Tribuna UE Fiscale – Aprile 2023

di Pierpaolo Rossi
Novità Fiscalità

La relazione annuale 2022 dell’EPPO segnala preponderanza di frodi transfrontaliere in materia di IVA
L’ufficio della Procura europea (EPPO) ha pubblicato la relazione annuale per il 2022. Essa riassume la sua azione a contrasto delle frodi dell’UE che incidono sulle entrate nazionali ed europee, in particolare sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA. Il rapporto indica che l’EPPO aveva 1.117 indagini attive alla fine del 2022, relative ad un danno totale stimato di 14,1 miliardi di euro, di cui quasi la metà (47%) derivante da frodi IVA. Secondo la relazione, l’EPPO ha elaborato 3.318 denunce di reato e ha aperto 865 indagini nel 2022. Su segnalazione dell’EPPO, i competenti giudici nazionali hanno sequestrato oltre 359,1 milioni di euro, pari a più di sette volte il budget 2022 dell’EPPO. La relazione rileva tuttavia che l’EPPO necessita ancora di adeguamenti organizzativi e giuridici per migliorarne la capacità di azione nei settori demandatigli. È in particolare necessario ultimare la revisione del regolamento EPPO e l’attribuzione di investigatori specializzati in frodi finanziarie presso tutti i procuratori nazionali delegati in tutti gli Stati membri partecipanti. Il rapporto evidenzia inoltre che l’EPPO ha scoperto che gruppi appartenenti alla criminalità organizzata si sono resi responsabili di 2,2 miliardi di euro di frode IVA e che permangono discrepanze significative nella lotta contro la frode IVA transfrontaliera nei diversi Stati membri.
( https://www.eppo.europa.eu/it/node/475 )

Il Consiglio aggiunge le Isole Vergini britanniche, il Costa Rica, le Isole Marshall e la Russia all’elenco UE delle giurisdizioni non cooperative
Il Consiglio europeo, nella sua revisione semestrale dell’elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, ha deciso di aggiungere le Isole Vergini britanniche, il Costa Rica, le Isole Marshall e la Russia. Per quanto riguarda le Isole Marshall, la ragione è che la giurisdizione ha un’aliquota dell’imposta sul reddito delle società pari a zero o comunque nominale e quindi può attrarre la localizzazione di redditi senza il corrispondente esercizio di un’attività economica reale. Per quanto riguarda le Isole Vergini britanniche, esse sono state incluse nella lista in quanto ritenute avere una legislazione non sufficientemente conforme alla normativa OCSE sullo scambio di informazioni su richiesta. Per quanto riguarda il Costa Rica, questo è stato incluso perché non ha adempiuto l’impegno ad eliminare gli aspetti di concorrenza fiscale dannosa relativamente al suo regime di esenzione dei redditi di fonte estera. La Russia non ha adempiuto all’impegno preso ad eliminare gli aspetti dannosi del proprio regime speciale per le holding internazionali. L’elenco dell’UE comprende ora 16 giurisdizioni in totale. Il Consiglio ha invitato le giurisdizioni interessate a migliorare il loro quadro giuridico per risolvere le questioni fiscali che ne hanno causato l’inclusione nella lista. Tra le questioni, figurano la trasparenza fiscale e l’equa tassazione, ed il rifiuto di conformarsi agli standard internazionali sulla concorrenza fiscale non dannosa. Il gruppo del Codice di condotta, che prepara gli aggiornamenti dell’elenco, collabora strettamente con organismi internazionali come l’OCSE per promuovere le pratiche di buona governance fiscale nel mondo. Il Consiglio ha inoltre sottolineato che l’Albania, il Belize, Curaçao, Israele e Qatar e Aruba hanno assunto impegni in materia di eliminazione della concorrenza fiscale internazionale dannosa, il cui rispetto sarà verificato. Il Consiglio ha poi rimosso dall’elenco Barbados, Giamaica, Macedonia del Nord e Uruguay dopo aver constato che queste giurisdizioni avevano adempiuto agli impegni presi in tal senso.
( https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/02/14/taxation-british-virgin-islands-costa-rica-marshall-islands-and-russia-added-to-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions-for-tax-purposes/ )

