Uno sguardo sull’UE – Marzo 2023

di Denise Boriero
Supervisione di Carlo Zadra
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Si riportano, di seguito, alcune tra le più importanti novità relative alle istituzioni dell’UE, attinenti ai temi della Compliance:

Atti delle istituzioni UE:
  • Criminalità informatica, Convenzione di Budapest e accesso alle prove elettroniche

In data 14 febbraio il Consiglio dell’UE ha adottato una Decisione che autorizza gli Stati membri a ratificare il secondo protocollo addizionale alla c.d. Convenzione di Budapest, ossia la Convenzione sulla criminalità informatica. Il protocollo è volto a migliorare l’accesso transfrontaliero alle prove elettroniche, rappresenta un ulteriore passo in avanti in tema di cooperazione ed assistenza giudiziaria tra gli Stati e garantisce la protezione dei dati personali dei soggetti interessati. Il Protocollo ha portata mondiale: 34 Paesi lo hanno già sottoscritto, di cui 18 all’interno dell’Unione Europea.
La Decisione si situa nell’ambito dell’evoluzione del quadro legislativo dell’UE in materia di accesso alle prove elettroniche: il Consiglio aveva recentemente confermato l’accordo con il Parlamento europeo su due importanti proposte di regolamento e di direttiva, che costituiranno, non appena in vigore, la disciplina interna all’Unione nella materia. La possibilità di acquisire prove elettroniche a livello transfrontaliero, tra autorità dei diversi Stati membri dell’Unione, sta assumendo una crescente rilevanza in quanto i reati informatici, così come quelli realizzati tramite l’ausilio della tecnologia, sono in continuo aumento e sono suscettibili di avere, per la loro natura, un carattere transfrontaliero. Inoltre, questa tipologia di prove risulta essere particolarmente volatile ed è quindi necessario garantire strumenti di cooperazione tra autorità giudiziarie dei diversi Stati membri, alternativi alle odierne modalità di collaborazione, più snelli, veloci ed efficienti.
Grazie ai recenti interventi del legislatore europeo in materia, l’Autorità nazionale procedente potrà emettere un ordine di produzione e conservazione e richiederne l’esecuzione direttamente ai prestatori di servizi anche con sede in un altro Stato, indipendentemente dall’ubicazione dei dati.

  • Dichiarazione comune sui “Diritti e principi digitali per il decennio digitale”

Il 23 gennaio è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE la Dichiarazione comune tra Parlamento, Commissione e Consiglio UE sui “diritti e i principi digitali per il decennio digitale” (2023/C23/01). Tale Dichiarazione si pone l’obiettivo di accompagnare la transizione digitale nel pieno e totale rispetto dei principi e dei valori che costituiscono il fondamento dell’Unione Europea. Tale trasformazione deve tenere al centro il cittadino europeo, garantendo inclusività, equità, sicurezza e sostenibilità.
La Dichiarazione è suddivisa nei seguenti sei capitoli:

  1. “mettere le persone al centro della trasformazione digitale”, ricordando che la tecnologia deve essere a servizio e a beneficio del singolo, e non un intralcio o una limitazione;
  2. “solidarietà e inclusione”, in quanto la tecnologia deve unire le persone e non dividerle. La transizione digitale deve mirare ad un’economia equa ed inclusiva attraverso alcuni principi chiave quali connettività estesa e disponibile ad ogni cittadino europeo, garanzia di una formazione ed istruzione digitale, condizioni di lavoro eque e fornitura online di servizi pubblici;
  3. “libertà di scelta” rispetto all’interazione con algoritmi e intelligenza artificiale, beneficiandovi ma assicurandone allo stesso tempo la protezione contro i relativi rischi;
  4. “partecipazione allo spazio pubblico digitale”, che deve essere gestito in modo semplice ma affidabile, diversificato e conforme al multilinguismo europeo;
  5. “sicurezza, protezione e conferimento di maggiore autonomia e responsabilità”, nel pieno controllo personale dei dati, proteggendo soprattutto i minori e i giovani che hanno accesso alla tecnologia;
  6. “sostenibilità”, a tutela dell’economia circolare e dell’ambiente; i prodotti digitali devono essere progettati, utilizzati, riparati e smaltiti in modo da attenuare l’impatto negativo sull’ambiente circostante e limitando l’obsolescenza prematura.
  • Linee Guida della Commissione a supporto delle piattaforme online e dei motori di ricerca nell’adeguamento alle richieste del Digital Service Act

