Uno sguardo sull’UE -Febbraio 2023

di Denise Boriero

Si riportano, di seguito, alcune tra le più importanti novità relative alle istituzioni dell’UE, attinenti ai temi della Compliance:

Atti delle istituzioni UE:
  • Assegnazione di un nome fittizio alle cause innanzi alla Corte di Giustizia dell’UE a partire dal 1° gennaio 2023

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito «la Corte») ha adottato una misura volta a facilitare l’individuazione delle cause che sono state anonimizzate in conformità alla normativa sulla tutela dei dati personali. A partire dal 1° luglio 2018, infatti, tutti i nomi delle persone fisiche coinvolte in cause pendenti innanzi alla Corte erano stati sostituiti dalle sole iniziali per motivi di privacy. Questa modalità, tuttavia, ne rendeva più difficoltosa la citazione. Per tanto, a partire dal 1° gennaio 2023, a tutte le nuove cause pendenti verrà assegnato un nome fittizio generato in maniera automatica e informatizzata con l’obiettivo di una più immediata individuazione sia a fini giurisprudenziali che per la citazione in altri contesti. Il generatore lavorerà in tutte le lingue ufficiali dell’UE, suddividendo i nomi in sillabe e aggregandoli in modo completamente causale e non riconducibile ad alcuna parte reale nel procedimento. L’intervento riguarderà tutti i procedimenti relativi alle persone fisiche e alle persone giuridiche con nomi non distintivi. Eventuali nomi distintivi di persone giuridiche verranno mantenuti nei ricorsi pregiudiziali. Non si adotterà il criterio dei nomi fittizi per i ricorsi diretti, continuando in quel caso ad utilizzare un nome convenzionale, né per le domande di parere, le impugnazioni o per i ricorsi innanzi al Tribunale;

  • La Commissione propone una Raccomandazione del Consiglio per rinforzare il dialogo sociale

La Commissione propone attività concrete per rafforzare il coinvolgimento delle parti sociali sia a livello nazionale che europeo. È evidente che con l’evoluzione e le nuove tendenze del mondo del lavoro e del suo mercato, volte a tutelare l’ambiente, a garantire la sostenibilità e la digitalizzazione, sia necessario trovare degli adattamenti e delle misure che non possono che essere condivisi. Si ricorda, ad esempio, che anche durante l’emergenza derivante dal Covid-19 è stato proprio il dialogo tra i lavoratori, i loro rappresentanti e i datori a permettere di elaborare strategie per tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tuttavia, non solo in ogni Stato Membro vi è una diversa partecipazione, ma in generale si assiste ad una diminuzione della percentuale dei lavoratori che scelgono di farsi rappresentare da sindacati e le nuove tipologie e modalità di impiego comportano una diminuzione del numero di dipendenti sottoposti al regime di contrattazione collettiva. Per questi motivi, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di Raccomandazione, atto giuridicamente non vincolante per gli Stati Membri, che quest’ultimo è chiamato ad adottare al fine di consentire garantire una consultazione delle parti sociali per l’attuazione delle politiche occupazionali ed economiche, assicurare l’accesso alle informazioni su tali ambiti e incoraggiare le nuove forme di impiego atipico, sia a livello interno che a livello europeo. Ora gli Stati discuteranno la sopra descritta proposta in vista della sua adozione da parte del Consiglio;

  • Linee Guida sull’accesso alla documentazione europea

L’Ufficio della Mediatrice europea, Emily O’Reilly, ha redatto delle Linee Guida sull’accesso ai documenti europei al fine di sensibilizzare i cittadini europei su questo tema. La guida contiene 11 domande e risposte a carattere generale al fine di aiutare coloro che chiedono di accedere a dei documenti dell’UE a presentare le relative domande presso le Istituzioni europee, le quali devono agire nel rispetto del principio di trasparenza. Ogni risposta di carattere generale offre inoltre la possibilità di accedere alla normativa di riferimento e alle modalità di interpretazione di dette norme da parte dei Tribunali e del Mediatore europeo.

Attività giurisprudenziale:
  • La clausola che stabilisce l’onorario di un avvocato solamente su base oraria è da considerarsi contraria al principio di chiarezza e comprensibilità previsto dalla Direttiva 93/13/CEE a tutela dei consumatori