Giurisprudenza Fiscalità

La Corte EDU sancisce che il diritto al rispetto della vita privata e familiare è violato a causa della pubblicazione sistematica dei dati personali dei debitori fiscali che avviene in modo automatico e pertanto ingiustificato
Il 9 marzo 2023, nella causa L.B. c. Ungheria (ricorso n. 36345/16), la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha reso un’importante sentenza stabilendo che l’articolo 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio) è violato da una disposizione legislativa ungherese che prevede la pubblicazione dei dati personali dei contribuenti indebitati. Il caso riguardava un cittadino ungherese che aveva arretrati fiscali per circa 625.000 euro. A seguito di una verifica fiscale nel 2013, l’Agenzia delle Entrate aveva accertato che il soggetto (ricorrente) non aveva pagato l’imposta sui redditi per circa 2 milioni di euro che questi aveva ricevuto in contanti da una società a responsabilità limitata di cui era stato amministratore delegato fino al 2009. Gli era stata quindi inflitta una multa di 490.000 euro maggiorata di interessi, sanzione passata definitivamente in giudicato. Nel 2014, l’autorità fiscale pubblicava il nome del ricorrente assieme ai suoi dati personali in un elenco dei debitori inadempienti sul suo sito web. I dati pubblicati comprendevano il suo nome, indirizzo di casa, numero di identificazione fiscale e l’importo dell’imposta non pagata dovuta. Ai sensi della legislazione modificata del 2006, nel 2016 il ricorrente è stato poi incluso anche in un elenco di “principali debitori fiscali” del sito web dell’autorità fiscale. Una testata giornalistica online ha poi pubblicato una mappa interattiva dei debitori fiscali, che indicava l’indirizzo di casa del ricorrente, basata sui dati tratti dall’elenco dei principali debitori pubblicato dall’autorità fiscale. I dati personali del ricorrente sono stati infine rimossi dall’elenco dei maggiori debitori fiscali, ma solo quando gli arretrati dovuti sono caduti in prescrizione nel 2019. In tale contesto fattuale, la Corte EDU nella sentenza del 12 gennaio 2021 aveva dichiarato, con 5 voti contro 2, che non vi era stata violazione dell’articolo 8 della CEDU in quanto la pubblicazione dei dati personali in questione era giustificata dalla finalità dissuasiva sottesa al provvedimento. Il 31 maggio 2021 la stessa Corte EDU ha tuttavia accolto la richiesta del ricorrente di deferire il caso alla Grande Sezione. Il 14 marzo, la Grande Sezione della Corte EDU ha ribaltato la sentenza del 12 gennaio 2021 ritenendo invece che vi fosse stata violazione dell’articolo 8 della CEDU. La sentenza prende atto del fatto che i dati pubblicati sul ricorrente riguardavano chiaramente la sua vita privata e che la pubblicazione è avvenuta in modo automatico e senza eccezioni. La disposizione legislazione in esame prevede infatti che nel caso in cui un debito tributario sia rimasto non eseguito da 180 giorni continuativi, sia obbligatorio e sistematico che il debitore identificato con il proprio nome e domicilio venga incluso nell’elenco pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. Questo comporta che chiunque con accesso a Internet possa avere accesso illimitato alle informazioni su ciascun debitore d’imposta della lista, con il rischio di ripubblicazione come conseguenza naturale, probabile e prevedibile. Questa limitazione del rispetto della vita privata non è risultata giustificabile, per la maggioranza dei giudici della Corte EDU.
( https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-223675%22%5D%7D )

