Chiarimenti in materia di individuazione del «Titolare Effettivo» alla luce delle posizioni dell’UIF e del Notariato

di Manlio d’Agostino Panebianco
Introduzione

Gli obblighi di Adeguata Verifica della Clientela assolvono una funzione fondamentale, tanto per i destinatari delle disposizioni antiriciclaggio (al fine di conoscere la propria controparte, ed adeguare il relativo approccio basato sul rischio); quanto, in un contesto più ampio, al fine di garantire una efficacia e completezza informativa, in sede di scambio comunicativo con le diverse Autorità competenti (in specie nell’eventuale effettuazione di segnalazioni di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia)1.
Infatti, “attraverso lo strumento dell’adeguata verifica, in particolare, i soggetti obbligati possono intercettare e valutare il rischio di riciclaggio che essi assumono nell’instaurare rapporti con la clientela: la valutazione del rischio connesso con il cliente è infatti richiesto prima e in funzione dell’avvio dell’operatività e costituisce un’attività costante nel corso dell’intero rapporto”2.
Nei primi mesi del 2023, questo argomento è stato oggetto di due interessanti pubblicazioni (dell’UIF e del Consiglio Nazionale del Notariato) che, inter alia, riguardano direttamente il mondo professionale, facendo riferimento a due specifici ambiti di ampia applicazione e portata, fornendo così alcuni interessanti ed importanti chiarimenti, in particolar modo circa l’individuazione del titolare effettivo.
Prima di descrivere le novità, sembra opportuno e propedeutico effettuare un breve recap, sia con la funzione di promemoria, che di contestualizzazione per la migliore comprensione delle stesse.

La definizione di “titolare effettivo”

Nello specifico, il presupposto della individuazione del “titolare effettivo“3 (in inglese, beneficial owner4) è funzionale a garantire la riconducibilità di una o più operazioni ad una (o più) persona fisica che ne tra beneficio e/o vantaggio, ovvero per conto e/o interesse la stessa viene posta in essere: ciò con la finalità ultima – in specie in strutture giuridiche particolarmente complesse5 – di evitare di poter celare l’identità di un terzo, che potrebbe beneficiarne attraverso un uso strumentale non lecito delle stesso (cosiddetta “schermatura“), ovvero ponendo in essere condotte riconducibili ad uno (o più) reati della famiglia del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ovvero ad uno (o più) dei loro reati presupposto.
In tale contesto, per esemplificare, una delle ragioni per cui nasce tale obbligo di individuazione è, dunque, la possibile presenza di un prestanome e contestualmente “alla figura dell’imprenditore occulto”, ovvero di interposizione fiduciaria “irregolare”, per celare e non rivelare (cosiddetta, disclosure) la presenza di un terzo estraneo al negozio giuridico oggetto della prestazione e/o dell’operazione.
In ultimo, per completare il quadro, sembra opportuno e necessario evidenziare come «la locuzione “titolare effettivo”, peraltro, era già nota nel nostro ordinamento e precisamente in ambito fiscale, pur con accezione diversa: infatti l’art. 37 D.P.R. n. 600/1973 disponeva l’imputazione al contribuente dei redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona»6.

I criteri di individuazione del titolare effettivo

Al fine di individuare il titolare effettivo, il Legislatore ha declinato dei criteri diversificati per tipologia di clientela, sebbene nella comunità scientifica esista la perplessità circa la non completezza delle casistiche descritte, che richiamano la necessità di dover intervenire con interpretazioni di buon senso, nella maggior parte dei casi “prudenziali”. In tal senso, intervengono le due pubblicazioni dell’UIF e del Notariato (di seguito, richiamate e descritte).
In generale, l’elencazione degli stessi guida anche l’ordine di adozione ed applicazione: ossia all’impossibilità di poter applicare il primo, si procede con il secondo, ed in caso con il terzo, con l’obiettivo di individuare almeno un “titolare effettivo”. È, infatti, impossibile che l’entità giuridica non ne abbia almeno uno.
Il primo criterio riguarda la “proprietà ” (cosiddetto, threshold approach), applicabile alle società di capitali (partecipazione superiore al 25%) in modo diretto7 o indiretto8.
Il secondo riguarda il “controllo“, che quindi può essere applicato solo in modo “subordinato”, nel caso in cui sia infruttuoso l’esito del primo, in applicazione di quanto statuito dall’art. 20 co. 3 del Decreto ossia “nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

  1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  2. del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  3. dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante”.