Con la sentenza nella causa C-395/21, D.V., e in risposta a un quesito pregiudiziale in interpretazione posto da una giurisdizione lituana, la Corte ha stabilito che non soddisfa il principio di chiarezza e comprensibilità la clausola che fissa il compenso di un avvocato nei confronti di un consumatore meramente sulla base di una tariffa oraria, senza alcun ulteriore chiarimento. Tale previsione, infatti, si pone in contrasto con quanto contenuto nella Direttiva 93/13/CEE del Consiglio UE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Per la Corte, il contratto di prestazione di servizi legali deve esporre in maniera trasparente e sufficientemente chiara il funzionamento dello stesso e le modalità di pagamento degli onorari. È evidente che non possano essere già illustrate tutte le possibili conseguenze economiche derivanti dal conferimento dell’incarico, poiché queste dipendono da eventi fu turi, imprevedibili e indipendenti dalla volontà dello stesso professionista, ma il consumatore deve essere posto nelle condizioni di poter valutare la propria scelta sulla base di criteri chiari e comprensibili. Ne consegue che il giudice nazionale, sulla base della risposta fornita dalla Corte, dovrà vagliare se le informazioni fornite dal professionista prima della conclusione del contratto, tenuto conto delle circostanze pertinenti, siano state idonee a consentire una scelta consapevole da parte del consumatore. Non basterà tuttavia considerare la mera mancanza di chiarezza, occorrerà tenere conto anche della buona fede e della realizzazione di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, nonché del livello di protezione garantito dalla normativa interna che può sempre essere superiore a quello stabilito dalla direttiva UE.
Qualora la clausola fosse da considerarsi abusiva, dovrebbe essere disapplicata dal giudice, purché il consumatore non vi si opponga. Il contratto di prestazione, tuttavia, rimarrà valido, comportando così il mancato pagamento del professionista. La nullità del contratto nella sua interezza, infatti, causerebbe un pregiudizio per il consumatore.
Il giudice nazionale potrà sostituire la clausola nulla con disposizioni di diritto nazionale di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti, purché -nel caso in esame- non si tratti di una mera stima giudiziaria del compenso;

  • Le alterazioni ai pacchetti turistici derivanti dalle limitazioni per il contrasto al Covid-19 comportano il diritto per il viaggiatore ad una riduzione del prezzo

Due turisti che avevano prenotato da un’agenzia turistica tedesca un pacchetto per un viaggio a Gran Canaria nel marzo 2020, hanno richiesto una riduzione del prezzo di circa il 70% a causa di tutte le restrizioni a cui sono stati sottoposti a causa dell’introduzione delle misure volte a contrastare il progressivo diffondersi della pandemia da Covid-19. I due turisti, infatti, sono stati costretti al rispetto di un coprifuoco e non hanno potuto usufruire delle piscine, delle vasche e nemmeno dell’animazione. Inoltre, sono stati fatti rientrare prima del previsto.
L’agenzia turistica ha negato la riduzione, configurando quanto accaduto come un “rischio generico della vita”. Il Tribunale del Land Monaco di Baviera ha interrogato la Corte sull’’interpretazione della direttiva sui pacchetti turistici (Direttiva UE 2015/2302).
Con la sentenza del 12 gennaio 2023 nella causa C-396/21, FTI Touristik, la Corte ha statuito che sussiste il diritto alla riduzione del prezzo del pacchetto turistico qualora vi sia un difetto di conformità dei servizi turistici inclusi in esso a causa di difetti non imputabili al viaggiatore, e dunque anche in caso di restrizioni imposte per contrastare la diffusione di una malattia infettiva, quale il COVID-19. Vi è infatti una sorta di responsabilità oggettiva in capo all’agenzia turistica e il computo della riduzione del prezzo deve essere fatto tenendo conto dei servizi previsti teoricamente e quelli effettivamente goduti. Gli obblighi dell’agenzia, dunque, comprendono non soltanto quelli espressamente previsti dal contratto ma anche quelli che ne derivano in virtù della finalità e dell’oggetto del contratto stesso;

  • Il divieto di discriminazioni e la parità di trattamento in ambito lavorativo devono ritenersi validi non solo per i rapporti di lavoro subordinato ma anche verso i lavoratori autonomi

