Tribuna UE Fiscale – Febbraio 2023

di Pierpaolo Rossi
Novità Fiscalità
  • Storico accordo del Consiglio sulla direttiva sulla tassazione minima dei gruppi multinazionali nell’Unione.

Il 15 dicembre 2022, i ministri delle finanze degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio europeo hanno raggiunto l’unanimità richiesta ai sensi dell’art. 115 TFUE per adottare definitivamente la proposta di direttiva della Commissione intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione, fissato al 15%. La direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione, è stata pubblicata sulla GUUE del 22 dicembre. La direttiva introduce un complesso meccanismo regolamentare di applicazione transnazionale, che permetterà la tassazione dei redditi imponibili delle società appartenenti a grandi gruppi multinazionali ad un’aliquota effettiva non inferiore al 15%, ed evitare in tale modo i vantaggi fiscali derivanti dalla dislocazione delle attività produttive in paradisi fiscali aventi tassazione nulla o ridotta (sistema detto global anti-base-erosion, ovvero GLOBE). La direttiva si basa sull’applicazione combinata di due regole di base, comprendenti, da una parte la regola di inclusione del reddito (income inclusion rule — IIR), e, dall’altra, la regola sui profitti a bassa imposizione (undertaxed profit rule — UTPR), ambue per l’applicazione di un’imposta complementare sui redditi eventualmente tassati ad un livello inferiore al 15%. Essa riguarda la tassazione dei profitti dei gruppi multinazionali aventi un fatturato annuo globale di almeno 750 milioni di euro. ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2523&from=EN )

  • La Commissione sottopone a consultazione pubblica il progetto di regolamento delegato che definisce la tassa di scopo per il funzionamento del meccanismo di monitoraggio delle piattaforme WEB.

Il 22 dicembre 2022, la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica sul progetto di regolamento delegato che introduce un contributo finanziario al funzionamento del meccanismo di monitoraggio (Supervisory Fee) a carico delle piattaforme digitali che sono sottoposte alla disciplina del regolamento (EU) 2022/2065 relativo al mercato unico per i servizi digitali (Digital Services Act – DSA). La Supervisory fee prende la forma di una tassa di scopo figurante tra le “altre entrate” ai sensi dell’art. 311(2) TFEU e la sua destinazione è esclusivamente attribuita a finanziare il meccanismo di sorveglianza istituito dal regolamento DSA, compresi i costi del personale della Commissione dedicato all’applicazione della sorveglianza. Scopo del regolamento delegato è specificare i criteri da utilizzare per il calcolo del contributo da versare da parte delle piattaforme per finanziare le attività di vigilanza di cui la Commissione è incaricata secondo le modalità previste dall’articolo 43 del regolamento DSA. In particolare, il progetto di regolamento delegato stabilisce la metodologia e la procedura dettagliate per, da una parte, la determinazione dei costi stimati e, dall’altra, per il calcolo delle singole tariffe. ( https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-yoursay/initiatives/13625-Legge-sui-servizi-digitali-metodologia-di-calcolo-del-contributo-per-le-attivita-di-vigilanza_it )

  • Consultazione OCSE sull’abrogazione delle imposte sui servizi digitali.

Il 20 dicembre 2022, l’OCSE ha dato avvio a due consultazioni pubbliche sulle norme internazionali da adottare per contrastare l’erosione delle basi imponibili oggetto dei due pilastri sulla riforma della tassazione internazionale alla luce dell’avvento dell’economia digitale, rispettivamente, “Global Information Return” e “Tax Certainty for GloBE Rules”, cui le parti interessate devono rispondere entro il 3 febbraio. Il primo documento in consultazione chiede osservazioni in merito alla quantità e al tipo di informazioni che i gruppi di imprese multinazionali devono raccogliere, conservare e comunicare ai fini dell’applicazione effettiva delle norme GloBE, e se eventuali semplificazioni siano possibili fornendo dati alterna tivi. Il secondo documento in consultazione delinea vari meccanismi, tra cui la prevenzione e la risoluzione delle controversie, per conseguire la certezza fiscale nell’applicazione transnazionale delle norme GloBE. Il documento delinea le prossime tappe previste in relazione allo sviluppo di tali meccanismi e individua una serie di settori in cui sarebbe utile ricevere il contributo delle parti interessate. ( le consultazioni sono disponibili, rispettivamente, qui https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-invites-comments-on-compliance-and-tax-certainty-aspects-of-global-minimum-tax.htm e qui https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-invites-comments-on-compliance-and-tax-certainty-aspects-of-global-minimum-tax.htm )