Il Digital Service Act (DSA), entrato in vigore in novembre 2022 e già presentato in questa Rubrica nel precedente numero di dicembre 2022, mira a creare un ambiente online più sicuro e responsabile, sottoponendo le piattaforme digitali a un nuovo quadro di trasparenza e responsabilità e garantendo una forte protezione dei diritti degli utenti. Proprio a tale scopo, la Commissione ha pubblicato delle linee guida non vincolanti volte ad aiutare le piattaforme online e i motori di ricerca ad adeguarsi alle previsioni del DSA entro il 17 febbraio 2023 e alla successiva rendicontazione semestrale.
Il DSA prevede, tra le varie innovazioni, l’obbligo per le piattaforme e i motori di ricerca di comunicare il numero di utenti nell’UE. Qualora il numero di utenti in una piattaforma o motore di ricerca superasse il 10% della popolazione UE (45 milioni di utenti), potranno essere dichiarati dalla Commissione EU “piattaforme o motori di ricerca molto grandi”, con conseguenti obblighi aggiuntivi, come la conduzione di una valutazione dei rischi e l’adozione di misure per mitigarli.

  • La Commissione presenta delle azioni volte a garantire la connettività Gigabit per tutti i cittadini EU entro il 2030

Il 23 febbraio, la Commissione ha presentato tre azioni finalizzate a garantire la connessione Gigabit – che permette una connettività più rapida, affidabile ed alta intensità di dati – a tutti i cittadini e alle imprese dell’Unione entro il 2030.
La Commissione ha:

1. adottato una proposta di normativa sulle strutture Gigabit, finalizzata, in primis, a superare le difficoltà della realizzazione fisica della infrastruttura;
2. pubblicato un progetto di raccomandazione sulla connettività Gigabit, volto a fornire orientamenti agli Stati sulla regolamentazione della condizione di accesso alle reti di telecomunicazione degli operatori principali del mercato, affinché vengano sostituite quanto prima le precedenti tecnologie con quella più avanzata;
3. avviato una consultazione esplorativa sul futuro del settore della connettività e delle sue infrastrutture per raccogliere opinioni sull’evoluzione del contesto in oggetto e del relativo mercato.

Attività giurisprudenziale:
  • La disciplina del Mandato d’arresto europeo: i motivi di non esecuzione

La Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea (di seguito « la Corte ») ha definito con la sentenza Puig e altri (C-158/21) i motivi per i quali uno Stato può sospendere o rifiutare l’esecuzione di un Mandato d’arresto europeo (di seguito « MAE »). La normativa di riferimento è la decisione quadro MAE – 2002/584/GAI, rubricata, per l’appunto, “Decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri”. La vicenda scaturisce da un ricorso della Corte Suprema spagnola che chiedeva se ci fossero altri motivi adducibili per sospendere o rifiutare l’esecuzione di un MAE oltre a quelli previsti dalla decisione quadro 2002/584/GAI. In particolare, se tali motivi potessero essere legati alla valutazione, da parte dello Stato chiamato ad eseguire l’arresto, della competenza dell’autorità giudiziaria emittente e al rischio di una violazione di diritti fondamentali.
La Corte ha in primis ricordato che la disciplina del MAE si basa sui principi di fiducia reciproca e di leale collaborazione, pietre miliari dell’Europa. Di conseguenza, statuisce la Corte, il rifiuto di eseguire un MAE non può fondarsi su un motivo che deriva esclusivamente dal diritto interno dello Stato membro di esecuzione. In tal caso, infatti, la Decisione quadro non sarebbe applicata in modo uniforme e ciascuno Stato membro potrebbe determinare liberamente la portata dell’obbligo di eseguire i MAE. La Corte aggiunge che una decisione di rifiuto, adottabile solo a seguito di un adeguato esame, deve avere carattere eccezionale.
Al contempo, però, la Corte evidenzia che anche il diritto ad un equo processo deve ritenersi fondamentale e che si possa rifiutare l‘esecuzione di un MAE qualora questo possa violare diritti fondamentali sanciti dall’UE.
L’autorità giudiziaria di esecuzione non può mai valutare la competenza dell’organo emittente ad adottare il MAE, a meno che l’asserita incompetenza non violi il diritto ad un equo processo per l’imputato. Solo in tal caso va valutata la competenza in due fasi:
se a causa di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone di cui faccia parte la persona interessata, possa realizzarsi una violazione del diritto all’equo processo;
se, alla luce della situazione individuale della persona interessata, della natura del reato e del contesto fattuale, vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che la persona corra il rischio di veder violati i propri diritti fondamentali in caso di consegna.
Il rifiuto all’esecuzione di un MAE potrà dunque derivare da un dichiarato difetto di competenza dell’organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona ricercata soltanto in presenza di due condizioni, ossia l’esistenza di comprovate carenze sistemiche come sopra descritte e il manifesto difetto di competenza.
Al contempo, il rispetto del principio di leale collaborazione e la Decisione quadro prevedono che prima di rifiutare l’esecuzione di un MAE sulla base dell’incompetenza dell’organo emittente, lo Stato esecutore debba chiedere informazioni complementari.
Infine, la Corte ha dichiarato che possono essere emessi plurimi MAE a carico del medesimo soggetto a seguito di un rifiuto, ma ciò non deve comportare una violazione dei diritti fondamentali di tale persona e l’emissione del medesimo deve rivestire un carattere proporzionato.

  • La raccolta di dati biometrici e genetici per motivi di accertamento e prevenzione dei reati non può mai avvenire in maniera sistematica

Rispondendo ad un quesito posto da un giudice bulgaro nel rinvio pregiudiziale nella causa C-205/21 – Ministerstvo na vatreshnite raboti, la Corte, si è espressa sulla raccolta sistematica di dati biometrici e genetici degli indagati al fine della loro registrazione sui registri di polizia, dichiarandola una prassi contraria alla protezione rafforzata prevista per i dati sensibili, se non giustificata da oggettive esigenze investigative e proporzionata a tale obiettivo. La causa trae origine da un procedimento penale avviato dalle autorità bulgare per una frode fiscale. Durante il procedimento, le autorità avevano chiesto a V.S., indagata, di sottoporsi alla raccolta di materiale biometrico e genetico per profilarne il DNA, come avviene in tutti i procedimenti penali bulgari di per reati dolosi, ottenendo un rifiuto da parte dell’indagata. Lo Spetsializiran nakazatelen sad, ossia il Tribunale penale specializzato bulgaro chiamato a pronunciarsi sulla possibilità di procedere coattivamente al prelievo, ha sollevato una questione pregiudiziale innanzi alla Corte per comprendere se la normativa interna volta alla creazione di un fascicolo di polizia contenente anche dati genetici sia contrario o meno alla Direttiva 2016/680 (relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati), letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Tale Direttiva prevede la possibilità di trattare dati genetici e biometrici al fine di prevenire ed accertare i reati solo se strettamente necessario, e ciò deve essere soggetto a garanzie adeguate e deve essere previsto dal diritto dell’Unione o quello nazionale. Il regolamento europeo sulla disciplina generale in materia di protezione dati (GDPR), al contempo, stabilisce un divieto generale di trattamento di tali dati, accompagnato da un elenco di eccezioni.
Nella sentenza in parola, la Corte afferma che ciascun diritto nazionale può prevedere la creazione di un fascicolo di questa tipologia purché sussista una base giuridica sufficientemente chiara e precisa per autorizzare tale trattamento, pur senza uno specifico riferimento alla Direttiva 2016/680.
Inoltre, sebbene il legislatore nazionale possa prevedere, nello stesso strumento legislativo, il trattamento dei dati personali per finalità coperte dalla direttiva 2016/680 e per altre finalità coperte dal GDPR, è tenuto a garantire che non vi siano ambiguità sull’applicabilità dell’uno o dell’altro di questi atti dell’UE relativamente alla raccolta di dati sensibili.
In caso di gravi sospetti circa la colpevolezza di un soggetto, qualora questo si rifiuti di fornire i propri campioni genetici, può essere disposto un prelievo coattivo da parte del Giudice penale nazionale, purché avvenga poi – anche oltre alla fase delle indagini preliminari – un vero e proprio controllo giurisdizionale sull’effettiva responsabilità dell’interessato.
Permane in ogni caso il dovere di ciascuno Stato che intenda raccogliere dati sensibili di tale genere, dimostrare che questi siano effettivamente necessari per il conseguimento degli obiettivi perseguiti e che non siano sufficienti modalità differenti che comporterebbero una minore invasività sulla persona. Non può esserci dunque una raccolta sistematica e generalizzata di dati biometrici e genetici degli indagati nell’ambito di un procedimento penale senza riunire i suddetti requisiti di necessità e proporzionalità.