Prima di richiamare il terzo ed ultimo criterio – facendo riferimento ancora ai due precedentemente descritti – è opportuno soffermarsi su due ulteriori aspetti: per quanto attiene le società, è possibile attribuire “la qualifica di titolare effettivo a una o più persone che esercitano il controllo, seguendo una o più delle seguenti logiche: individuare chi detiene (de facto) il controllo della maggioranza o di sufficienti voti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria (ad esempio, secondo quanto previsto dall’art. 2352 del codice civile, soggetti che possono prevedere nel caso di pegno, usufrutto e sequestro, una separazione tra la “proprietà” nominale e l’esercizio del diritto di voto) […]9“. D’altro canto, per i soggetti giuridici diversi da società, il legislatore ha espressamente previsto le casistiche puntuali. Nel caso di persone giuridiche private (ossia fondazioni), individuando:

  1. i fondatori, ove in vita;
  2. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  3. i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Allo stesso modo, per i Trust e le Fiduciarie, le informazioni sulla titolarità effettiva del trust, sono relative all’identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
Il terzo criterio viene anche definito caso “residuale” proprio per la logica di subordinazione – prima descritta – chiarendo esplicitamente che non è possibile adottarlo se prima non si sono quantomeno esplorate le due precedenti modalità.
In tale casistica, “il titolare effettivo coinciderà con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società “. Una “interpretazione autentica” che aiuta a declinare quali figure possano rientrare nella citata definizione, viene dalla relazione illustrativa al Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 che recepisce la V Direttiva Antiriciclaggio, la quale expressis verbis, descrive come: “il titolare effettivo possa essere individuato nella figura di soggetti titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamente, il rappresentante legate, gli amministratori esecutivi ovvero i direttori generali della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica, non cumulativamente ma in relazione alle specifiche organizzative ·di ciascun ente e conformemente all’organizzazione societaria e a disposizioni statutarie“.
Seguendo tale logica, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nelle Linee Guida del 22 maggio 2019, evidenziava come sia necessario individuare il titolare effettivo in relazione ai poteri ed alle deleghe rilasciate dalla società stessa a ciascun amministratore.

Le modalità di individuazione del titolare effettivo

Dal punto di vista metodologico, è opportuno soffermarsi su alcuni aspetti essenziali, utili ed indispensabili perché guidano il corretto assolvimento di questo obbligo, pur consapevoli che è in itinere la messa in funzione del registro nazionale dei titolari effettivi, di cui si è già affrontato in precedenza.10
In primo luogo, il processo di “identificazione del titolare effettivo” va inteso lato sensu, poiché Provvedimento della Banca d’Italia sull’Adeguata Verifica della Clientela, Parte II, Sezione IV, expressis verbis richiama la modalità secondo cui “i destinatari identificano il titolare effettivo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all’identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da questo forniti”: in tal senso, proprio per la non necessaria presenza della persona fisica, sarebbe più opportuno definirla “individuazione“, piuttosto che una identificazione, stricto sensu.11
In secondo luogo, ai sensi dell’art. 22 (Obblighi del cliente) del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 23112, sono i clienti del destinatario che “forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica“, ed in particolare quelle relative alla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private. In tale contesto il Legislatore ha espressamente previsto che non solo è obbligatorio fornire queste informazioni (veritiere ed aggiornate) ma sottolinea come non sia possibile effettuare alcuna eccezione di merito, poiché prevede che esiste una specifica responsabilità in capo ai legali rappresentanti di raccogliere gli elementi informativi necessari, superando così ogni eventuale e possibile ostacolo insorgente.
Infatti, il medesimo articolo recita, expressis verbis, che “qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell’interesse nell’ente“. È opportuno sottolineare come ogni comportamento contrario a tale disposizione siano sanzionabile: infatti “l’inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l’individuazione del titolare effettivo ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell’articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante“.
Dal punto di vista operativo, pertanto, “sembra opportuno e importante sottolineare come il Legislatore richieda:

  • di conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo, soprattutto alla luce delle sanzioni previste in caso di violazione delle specifiche indicazioni;
  • di ottenere dai clienti le informazioni inerenti alla titolarità effettiva degli ultimi 5 anni;
  • ai clienti diversi da persona fisica, di adottare una metodologia univoca per determinare la titolarità effettiva, evitando così la (spesso) “inconsapevole” violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali”13.

In tale contesto, è necessario evidenziare come «la normativa domestica accoglie nel nostro ordinamento i criteri per l’individuazione del titolare effettivo già recepiti, a livello internazionale, dalle Raccomandazioni GAFI e quindi, principalmente, il criterio della proprietà (ownership) ed il criterio del controllo (control), eventualmente anche indiretti, cui si è aggiunto un terzo criterio (residuale) in caso di inoperatività dei primi due con una modalità applicativa “a scalare”, posto che per la disciplina vigente, negli enti di qualunque tipo il titolare effettivo deve sempre essere individuato e potrà essere non solo una singola persona fisica, ma anche più persone fisiche, eventualmente tra loro legate da rapporti e relazioni tali da essere idonee a realizzare il possesso o il controllo della società (patti parasociali, vincoli contrattuali, contitolarità di partecipazione, e così via)»14.

La posizione dell’Unità di Informazione Finanziaria15 per la “revisione legale e contabile”

Tra i vari destinatari delle disposizioni antiriciclaggio, nella macrocategoria dei professionisti, sono elencati16 anche i revisori legali e le società di revisione legale. Per completezza è opportuno però richiamare che ai sensi del Decreto Legislativo n.39/2010, il Decreto all’art. 1, comma 2, lett. a) e c) distingue due diversi profili di incarichi di revisione: un primo, in cui i Revisori hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio (di seguito “Revisori EIP”), assoggettati alla supervisione ai fini antiriciclaggio della Consob; ed un secondo, che riguarda i revisori privi di tali incarichi, invece, assoggettati alla supervisione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Tale previsione deriva dalla potenziale esposizione al rischio che il professionista o la società incaricata possa sottovalutare e/o non valorizzare adeguatamente quegli elementi di potenziale anomalia o sospetto rilevanti ai fini della disciplina di settore, nel contesto del considerevole patrimonio informativo acquisito nello svolgimento degli incarichi professionali.
In tal senso, l’Unità di Informazione Finanziaria oltre a passare in rassegna i vari aspetti peculiari dell’attività di “Adeguata Verifica della Clientela” e del relativo “approccio basato sul rischio“, individua nell’obbligo del “controllo costante” una componente essenziale al contributo al sistema antiriciclaggio.