  • Accordo del Consiglio sulla riforma del sistema ETS che preconizza l’adozione definitiva del regolamento sul meccanismo d’imposizione del carbonio all’importazione, CBAM.

Il 17 dicembre 2022, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno annunciato un accordo di principio sulla riforma dei certificati di emissione, ovvero l’Emission Trading System (EDS). L’accordo è significativo in quanto rimuove l’ultimo impedimento di principio che ostacolava l’attuazione dell’accordo di principio sull’approvazione del regolamento recante la tassa sul contenuto in carbonio dei prodotti in entrata nell’UE, il Carbon Border Adjustment Machanism (CBAM). Il 13 dicembre, i negoziatori del Consiglio europeo e del Parlamento europeo avevano raggiunto un accordo provvisorio sul regolamento che attua la parte fiscale della serie di proposte legislative interconnesse adottate dalla Commissione europea per conseguire gli obiettivi stabiliti nella normativa europea sul clima ed essere in linea con il Green Deal UE. In base all’accordo, il CBAM entrerà in funzione a partire da ottobre 2023 e tasserà l’importazione di una serie di prodotti specifici in alcuni dei settori a più alta intensità di carbonio: ferro e acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio, elettricità e idrogeno, nonché alcuni precursori e un numero limitato di prodotti derivati. ( https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/13/eu-climate-action-provisional-agreement-reached-on-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/ )

  • Proposte nuove norme in materia di trasparenza fiscale che impongono ai fornitori di servizi di comunicare le operazioni in cripto-attività.

Il 9 dicembre 2022, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva in materia di cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità diretta (Direttiva del Consiglio 2011/16/EU, DAC) al fine di introdurre nuove norme in materia di trasparenza fiscale per tutti i fornitori di servizi che agevolano le operazioni in cripto-attività per i clienti residenti nell’Unione europea. Tali norme vanno a integrare il regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività (Proposta di Regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, MiCA) e le norme antiriciclaggio. La proposta introduce un meccanismo di scambio automatico di informazioni sui proventi ottenuti dalla cessione delle cripto-attività e migliorerà la capacità degli Stati membri di individuare e contrastare l’evasione e l’elusione fiscalie imponendo a tutti i fornitori di servizi per le cripto-attività – indipendentemente dalle loro dimensioni o da dove sono stabiliti – di comunicare le operazioni di clienti residenti nell’UE. La direttiva mira anche a stabilire un livello minimo comune di sanzioni per le situazioni di inadempienza grave, come la totale assenza di comunicazioni. La Commissione propone inoltre di estendere gli obblighi di comunicazione delle istituzioni finanziarie alla moneta elettronica e alle valute digitali e l’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni ai ruling preventivi transfrontalieri utilizzati da individui che dispongono di patrimoni elevati. ( https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7513 )

  • Proposta legislativa in materia di adeguamento del regime IVA all’economia digitale per contribuire a combattere le frodi e sostenere le imprese nell’Unione.