La Corte di giustizia chiarisce quando l’elettricità utilizzata per la produzione di altra elettricità sia esente dalla tassazione sui prodotti energetici
Il 9 marzo 2023, la Corte di giustizia ha pronunciato la sua sentenza nella causa pregiudiziale RWE Power, C-571/21 in materia di accise sull’ energia, stabilendo che solo l’energia elettrica utilizzata in produzioni di energia che sono indispensabili e contribuiscono direttamente al processo tecnologico di generazione di altra elettricità possono essere esentate da tassazione dui prodotti energetici (direttiva 2003/96 del Consiglio). Il rinvio pregiudiziale è stato proposto dal Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf) nell’ambito di una controversia tra la RWE Power e l’ufficio doganale principale di Duisburg, avente ad oggetto il rifiuto di quest’ultimo di concedere l’esenzione dall’imposta l’elettricità utilizzata da RWE Power nel 2003 e nel 2004 per le sue attività minerarie a cielo aperto e nelle sue centrali elettriche per la generazione di energia. Il giudice del rinvio ha posto alla Corte due questioni. In primo luogo, se l’esenzione fosse applicabile alle miniere a cielo aperto dove veniva praticata l’estrazione di prodotti energetici e nelle centrali termoelettriche per migliorarne l’alimentazione. In secondo luogo, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di chiarire se anche l’utilizzo dell’energia elettrica per il funzionamento degli impianti di stoccaggio e dei mezzi di trasporto necessari per il funzionamento continuativo delle centrali elettriche possa essere esente da accisa. Nella sua sentenza, la Corte ha dichiarato che l’esenzione prevista dalla direttiva 2003/96 non copre l’elettricità utilizzata per l’estrazione di un prodotto energetico in una miniera, poiché tale energia (nella specie l’elettricità) è utilizzata per la produzione di un prodotto energetico, e non direttamente nel processo di generazione di elettricità. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che può essere esentato l’ulteriore utilizzo di questo prodotto energetico nelle centrali elettriche ai fini della produzione di elettricità, purché tale utilizzo sia indispensabile e contribuisca direttamente alla generazione di elettricità. Inoltre, la Corte ha stabilito che l’esenzione può anche riguardare l’energia elettrica utilizzata per il funzionamento degli impianti di stoccaggio di un prodotto energetico e dei mezzi di trasporto per la fornitura del prodotto, qualora tali operazioni avvengano all’interno di centrali di produzione dell’energia elettrica e siano indispensabili e contribuiscano al mantenimento della capacità di produzione di energia elettrica, perché ad esempio necessarie ad evitare interruzioni dell’erogazione di elettricità.
( https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=271071&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1065997 )

Imposta britannica sulle plusvalenze sulle vendite transfrontaliere di attivi infragruppo non contraria al diritto dell’UE
Il 18 febbraio 2023, la Corte di giustizia sta ha reso un’importante sentenza nella causa pregiudiziale Gallaher Limited contro Her Majesty’s Revenue and Customs, C-707/20 in materia di imposizione di plusvalenze realizzate dalla cessione di beni aziendali. La società Gallaher Limited (GL) effettuava due operazioni riguardanti la cessione di attività a società collegate del gruppo Japan Tobacco. La stessa GL residente ai fini fiscali nel Regno Unito, effettuava nel 2011 una prima transazione riguardante diritti di proprietà intellettuale relativi a marchi per la produzione e commercializzazione di prodotti del tabacco a una consorella in Svizzera e una seconda transazione riguardante la cessione di azioni di una controllata alla sua controllante intermedia società nei Paesi Bassi, nel 2014. Le transazioni non si qualificavano per le norme britanniche sui trasferimenti esenti infragruppo, e per questo GL considerava la differenza di trattamento violasse la libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE) e/o della libera circolazione dei capitali (articoli 63 e 64 TFUE). La Corte ha stabilito, in primo luogo, che l’articolo 63 TFUE non si applica alla legislazione che riguarda i gruppi di società. In secondo luogo, la Corte ha detto che l’articolo 49 TFUE non si oppone all’imposizione di una cessione di beni a una società affiliata che è fiscalmente residente in un paese terzo e non ha una stabile organizzazione nello Stato membro in questione in quanto l’imposizione , si giustifica per la necessità di mantenere un’equilibrata ripartizione dei poteri impositivi tra gli Stati membri per affermare che un regime di gruppo come quello in questione costituisce una lecita restrizione al diritto di libertà di stabilimento, e quindi che può fare la differenza tra una situazione nazionale e una situazione transfrontaliera.
( https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270511&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2370726 )