Infatti, proprio in ragione del fatto che gli incarichi di revisione contabile hanno per oggetto lo «svolgimento delle verifiche e dei controlli previsti dai Principi di revisione e nell’esame dei dati e delle informazioni (contabili ed extracontabili) acquisiti nell’esecuzione della prestazione professionale, che devono essere analizzati anche nell’ottica di individuare elementi di anomalia o di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il livello di pervasività dell’attività di controllo costante deve essere modulato, come per gli altri soggetti obbligati, sulla base del livello di rischio attribuito al cliente e in tale contesto il regolamento Consob richiede ai Revisori EIP di prendere in considerazione anche gli elementi riscontrabili nello svolgimento dell’attività professionale, quali eventuali incompletezze, irregolarità o manipolazioni della documentazione contabile, ovvero il rifiuto o la riluttanza a concedere accesso alle registrazioni contabili»17.
In tale contesto si inquadra la raccomandazione di dover prontamente individuare, inter alia, la necessità di dover aggiornare, e dunque ripetere, l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo, in specie se acquisite prima del conferimento dell’incarico, quando all’avvio delle attività professionali risultino differenti e/o divergenti.
Pertanto, emerge chiaramente la natura dinamica dell’applicazione combinata degli obblighi di “Adeguata Verifica della Clientela” e di “approccio basato sul rischio“, in cui – proprio in sede di controllo costante – all’emergere di elementi “discordanti” e/o potenzialmente illeciti, sia necessario adottare la modalità “rafforzata” nei confronti dei clienti (oggetto di revisione) che risultino essere a maggiore (ossia, elevato) rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, richiamando le vigenti disposizioni di attuazione18. Per completezza, ed in modo alquanto pragmatico, si ricorda che in questa casistica, le verifiche in modalità rafforzata, si sostanziano – in particolar modo – nell’esecuzione di analisi e verifiche contabili più approfondite, estese e/o frequenti nel corso dello svolgimento della prestazione (sia essa erogata dal singolo professionista, che da una società), coerenti con i fattori di rischio del cliente e, che in ultima istanza, sono volte a rilevare quegli eventuali elementi di anomalia19, utili ad avviare il processo di valutazione del sospetto e del comportamento anomalo, potenzialmente riconducibili ad uno dei reati della famiglia del riciclaggio e/o del finanziamento del terrorismo (ovvero di uno o più reato presupposto), nel contesto dell’obbligo di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS).
Risulta evidente come chi riceve un incarico di revisione debba adottare delle specifiche procedure di screening ai fini della detection di operazioni anomale, che – a differenza di altri destinatari20 – non possono avere una natura di automazione e standardizzazione, poiché il processo di rilevazione è piuttosto collegato – di norma – “all’analisi di un complesso di informazioni acquisite progressivamente nel corso della prestazione professionale e sulle quali il team di lavoro conduce articolati approfondimenti in relazioni ai Principi di revisione”21.