L’8 dicembre 2022, la Commissione ha proposto una serie di misure per modernizzare e rendere il sistema IVA dell’UE più efficace per le imprese e più resiliente alle frodi mediante l’adozione e la promozione della digitalizzazione. La proposta mira specificatamente ad affrontare le sfide nel settore dell’IVA poste dallo sviluppo dell’economia delle piattaforme. Le seguenti azioni aiuteranno gli Stati membri a riscuotere fino a 18 miliardi di € all’anno in più di entrate IVA e nel contempo promuoveranno la crescita delle imprese, comprese le PMI: (i) Passaggio alla comunicazione digitale in tempo reale basata sulla fatturazione elettronica per le imprese che operano a livello transfrontaliero nell’UE. Si introduce la comunicazione digitale in tempo reale ai fini dell’IVA basata sulla fatturazione elettronica, che fornirà agli Stati membri le informazioni preziose di cui hanno bisogno per intensificare la lotta contro le frodi dell’IVA, in particolare le frodi carosello; (ii) Nuove disposizioni per il trasporto passeggeri e le piattaforme operanti nel breve termine. Gli operatori delle piattaforme dell’economia digitale diventeranno responsabili della riscossione e del versamento dell’IVA per conto dei fornitori dei servizi che non lo fanno, ad esempio perché piccole imprese o singoli fornitori. Questo garantirà un approccio uniforme in tutti gli Stati membri e contribuirà a creare condizioni di concorrenza più eque tra i servizi offerti su piattaforme nel breve termine e i servizi di trasporto online e tradizionali. Semplificherà inoltre la vita per le PMI, che altrimenti dovrebbero comprendere e rispettare le norme sull’IVA in tutti gli Stati membri in cui operano; (iii) Registrazione IVA unica in tutta l’UE. Sulla base del modello già esistente di “sportello unico per l’IVA” per le imprese di acquisti online, la proposta odierna consentirebbe alle imprese che vendono a consumatori in un altro Stato membro di registrarsi una sola volta ai fini dell’IVA per tutta l’UE e di adempiere ai loro obblighi in materia di IVA attraverso un unico portale online in un’unica lingua. Fra le altre misure per migliorare la riscossione dell’IVA rientra l’obbligo di introdurre lo sportello unico per le importazioni per talune piattaforme che agevolano le vendite ai consumatori nell’UE. ( https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_7514 )

  • Il Consiglio approva le conclusioni del Gruppo Codice di Condotta sulla tassazione delle imprese.

Il 6 dicembre 2022, il Consiglio europeo riunito nella formazione dei Ministri Ecofin ha approvato la riforma del mandato del Gruppo Codice di condotta sui regimi di concorrenza fiscale sleale relativi alla tassazione delle imprese. Il Consiglio ha accolto con favore i risultati del lavoro del Gruppo Codice di condotta sviluppato nel corso del semestre di Presidenza Ceca dell’UE. Il Consiglio ha in particolare adottato una recente riforma che evidenzia il rafforzato impegno politico degli Stati membri a continuare a combattere le pratiche fiscali dannose. Per quanto riguarda la revisione della lista UE relativa alle giurisdizioni fiscali non cooperative, il Consiglio ha invitato il Gruppo Codice di condotta a proseguire un dialogo efficace con le giurisdizioni e il monitoraggio, in modo che le giurisdizioni continuino a rispettare i rispettivi impegni e a rispettare i criteri per l’inserimento nell’elenco UE conformemente con le scadenze concordate. ( https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/06/council-approves-conclusions-on-the-progress-achievedby-the-code-of-conduct-group-business-taxation-inthe-second-half-of-2022/ )

Giurisprudenza Fiscalità
  • Sentenza nella causa pregiudiziale C-83/21, Airbnb, sugli obblighi fiscali delle piattaforme digitali che rendono servizi di intermediazione immobiliare online.

