari di passaporto del Kosovo

Il Consiglio UE ha adottato la sua posizione in prima lettura su una proposta di regolamento che mira ad esentare del visto coloro che hanno un passaporto del Kosovo e vogliono viaggiare in Europa. In base alla procedura legislativa ordinaria, applicabile nel caso
di specie, ora spetta al Parlamento prendere posizione sulla proposta al fine di raggiungere un accordo col Consiglio. Tale esenzione una volta adottata, dovrebbe trovare applicazione alla data di entrata in funzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) o dal 1° gennaio 2024, se precedente.

Attività giurisprudenziale
  • Per la CEDU, costituisce una violazione al diritto ad un equo processo il rifiuto immotivato di sollevare una questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia UE

La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) il 14 marzo c.a. ha stabilito, nell’ambito della causa Georgiou v. Grecia (57378/2018) che il mancato esame, da parte di una giurisdizione di ultima istanza – nel caso di specie la Corte di Cassazione greca –di una richiesta di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 277 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) da parte del ricorrente, senza alcuna motivazione costituisce una violazione del diritto ad un equo processo previsto dall’articolo 6, primo comma, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

  • La comunicazione orale di dati configura un trattamento degli stessi ai sensi del GDPR?

L’Itä-Suomen hovioikeus (la Corte d’appell della Finlandia orientale) ha sollevato un rinvio pregiudiziale nella causa (C-740/22) relativamente all’interpretazione delle nozioni di trasferimento e trattamento dei dati ai sensi del Regolamento generale sulla Protezione
dei dati (GDPR). In particolare, il giudice del rinvio chiede di valutare se la comunicazione orale di alcuni dati personali configuri un trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 4, punto 2, GDPR. Inoltre, si chiede se l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali possa essere conciliato con il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 86 GDPR, qualora tale accesso consenta di ottenere, senza restrizioni, informazioni sulle condanne penali o sui reati di una persona fisica contenute nel registro
delle persone di un tribunale a seguito di una richiesta di trasferimento orale delle informazioni al richiedente. Infine, il giudice finlandese chiede di chiarire se, in tale ambito, rilevi il fatto che il richiedente sia una società o un privato.

  • Divieto di prestare assistenza legale a seguito di sanzioni internazionali

Alcuni Ordini degli Avvocati, in particolare quello degli Avvocati fiamminghi in Belgio (Ordre néerlandais des avocats du Barreau de Bruxelles, Belgio – Causa T-797/22 – 2023/C 63/79) e quello di Parigi (Ordre des avocats à la Cour de Paris, Francia – Causa T-798/22 2023/C 63/80), hanno presentato dei ricorsi di annullamento contro le misure restrittive adottate dal Consiglio UE nei confronti della Russia, a seguito dell’aggressione dell’Ucraina in violazione del diritto internazionale. In entrambe le cause, i ricorrenti chiedono al Tribunale di annullare l’articolo 1, paragrafo 12, del regolamento del Consiglio n. 2022/1904 e l’articolo 1, paragrafo 13, del regolamento del Consiglio n. 2022/2474 nella misura in cui tali disposizioni introducono un divieto di prestazione di servizi di consulenza legale.
I motivi dedotti sono plurimi: nella causa T-797/22 i ricorrenti sostengono che le nuove disposizioni in oggetto sarebbero contrarie ai principi fondamentali, riconosciuti anche nella Carta Fondamentale dei diritti dell’UE, alla tutela della vita privata e all’accesso alla giustizia, impedendo di fatto di potersi rivolgere al proprio legale e interferendo sull’indipendenza di quest’ultimo e sul segreto professionale; tali disposizioni
costituirebbero altresì una violazione del principio di proporzionalità, in quanto l’introduzione di un divieto generale di prestazione di servizi di consulenza legale non sarebbe idonea a conseguire gli obiettivi legittimi perseguiti dall’Unione europea nel
contesto del conflitto tra Russia e Ucraina e andrebbe oltre quanto strettamente necessario per il raggiungimento di tali obiettivi; infine, esse sarebbero state adottate in violazione del diritto alla certezza del diritto, in quanto il divieto generale di prestare di assistenza legale non sarebbe né chiaro né preciso. Nella causa T-798/22 i ricorrenti ripresentano i primi
due motivi di ricorso relativi alla lesione del diritto di avvalersi di un avvocato e a conoscere pienamente le tutele esperibili assieme alla lesione del segreto professionale. Oltre a tali motivi, esse aggiungono il motivo della violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE, in quanto il Consiglio non avrebbe fornito alcuna spiegazione in merito alla ragione del divieto generale di fornire servizi di consulenza legale in materia non contenziosa. Spetta ora al Consiglio presentare il proprio contro ricorso dinanzi al Tribunale in merito alla portata delle norme di cui si chiede l’annullamento.

  • Corte di Giustizia UE: Statistiche giudiziarie per il 2022

La Corte ha pubblicato la relazione sulle statistiche giudiziarie per il 2022. Tra i principali temi affrontati dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale dell’Unione europea vi sono lo Stato di diritto, l’ambiente, la privacy digitale, la lotta alla discriminazione e l’applicazione delle norme sulla concorrenza contro i giganti digitali. Mentre il numero dei procedimenti dinnanzi al Tribunale rimane abbastanza invariato (con una media di 883 cause l’anno), l’attività della Corte è aumentata del 21%. Il precedente anno, il maggior numero di richieste di pronuncia pregiudiziale sono state presentate dai tribunali tedeschi, italiani, bulgari, spagnoli e polacchi. La durata media dei procedimenti è di circa 16,2 mesi
se si considerano sia le cause concluse con sentenza sia quelle con ordinanza, e di 20,4 mesi se si considerano solo le cause concluse con sentenza.

  1. Direttore dell’équipe Giustizia Affari Interni – Servizio giuridico del Consiglio dell’Unione Europea. Il contributo fornito e le opinioni espresse nel presente ambito non rappresentano e non esprimono in alcun modo la posizione del Consiglio dell’Unione Europea. ↩︎
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