Il Tribunale respinge il ricorso contro la decisione della Commissione sulla determinazione dell’origine non preferenziale proposta dalla Harley Davidson
L’1 marzo 2023, il Tribunale ha reso un’importante sentenza nella causa Harley-Davidson Europe e Neovia Logistics Services International/Commissione, T-324/21, respingendo un ricorso di annullamento avverso una decisione della Commissione europea (2021/563) relativa alla validità di talune decisioni relative alle informazioni doganali sull’origine (IVO). La sentenza ha confermato la validità della decisione della Commissione oggetto di ricorso che aveva stabilito che diverse decisioni IVO riguardanti i ricorrenti contenevano una determinazione dell’origine non preferenziale delle merci incompatibile con l’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione (CDU). Questo in quanto, secondo la Commissione, tali decisioni IVO erano state ottenute abusivamente in quanto incompatibili con le norme sull’acquisizione dell’origine previste da tale disposizione, in quanto le operazioni di trasformazione o lavorazione effettuate nell’ultimo paese di produzione (la Thailandia) non erano economicamente giustificate.
( https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270786&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2704550 )

La Corte di giustizia chiarisce la soggettività IVA delle prestazioni di servizi digitali
Il 28 febbraio 2023, la Corte di Giustizia ha reso un’importante sentenza nella causa pregiudiziale Fenix International Limited/Commissioners for HMRC, C-695/20sulla tassazione dei servizi digitali stabilendo che un intermediario di servizi online il quale interfaccia dei prestatori di servizi coi loro clienti è debitore dell’IVA applicabile sull’intero valore delle transazioni offerte dai prestatori e non sulla sola provvigione da lui trattenuta o a lui versata. La Corte, pronunciando la sua sentenza in Grande Sezione, ha confermato la validità di una disposizione del regolamento di esecuzione del Consiglio 282/2011 (il regolamento IVA di esecuzione) che reca disposizioni di attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (la direttiva IVA), in quanto non confliggente con la Direttiva IVA, e neppure eccede le competenze di esecuzione attribuite dalla stessa direttiva. La Corte ha in sostanza statuito che un soggetto passivo che gestisce una piattaforma di social network, avente il potere di autorizzare e fatturare i servizi, nonché di definire gli elementi essenziali di questi, deve essere considerato il prestatore di tali servizi ai fini della soggettività IVA. Questo perché, tenuto conto dell’evoluzione del sistema IVA e al fine di garantire un’applicazione uniforme nell’Unione di tale norma, il Consiglio aveva competenza ad indicare, nel regolamento IVA di esecuzione, che il soggetto passivo che interviene in una prestazione di servizi forniti tramite un’interfaccia o un portale quale un mercato delle applicazioni si presume che agisca in nome proprio ma per conto del prestatore di tali servizi. In quel senso, quando si tratta di prestare servizi per via elettronica tramite una rete o una piattaforma di telecomunicazioni, come un mercato di applicazioni, si presume che il soggetto passivo coinvolto nella prestazione agisca per conto del prestatore di servizi ed è pertanto considerato esso stesso come prestatore dei servizi intermediati quando ha il potere di addebitare oneri e imporre condizioni al cliente.
( https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270747&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2161002 )