La posizione del Notariato per i clienti “Pubblica Amministrazione”

Nella evoluzione della normativa antiriciclaggio, il trattamento dei clienti classificati come “pubblica amministrazione“22 vi è una linea di demarcazione con l’emanazione del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.90, quando questa categoria è stata interamente parificata alle altre e, de facto, individuando l’applicazione dell’Adeguata Verifica della Clientela in associazione con un indice di basso rischio riciclaggio, con la possibilità di eseguirla in modalità “semplificata“.
Questa deve essere oggigiorno interpretata come una forma ridotta sotto il profilo dell’estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti, poiché è venuta meno ogni precedente sorta di esimente nell’individuazione (e quindi, dichiarazione da parte del cliente stesso) del titolare effettivo.
Pertanto, al fine di dare indicazioni ai signori Notai, il Consiglio Nazionale del Notariato23 ha provveduto ad emanare delle “Regole Tecniche” per individuare concretamente in cosa consista tale modalità.
Nello specifico, risulta interessante disaminare quanto contenuto nello “Studio 1/2023-B24” della Commissione Antiriciclaggio, proprio in materia di individuazione del titolare effettivo, quando il cliente è una “pubblica amministrazione“, per tentare di colmare una lacuna lasciata dal Legislatore: in tal senso, questa interpretazione è applicabile in specie ai notai, pur divenendo un importante best practice, anche per gli altri destinatari (si vedano conclusioni, infra riportate).
Infatti, nella elencazione dei criteri per l’individuazione di tale figura, quantomeno nelle prime due macrocategorie, non si scorgono elementi attinenti alla Pubblica Amministrazione25.
Pertanto il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) evidenzia come «bisognerebbe argomentare che, nella PA – nelle sue diverse articolazioni centrali e territoriali – non vi sia un titolare effettivo che possa essere individuato con i criteri della “proprietà ” e del “controllo” di cui ai paragrafi precedenti, essendo essa stessa attributaria di pubbliche funzioni esercitate nell’interesse di tutti i cittadini o di determinati gruppi di cittadini. Ciò porterebbe alla conseguenza che per individuare il titolare effettivo – come per le società a capitale diffuso, o le associazioni o le cooperative – si tornerebbe al criterio residuale dell’art. 20 comma 5 in base al quale esso coinciderebbe con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza o di amministrazione dell’ente pubblico».
Quindi, la Commissione Antiriciclaggio del CNN, avendo la necessità di fornire adeguate indicazioni circa l’individuazione di “almeno” un titolare effettivo, a ragion veduta, adotta la posizione di procedere con il cosiddetto “caso residuale” (ossia la terza categoria, precedentemente descritta), in cui il titolare effettivo è quella figura apicale e dirigenziale che ha in capo la responsabilità decisionale. Tale posizione viene motivata richiamando tanto gli orientamenti 4.2326 dell’European Banking Authority (EBA)27, quanto la metodologia di classificazione delle Persone Esposte Politicamente (PEP) in seno alla Pubblica Amministrazione28.
In conclusione, è opportuno sottolineare che con la pubblicazione del citato “Studio 1/2023-B” del Consiglio Nazionale del Notariato, si pone un pilastro interpretativo importante anche per orientare un approccio omogeneo29 (fino ad ora non sempre raggiunto) quando il cliente è una società oggetto di un procedimento giurisdizionale di natura penale, in cui il giudice affida “l’amministrazione” ad un tecnico/professionista (“delegato“), con la contestuale “estromissione” dei soci da ogni potere decisionale, in un contesto in cui il medesimo procedimento viene posto in essere in favore della collettività e/o dei creditori.
È da notare come, ad esempio, un “incaricato del tribunale” (ossia, l’esecutore) – che svolge un incarico in forza di specifiche leggi e norme, in nome e per conto del Tribunale30 – nella maggior parte dei casi in ambito penale, è impossibilitato, ex legem, ad entrare in contatto diretto con il cliente: da cui deriva la oggettiva difficoltà a reperire le copie dei documenti di identità e/o informazioni diverse da quelle contenute negli atti/documentazione ufficiale, rendendo impossibile l’adempimento dichiarativo, ex art. 22 del Decreto 231 Antiriciclaggio.
Quantomeno – al di là della condivisibilità sulla efficacia della dichiarazione31 – è possibile rintracciare una linea guida di condotta professionale, oggettivamente riconosciuta da un organismo di autoregolamentazione previsto per legge.