  • No a discriminazioni linguistiche in fase di selezione del personale EU

Con la sentenza del 16 febbraio 2023 C-623/20, la Corte si è espressa sulla disciplina linguistica dei bandi dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), ritenendo discriminatoria la possibilità di scelta soltanto tra alcune lingue ufficiali come prova di seconda lingua nell’ambito di una procedura di assunzione, a meno che tale scelta non sia giustificata da fattori specifici, oggettivi e verificabili, strettamente connessi a esigenze di servizio. Nello specifico, si tratta del bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori nel settore della revisione contabile (EPSO/AD/322/16) all’interno del quale era prevista la dimostrazione della conoscenza di una seconda lingua a scelta tra l’inglese, il francese e il tedesco. La Commissione europea ha motivato tale requisito sulla base della necessità di selezionare del personale che possa essere immediatamente operativo. Per la Corte, tuttavia, a conferma della decisione del Tribunale dell’Unione europea del 9 settembre 2020, Italia/Commissione (T‑437/16, EU:T:2020:410), il bando in oggetto andava annullato poiché discriminatorio non ricomprendendo anche le altre lingue dell’Unione, nello specifico l’italiano. Eventuali limitazioni sulla scelta della lingua devono essere strettamente connesse a esigenze di servizio, che in questo caso non sussistevano, poiché l’immediata operatività dei nuovi selezionati è un criterio troppo generico.

  • Obbligo di motivazione delle autorizzazioni alle intercettazioni assolto anche per il semplice riferimento alle motivazioni dettagliate della relativa richiesta

Con la sentenza C-349/21 (Hya e altri), la Corte si è espressa sull’autorizzazione delle intercettazioni, in particolare sull’obbligo di motivazione della stessa. La Corte ha statuito in particolare che non vi è violazione di tale obbligo qualora la richiesta dell’autorizzazione a sottoporre un soggetto a delle intercettazioni sia dettagliata e motivata e la motivazione dell’autorizzazione risulti chiara combinandone la lettura con la richiesta. La pronuncia trae origine da un procedimento penale dinnanzi ad una corte bulgara. Il giudice avrebbe autorizzato le intercettazioni a carico di quattro indagati accusati di gravi reati internazionali sulla base soltanto della presenza di tutti i requisiti normativi, senza specifiche ulteriori motivazioni. Il giudice nazionale ha dunque sollevato il dubbio che tale prassi nazionale non fosse conforme alla normativa europea, nello specifico la Direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche (Direttiva 2002/58) letta alla luce della Carta dei Diritti fondamentali dell’UE.
Per la CorteUE sarebbe artificioso richiedere una motivazione dettagliata nell’autorizzazione in quanto i motivi si trovavano già descritti specificatamente nella richiesta di autorizzazione. Ovviamente se così non fosse o se dalla lettura combinata di richiesta e autorizzazione non risultassero chiare le ragioni per cui le intercettazioni sono state concesse, i provvedimenti non sarebbero da considerarsi validi.