L’Avvocato Generale della Corte di giustizia considera l’esenzione concessa alle retribuzioni per i progetti associati agli aiuti allo sviluppo finanziati con risorse nazionali non può essere trattata diversamente da quelli finanziati con risorse del Fondo europeo di sviluppo (FES)
L’8 febbraio 2023, l’Avvocato generale della Corte di giustizia (AG) Medina ha reso le proprie conclusioni nella causa pregiudiziale Finanzamt G (Projets d’aide au développement), C-15/22, concernente la compatibilità con il diritto dell’Unione di una prassi amministrativa nazionale di esenzione del salario corrisposto per un’attività nel campo dell’assistenza allo sviluppo dalla tassazione, a condizione che l’attività sia finanziata con fondi delle autorità tedesche, mentre lo stipendio corrisposto per tale attività finanziata
con fondi dell’UE è soggetto a tassazione. Il caso in questione riguarda un individuo che ha lavorato come project manager per un’associazione di assistenza allo sviluppo in Africa dal 2009 al 2012 con un contratto a tempo determinato. La residenza principale e il centro degli interessi del ricorrente era in Germania. Poiché il progetto non è stato finanziato dalla Germania, ma piuttosto dal Fondo europeo di sviluppo, l’ufficio delle imposte convenuto ha addebitato lo stipendio del ricorrente all’imposta sul reddito. Poiché la sua opposizione e il suo ricorso dinanzi al Finanzgericht (Tribunale tributario, Germania) non hanno avuto successo, la ricorrente ha chiesto l’esenzione dall’imposta sul reddito del suo stipendio mediante ricorso in cassazione dinanzi al Bundesfinanzhof (Germania). Il giudice del rinvio aveva chiesto alla Corte di giustizia se l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 208 TUE, in combinato disposto con l’articolo 210 TFUE, ostino a una prassi nazionale di non concedere esenzioni fiscali nei casi in cui un progetto di cooperazione allo sviluppo è finanziato dal Fondo europeo di sviluppo, mentre gli stipendi guadagnati dai lavoratori in rapporti di lavoro relativi all’assistenza ufficiale tedesca allo sviluppo che sono finanziati da un ministero federale responsabile per la cooperazione allo sviluppo o da un’associazione privata di assistenza allo sviluppo di proprietà statale per almeno il 75% possono essere esenti da tassazione a determinate condizioni. Ad avviso dell’AG Medina, l’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una norma tributaria di uno Stato membro che prevede l’esenzione dall’imposta sul reddito per la retribuzione percepita da un dipendente addetto ad attività di aiuto allo sviluppo solo qualora tale attività è finanziato per almeno il 75% dalle risorse del bilancio tedesco, ma che ha l’effetto di privare un dipendente del beneficio di tale esenzione qualora sia assegnato a un’attività di tale natura finanziata nella stessa misura da uno dei Fondi europei di sviluppo. In subordine, l’AG propone che l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 208, paragrafo 1, e l’articolo 210, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con il principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debbano essere interpretati nel senso che ostano l’applicazione di una norma fiscale di uno Stato membro che priva un dipendente del beneficio di un’esenzione fiscale in quanto tale dipendente è destinato ad attività di aiuto allo sviluppo finanziate dai FES.
( https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270335&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&-dir=&occ=first&part=1&cid=664 )

L’Avvocato generale presso la Corte di giustizia si pronuncia sulla compatibilità delle diverse forme di calcolo dell’imposta di successione con la libera circolazione dei capitali
Il 9 febbraio 2023, l’Avvocato generale della Corte di giustizia (AG) Collins ha reso le proprie conclusioni nella causa BA/Finanziamt X, C-670/21 sulla compatibilità della legislazione nazionale tedesca in materia di riscossione dell’imposta di successione con le disposizioni del TFUE sulla libera circolazione dei capitali. La normativa nazionale in esame prevede che i beni immobili ubicati in un paese terzo facenti parte del patrimonio personale del de cujus e dati in locazione ad uso abitativo debbano essere presi in considerazione per il loro intero valore ai fini del calcolo dell’imposta di successione. Al contrario, lo stesso tipo di bene immobile se si trova in uno Stato dell’UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE) ed è locato a scopo abitativo, deve essere preso in considerazione solo per il 90% del suo valore nel calcolo dell’imposta di successione. Il giudice del rinvio chiedeva specificamente se tale distinzione fosse vietata dagli articoli 63(1), 64 e 65 TFUE. Secondo AG Collins, l’articolo 63(1) TFUE non osta a leggi nazionali che prevedono un trattamento più favorevole per il calcolo dell’imposta di successione sugli immobili locati a scopo residenziale all’interno di uno Stato membro o di uno Stato dello Spazio economico europeo rispetto agli immobili utilizzato per lo stesso scopo in un paese terzo. La ragione della differenza di trattamento è di incoraggiare la disponibilità di alloggi in affitto a prezzi accessibili nell’UE e nello SEE. Secondo l’AG, una tale distinzione è da considerarsi giustificata da ragioni di interesse generale e purché la legislazione in questione sia idonea a raggiungere l’obiettivo prefissato e non esistano metodi alternativi meno restrittivi ma ugualmente efficaci. Separatamente, l’AG Collins ha anche proposto alla Corte di giustizia di dichiarare che l’articolo 63(1) TFUE osta invece ad una normativa nazionale che, ai fini del calcolo dell’imposta di successione, tratti il valore di un immobile locato per uso residenziale in un altro Stato membro o in un Stato dello SEE in modo più favorevole rispetto ai beni situati in un paese terzo destinati allo stesso uso al fine di garantire l’efficacia della vigilanza fiscale, laddove esista un quadro giuridico equivalente ai fini dello scambio di informazioni pertinenti tra le autorità fiscali competenti.
( https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270334&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3061870 )

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