  1. L’Autorità istituita presso la Banca d’Italia dal Decreto Legislativo n. 231/2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale, con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. ↩︎
  2. G. Castaldi, C. Clemente (a cura di), La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli, Banca d’Italia, 2023, pag.112 ↩︎
  3. Il “titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”. ↩︎
  4. Che intende individuare, in una logica più ampia, la persona che, nonostante l’apparente e formale intestazione, ha l’effettivo controllo ovvero gode de facto dei vantaggi della proprietà di un determinato bene, materiale e/o immateriale. ↩︎
  5. In generale si fa riferimento, a società e altri enti, trust e istituti giuridici affini, e nel seguito, verrà chiarito in dettaglio tale concetto e contesto. ↩︎
  6. G. Arcella, S. Carioni, M. Nastri, L. Piffaretti, La ricerca del titolare effettivo, STUDIO 1/2023 B, Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato, 2023, pag.6 ↩︎
  7. Detenuta da una persona fisica. ↩︎
  8. Posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. ↩︎
  9. M. d’Agostino Panebianco, Antiriciclaggio – Vademecum per l’Operatore, Bancaria Editrice, 2022, pagg145-146. ↩︎
  10. Per i dettagli di merito, si rinvia M. d’Agostino Panebianco, Antiriciclaggio: pubblicato il Regolamento per il Registro italiano dei “titolari effettivi”, in Rivista Compliance, n.7/2022, pagg.52-58. ↩︎
  11. Si veda M. d’Agostino Panebianco, Antiriciclaggio – Vademecum per l’Operatore, Bancaria Editrice, 2022, pag.110 ↩︎
  12. Aggiornato a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.90. ↩︎
  13. M. d’Agostino Panebianco, Antiriciclaggio – Vademecum per l’Operatore, Bancaria Editrice, 2022, pag.141 ↩︎
  14. G. Arcella, S. Carioni, M. Nastri, L. Piffaretti, La ricerca del titolare effettivo, STUDIO 1/2023 B, Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato, 2023, pag.20 ↩︎
  15. Si richiama in specie, il Quaderno Antiriciclaggio n.20/2023 da pag.276 a pag.280 ↩︎
  16. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. d) ed e), del D.lgs. 231/2007. ↩︎
  17. G. Castaldi, C. Clemente (a cura di), La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli, Banca d’Italia, 2023, pag.278 ↩︎
  18. Ad esempio, il regolamento della Consob per i Revisori EIP. ↩︎
  19. Che possono essere connessi a rilievi di carattere contabile o anche a fatti e/o operazioni che non danno luogo a rilievi sotto il profilo contabile (ad es. operazioni straordinarie, cambi di management, rapporti di finanziamento infragruppo) ↩︎
  20. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli intermediari bancari, finanziari ed assicurativi. ↩︎
  21. G. Castaldi, C. Clemente (a cura di), La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli, Banca d’Italia, 2023, pag.279 ↩︎
  22. In dettaglio, pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell’Unione europea. ↩︎
  23. in qualità di organismo di autoregolamentazione, come previsto per legge. ↩︎
  24. Si veda G. Arcella, S. Carioni, M. Nastri, L. Piffaretti, La ricerca del titolare effettivo, STUDIO 1/2023 B, Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato, 2023, pag.40 e ss. ↩︎
  25. in virtù di una assenza del capitale sociale (tipico delle società) o di controllo, stricto sensu. ↩︎
  26. G. Arcella, S. Carioni, M. Nastri, L. Piffaretti, La ricerca del titolare effettivo, STUDIO 1/2023 B, Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato, 2023, pagg.41-42: «Se il cliente è un’amministrazione pubblica o un’impresa statale, per identificare il dirigente di alto livello le imprese dovrebbero seguire le indicazioni degli orientamenti 4.21 e 4.22″; a loro volta gli orientamenti richiamati 4.21 e 4.22 indicano che nel decidere quale/i dirigente/i di alto livello debba essere identificato come titolare effettivo, bisognerebbe considerare chi “ha la responsabilità ultima e generale del cliente e prende decisioni vincolanti per suo conto”; inoltre in questi casi, il soggetto obbligato dovrebbe documentare chiaramente le motivazioni per identificare il dirigente di alto livello, anziché il titolare effettivo del cliente, e registrare le proprie azioni”, conservando pertanto la prova che si tratti di una PA e, nel caso delle società partecipate pubbliche, che non vi siano altri soggetti privati che abbiano il controllo, diretto o indiretto, sulla società predetta». ↩︎
  27. L’Autorità Bancaria Europea (ABE) è un’autorità indipendente dell’Unione europea (UE), che opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo. ↩︎
  28. G. Arcella, S. Carioni, M. Nastri, L. Piffaretti, La ricerca del titolare effettivo, STUDIO 1/2023 B, Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato, 2023, pag.42: «a conferma che questa potrebbe essere l’interpretazione preferibile per l’individuazione del titolare effettivo nella Pubblica amministrazione, è possibile richiamare la norma che non considera Persone Politicamente Esposte i soggetti dotati di poteri di direzione e coordinamento della PA, quando agiscono dell’esercizio delle loro funzioni (v. art. 24, comma 5, lett. c) del Decreto AR)». ↩︎
  29. Tra banche e professionisti economico-legali. ↩︎
  30. Ossia una Pubblica Amministrazione. ↩︎
  31. Esistono, invero, posizioni critiche circa la mera formalità e poca sostanzialità stessa. ↩︎
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