Con la sentenza del 12 gennaio 2023 nella causa C-356/21, TP, il Tribunale circondariale di Varsavia ha posto, in via pregiudiziale, due quesiti alla Corte in merito all’interpretazione dell’ambito di applicazione della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ed in particolare alla portata del principio di non discriminazione che essa prevede.
La vicenda trae origina da un ricorso presentato dinanzi alla giurisdizione nazionale da un lavoratore autonomo, nello specifico un addetto alla realizzazione di montaggi audiovisivi, trailer e servizi di costume e società per le trasmissioni autopromozionali della società TP, il quale lamentava di non essere più stato incaricato da TP per lo svolgimento di contratti d’opera a seguito della sua pubblicazione di un video con il proprio partner dello stesso sesso. Per il lavoratore, dunque, si tratta di una vera e propria discriminazione basata sull’orientamento sessuale. Il Giudice polacco ha chiesto alla Corte se anche in questo caso trovasse applicazione la Direttiva sopra citata e se tale normativa osti alla normativa interna che riconosce la libera scelta del contraente di concludere o meno contratti di lavoro.
La Corte ha risposto affermativamente al primo quesito, affermando che la direttiva si applica in generale a tutte le tipologie di lavoro, indipendentemente dalla natura e delle caratteristiche del rapporto. Ciò significa che nell’alveo della direttiva rientrano sia i contratti di lavoro subordinato sia quelli di lavoro autonomo. La direttiva infatti – precisa la Corte – è volta ad eliminare tutti gli ostacoli di base discriminatoria all’accesso ai mezzi di sostentamento e alla capacità di contribuire alla società tramite l’attività lavorativa, senza distinzioni tra le tipologie di contratto di lavoro.
La Corte richiede, tuttavia, che il rapporto in questione sia caratterizzato da una certa stabilità. In quel caso, anche un lavoratore autonomo costretto a cessare il proprio rapporto di lavoro a causa della controparte si trova infatti nella medesima posizione di vulnerabilità di un lavoratore subordinato che viene licenziato.
Per quanto riguarda il secondo quesito, invece, la Corte evidenzia che le libertà contrattuali tutelate dalla normativa interna non possono svuotare di significato e utilità le previsioni generali di divieto di ogni forma di discriminazione previste dalla normativa europea nonché dalla stessa Direttiva 2000/78;

  • L’interessato ha sempre il diritto di conoscere l’identità effettiva dei destinatari dei propri dati trasmessi dal titolare del trattamento

Stando a quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati UE (di seguito: «GDPR»), ogni soggetto ha il diritto di sapere a che destinatari, o a che categorie di questi, sono o saranno comunicati i propri dati da parte del titolare del trattamento. È sulla scorta di questa previsione del GDPR che un cittadino austriaco ha richiesto alla Österreichische Post – il principale operatore di servizi postali e logistici in Austria – a chi fossero stati comunicati i suoi dati di cui la società disponeva in qualità di titolare del trattamento dati ai sensi del GDPR. La risposta della Österreichische Post non è sembrata sufficiente al consumatore: la società avrebbe genericamente dichiarato, infatti, di trattare i dati degli utenti nel pieno rispetto della legge per la propria attività di editore di elenchi telefonici nonché per la cessione a partner commerciali a fini di marketing. Per questo motivo il cittadino austriaco ha adito la Corte Suprema austriaca (Oberster Gerichtshof). Nel corso del procedimento la società austriaca ha fornito ulteriori dettagli, informando che i dati sarebbero stati trasmessi ad alcuni clienti, tra i quali inserzionisti attivi nel marketing online e tradizionale, imprese operanti in ambito informatico, editori di indirizzi e associazioni di beneficienza, nonché ONG e partiti politici. Tuttavia l’utente contestava la mancanza di indicazioni precise circa l’identità specifica e chiara dei destinatari. La Corte, interrogata sulla questione se sussista l’obbligo di comunicazione di queste indicazioni in base al GDPR, si è pronunciata stabilendo che in base al GDPR, su richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento debba fornire gli identificativi precisi dei destinatari e solo ove non (ancora) possibile le categorie degli stessi. Tale obbligo permane in capo al titolare del trattamento dei dati anche qualora si dimostri che la richiesta dell’interessato sia manifestamente infondata ed eccessiva.
Il diritto di accesso dell’interessato ai propri dati è infatti posto alla base di altri diritti, poteri e facoltà previsti dallo stesso GDPR a sua tutela, quale il diritto di rettifica, di oblio, di limitazione o opposizione al trattamento, nonché il diritto di difendersi in sede giudiziaria qualora vi sia un danno (C-154/21, Österreichische Post);

  • Il ricorso civile e quello amministrativo previsti dal GDPR a tutela dell’interessato possono essere esperiti in modo indipendente e concorrente