  • Modalità di acquisizione di intercettazioni come prova nell’ambito di un procedimento penale e loro utilizzabilità: i dati ottenuti con un Trojan Horse su EncroChat

Nella causa Staatsanwaltschaft Berlin (C-670/22) presentata dal Landgericht Berlin (Germania) è stata proposta una questione pregiudiziale da parte delle autorità tedesche sul tema della compatibilità con i diritti fondamentali dell’UE delle intercettazioni telefoniche effettuate nell’ambito di un procedimento penale e utilizzate a fini di prova.
Durante delle indagini condotte dalle autorità francesi nel 2017, si è scoperto che gli indagati utilizzavano EncroChat per le loro attività criminali. EncroChat è una rete di comunicazioni che offre smartphone modificati che consentono lo scambio di conversazioni crittografate tra gli abbonati. Il server del fornitore di servizi ha sede in Europa, in particolare a Roubaix – Francia. Con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, una squadra investigativa comune (l’indagine era legata ad un traffico di droga internazionale) ha ottenuto delle immagini di dati del server che hanno permesso lo sviluppo di un Trojan Horse successivamente installato nei dispositivi di utenti di 122 paesi in tutto il mondo (tra i quali 4.600 in Germania e 380 in Francia). Grazie a questo strumento, gli investigatori sono riusciti ad acquisire gli identificativi dei dispositivi, la posizione, le comunicazioni e i dati sul traffico di una moltitudine di utenti per il periodo aprile-giugno 2020, mettendo poi a disposizione tutti i dati alle diverse autorità nazionali. Il BKA e la Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main (Procura generale di Francoforte sul Meno, “GStA di Francoforte”), che hanno confermato di essere a conoscenza di come sono state messi a disposizione i dati, hanno autorizzato la loro utilizzazione al fine di contrastare gravi reati sul loro territorio nazionale. Nel giugno 2020, il GStA di Francoforte ha richiesto l’uso illimitato dei dati di EncroChat nei procedimenti penali e ha ricevuto l’autorizzazione dal Tribunale penale di Lille. Il difensore di un cittadino tedesco, accusato del reato di traffico di stupefacenti sulla base delle informazioni raccolte attraverso i dati provenienti da EncroChat, ha presentato al tribunale tedesco un’eccezione di inutilizzabilità ritenuta fondata dal giudice, che per tale motivo ha sollevato la questione pregiudiziale in esame. Il giudice del rinvio cerca di chiarire se le autorità investigative tedesche abbiano violato le norme della Direttiva 2014/41 (Direttiva sull’ordine europeo di indagine penale) nell’ottenere i dati e se, in caso affermativo, le violazioni debbano impedire l’uso dei dati nel procedimento penale – con la conseguenza di un’assoluzione – o influenzare in altro modo il verdetto.

  • Mandato d’arresto europeo e consegna di un soggetto di un paese terzo

La Corte di Appello di Lecce ha presentato alla Corte UE una domanda di pronuncia pregiudiziale nel procedimento PY (C-636/22), relativamente al mandato d’arresto europeo (MAE) con riferimento alla consegna di un soggetto di un Paese terzo. La normativa italiana preclude in maniera assoluta e automatica alle autorità di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul territorio nazionale, indipendentemente dal tipo di legami con lo stesso, a fronte di un MAE. Il giudice del rinvio solleva la questione se tale normativa sia in realtà contraria alla normativa europea, in particolare all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa MAE (che permette di condizionare la consegna alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello stato membro di esecuzione qualora lì sia residente o vi dimori, per scontarvi la pena) e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell’articolo 1, paragrafo 3 (obbligo di rispettare i diritti fondamentali), della medesima decisione quadro e dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (diritto al rispetto della vita privata e del domicilio). La Corte d’Appello chiede altresì che, in caso di risposta affermativa al primo quesito, sia specificato sulla base di quali criteri e presupposti i possibili legami esistenti con lo Stato di esecuzione debbano essere considerati tanto significativi da imporre all’autorità giudiziaria del medesimo di rifiutare la consegna.

• La dottrina Cilft: l’obbligo per le autorità nazionali di ultima istanza di presentare rinvio pregiudiziale

Il Consiglio di Stato (Italia) ha sollevato una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte il 13 giugno 2022 (GC e a. / Croce Rossa Italiana e a. – Causa C-389/22 – 2023/C 35/25) sulla portata della c.d. dottrina Cilfit e sul dovere dei giudici nazionali di ultima istanza di presentare ricorso pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE. In particolare, l’autorità italiana si interroga sull’esigenza di tenere in considerazione, sull’eventuale deroga all’obbligo di rinvio, la posizione dei giudici degli altri Stati membri investiti di una medesima questione. Altra questione sollevata, riguarda la portata del concetto di “ragionevole dubbio”, ovvero se sia sufficiente per derogare l’obbligo di rinvio pregiudiziale l’accertamento della manifesta infondatezza della questione pregiudiziale stessa, escludendo appunto la presenza di ragionevoli dubbi al riguardo. Infine, il Consiglio di Stato si interroga anche sulla compatibilità della responsabilità disciplinare nei confronti di un giudice nazionale per il mancato rinvio di una questione pregiudiziale con il principio dell’indipendenza della magistratura.

  • Compatibilità dello scambio di informazioni previsto dalla Direttiva fiscale con i diritti fondamentali

La Cour consitutionnelle, Corte Costituzionale belga, ha posto un quesito pregiudiziale alla Corte (Belgian Association of Tax Lawyers e a. / Premier ministre/ Eerste Minister, Causa C-623/22), chiedendo alla Corte di precisare se la Direttiva 2018/822 relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale sia conforme a quanto previsto dall’art. 6 del Trattato UE e agli articoli 20 e 21 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). In particolare, mentre l’articolo 6 del Trattato UE prevede il riconoscimento da parte dell’Unione Europea dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e l’adesione alla CEDU, l’articolo 20 e 21 di quest’ultima vietano la tortura e le pene e i trattamenti inumani e degradanti, nonché tutte le forme di discriminazione. Il dubbio sollevato dal Belgio deriva dal fatto che la suddetta Direttiva, non limitandosi all’obbligo di comunicazione in materia di accordi transfrontalieri all’imposta sulle società, si estende in realtà a tutte le imposte nell’ambito della Direttiva 2011/16/UE (relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale), che in base alla normativa belga ricomprendono anche le imposte dirette.
Inoltre, la Corte Costituzionale belga si interroga se la Direttiva 2018/822 sia o meno in contrasto con il principio di legalità in materia penale contenuto nell’art. 49 della CEDU e il principio della certezza del diritto e del rispetto della vita privata previsti dagli articoli 7 e 8 della CEDU, non contenendo concetti sufficientemente chiari e definiti.

Opportunità professionali:
  • EPPO, Lussemburgo

La Procura Europea cerca candidati per la posizione di funzionario giuridico senior.
Le mansioni previste sono: fornire consulenze su questioni legali relative a risorse umane, amministrazione, contratti e appalti e facilitare le procedure decisionali fornendo contributi giuridici sulla governance di EPPO.
I requisiti richiesti sono una laurea in giurisprudenza, scienze dell’amministrazione, studi politici o un titolo a questi equiparato; aver maturato 5 anni di esperienza nel settore; livello C1 di inglese.
La scadenza per le candidature è il 13 marzo 2023.
Link dedicato: https://www.eppo.europa.eu/en/vacancies/senior-legal-officer-governance-and-administrative-matters

  • Commissione Eu – Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali, Vienna

L’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali cerca un direttore/direttrice. Obiettivo dell’Agenzia è fornire assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali alle competenti autorità dell’UE e agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione.
Il direttore/la direttrice sarà responsabile della guida e dell’orientamento dell’Agenzia nell’esercizio delle sue funzioni.
Il candidato deve avere esperienza professionale di almeno quindici anni, di cui almeno 5 nell’ambito delle competenze dell’Agenzia.
La scadenza per le candidature è il 14 marzo 2023, ore 12.00.
Link dedicato: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

  1. Direttore dell’équipe Giustizia Affari Interni – Servizio giuridico del Consiglio dell’Unione Europea. Il contributo fornito e le opinioni espresse nel presente ambito non rappresentano e non esprimono in alcun modo la posizione del Consiglio dell’Unione Europea. ↩︎
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