La Corte di Budapest-Capitale ha interrogato la Corte di Giustizia sull’articolazione delle diverse vie di ricorso offerte dal GDPR a tutela dei diritti da esso previsti a favore dei singoli.
La vicenda trae origine dalla richiesta da parte di un privato della trasmissione della registrazione di una assemblea generale di una società per azioni, di cui lo stesso (BE) era azionista. In quell’occasione, infatti, l’azionista aveva posto delle domande all’assemblea. La società, tuttavia, avrebbe consegnato soltanto alcuni spezzoni della registrazione, in particolare quelli relativi alle domande effettuate dal richiedente, ma non quelli relativi agli interventi di soggetti terzi, nemmeno in occasione delle risposte alle domande. BE ha dunque adito l’Autorità di controllo ungherese, responsabile ai sensi del GDPR, chiedendole di ordinare la consegna della registrazione intera, e tempestivamente impugnando il relativo diniego dinanzi alla Corte di Budapest-Capitale. Al contempo, BE ha presentato un giudizio civile dinnanzi al Tribunale per la violazione del suo diritto di accesso. Mentre il ricorso amministrativo era ancora pendente, il Tribunale civile ha riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, la violazione del diritto. La giurisdizione di rinvio ha chiesto alla Corte, in particolare, se nell’ambito della propria decisione fosse vincolata alla sentenza passata in giudicato del Tribunale e, inoltre, se esiste una priorità o gerarchia tra le due vie di ricorso esperibili dall’interessato a tutela dei suoi diritti.
Con la sentenza nella causa C-132/21, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, La Corte ha statuito che non esiste alcuna prevalenza né competenza prioritaria o esclusiva in capo all’Autorità civile o a quella amministrativa chiamate ad esprimersi circa l’eventuale violazione di diritti contemplati dal GDPR a tutela dei singoli. Tali forme di tutela sono esercitabili “fatto salvo ogni altro rimedio”. Il ricorso civile e il ricorso amministrativo previsti dal GDPR, dunque, possono essere esercitati in modo indipendente e concorrente.
Per quanto riguarda invece il primo quesito sollevato dalla Corte di Budapest-Capitale, la Corte di Lussemburgo ha ricordato che spetta alle autorità nazionali, tramite l’applicazione delle proprie norme procedurali, a far sì che l’indipendenza dei due ricorsi non solo non pregiudichi la tutela dei diritti previsti dal GDPR, ma permetta l’applicazione coerente e omogenea delle disposizioni in esso contenute;

  • La Corte è chiamata ad interpretare il concetto di “legittimo interesse” contenuto nell’articolo 6 del GDPR

Il Rechtbank Amsterdam (Corte distrettuale di Amsterdam) ha sollevato una domanda di pronuncia pregiudiziale nell’ambito della causa C-621/22 (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond v Autoriteit Persoonsgegevens) in relazione all’interpretazione dell’espressione “legittimo interesse” contenuta nell’articolo 6 del GDPR. Il caso di specie riguarda un’associazione sportiva che avrebbe fornito ad uno sponsor i dati personali dei propri iscritti a fronte di un compenso, senza il loro consenso. La domanda mira a comprendere se il concetto di interesse legittimo sia da considerare in senso “positivo”, ossia se si tratti soltanto di interessi appartenenti alla legge, costituenti legge o stabiliti per legge, oppure in senso “negativo”, considerando interesse legittimo tutto ciò che non è contrario alla legge. Nella seconda ipotesi, inoltre, deve essere chiarito se e in quali limiti un interesse puramente commerciale costituisca un legittimo interesse ai sensi dell’art. 6 del GDPR;

  • Il mantenimento della cittadinanza europea e di uno Stato membro a seguito dell’acquisizione volontaria della cittadinanza di un Paese terzo

Una Corte Amministrativa tedesca (Verwaltungsgericht di Düsseldorf) ha sollevato tre questioni pregiudiziali dinnanzi alla Corte (C-684/22, C-695/22 e C-686/22) relativamente all’interpretazione dell’articolo 20 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFEU) sulla cittadinanza europea. In primis, viene richiesto se un soggetto perda ipso iure la cittadinanza di uno Stato membro, e di conseguenza quella europea, a seguito del conseguimento volontario della cittadinanza di un Paese terzo. Viene richiesto inoltre se un esame individuale circa le conseguenze di detta perdita sia da effettuarsi solo al cittadino che abbia chiesto esplicitamente di mantenere la propria cittadinanza prima del riconoscimento della nuova. Infine, la Corte tedesca chiede – in caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale – se l’art. 20 TFEU debba essere interpretato nel senso che, durante la procedura per l’autorizzazione al mantenimento della cittadinanza esistente, non possano essere applicati o previsti altri criteri modificativi o sostitutivi di quello della valutazione delle conseguenze relative alla perdita della cittadinanza dell’Unione per il soggetto interessato e la sua famiglia, previsto dalla normativa europea.

Opportunità professionali:

Il Tribunale di Lussemburgo ha aperto una procedura di selezione volta a costituire una lista di nominativi da cui attingere in caso di bisogno referendari che sarebbero assunti come agenti temporanei e ausiliari presso la detta istituzione. Questi, lavorano a stretto contatto con i Giudici del Tribunale, al fine di assisterli nella gestione dell’attività giudiziaria (istruzione delle cause, redazione di progetti e di motivi e di conclusioni)

I requisiti richiesti sono:

  • diploma di laurea in giurisprudenza;
  • un’approfondita conoscenza del diritto dell’Unione Europea;
  • la capacità di gestire complesse tematiche giuridiche;
  • la capacità di redigere testi in francese (livello linguistico minimo richiesto B2);

Le candidature possono essere presentate al Tribunale della Corte di Giustizia dell’UE accedendo alla seguente pagina
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces&langue=EN)

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