Il 22 dicembre 2022, la Corte di Giustizia ha reso un’attesa quanto importante sentenza nella causa Airbnb Ireland and Airbnb Payments UK, C-83/21, su delle questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato italiano, relativamente agli obblighi introdotti nel 2017 nell’ordinamento nazionale per i soggetti che effettuano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali telematici, quando sottoposti alla disciplina della cedolare secca sugli affitti brevi, di una ritenuta del 21%, a favore dell’Erario in qualità di sostituti d’imposta, sull’ammontare dei canoni e provvedere al relativo versamento all’Erario e di trasmettere i dati relativi ai contratti di locazione al fisco. Per i soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione in Italia, come Airbnb, la disciplina prevede l’obbligo di nominare, in qualità di responsabili d’imposta, un rappresentante fiscale. Il Consiglio di Stato era stato investito del ricorso di Airbnb teso all’annullamento del Provvedimento del 12 luglio 2017 del Direttore dell’Agenzia che dava attuazione ai suddetti obblighi fiscali, perché ritenuti restrittivi della libera prestazione di servizi transfrontalieri protetta dall’art. 56 TFUE. La Corte ha stabilito che gli obblighi fiscali accessori, quali quelli di raccolta e trasmissione di informazioni sui beneficiari degli affitti all’Agenzia delle entrate fossero genuine misure di compliance fiscale per assicurare il rispetto degli obblighi di ritenuta e quindi non ricedessero sotto l’obbligo di notifica preventiva alla Commissione ai sensi della direttiva relativa alle misure tecniche per la prestazione dei servizi della società dell’informazione. Per quanto riguarda l’obbligo di ritenuta alla fonte gravante sulle piattaforme di intermediazione immobiliare, come Airbnb, la Corte ha pure stabilito che non fosse discriminatorio né restrittivo della libera prestazione di servizi in quanto rivolto a tutti gli intermediari indipendentemente dal loro luogo di stabilimento e necessario ad assicurare il prelievo dell’imposta sui redditi, e che quindi fosse compatibile con la libera circolazione dei servizi. Riguardo l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale, la Corte ha invece ritenuto che esso fosse contrario alla libertà di prestazione dei servizi perché non necessario per assicurare l’effettiva applicazione del regime di cedolare secca e sproporzionato nella misura in cui impone dei costi per la localizzazione in Italia del rappresentante. Risulta dalle osservazioni del Governo italiano che l’Agenzia delle Entrate considerava che il rappresentante fiscale ai sensi della disciplina in esame fosse solo quello stabilito in Italia, e che questo fosse giustificato dalla necessità di più agevoli controlli, sebbene la legge in esame non prevedesse espressamente la localizzazione del rappresentante in Italia. La Corte ha avuto buon gioco nel dimostrare la mancanza di proporzionalità nell’ottica del mercato interno della localizzazione in Italia ai fini di controllo, anche alla luce della possibilità di adire le forme di mutua assistenza con l’amministrazione fiscale irlandese per assicurare l’adempimento degli obblighi di versamento. In conclusione, l’accertata contrarietà del regime italiano con la libera prestazione dei servizi richiederà un cambio di prassi da parte dell’Agenzia per adeguarsi alla lettura euro-orientata della disciplina nazionale. È questo l’aspetto sicuramente più significativo della sentenza in rassegna. ( https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268786&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=34)

  • La Corte di Giustizia limita il contenuto della DAC-6 per tutelare il diritto degli avvocati alla confidenzialità delle comunicazioni coi clienti.

Con la sentenza dell’8 dicembre 2022 nella causa C-694/20, Orde van Vlaamse Balies, IG, la Grande Sezione della Corte di Giustizia ha reso una sentenza di primario interesse su una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte costituzionale belga relativamente alla validità della direttiva 2011/16/UE del Consiglio sullo scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali di Stati membri differenti, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822, relativamente agli obblighi di comunicazione dei meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva a carattere transfrontaliero (DAC-6). In breve, la direttiva DAC-6 prevede che gli intermediari finanziari e i consulenti coinvolti in meccanismi di pianificazione fiscale transfrontaliera potenzialmente aggressivi, definiti come quelli caratterizzati da elementi distintivi in termini di potenziale rischio di elusione o evasione fiscale (notare che sono posti sullo stesso piano l’elusione e l’evasione fiscale, sebbene siano categorie diverse) sono tenuti a comunicarle alle autorità fiscali competenti. Detto obbligo riguarda tutti coloro che sono coinvolti nell’elaborazione, commercializzazione, organizzazione e attuazione di tali pianificazioni, compresi quelli che forniscono assistenza o consulenza e, in ultima istanza, il contribuente stesso. A titolo di eccezione, l’art. 8 bis-ter, paragrafo 5 della DAC-6 consente agli Stati membri di concedere agli avvocati un esonero dall’obbligo di comunicazione qualora esso violi il segreto professionale tutelato in forza del diritto nazionale. In tale caso, gli avvocati interessati sono tuttavia tenuti a notificare il loro esonero ad altro intermediario ed investirlo, in loro vece, degli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità competenti. La pregiudiziale promossa dalla Corte costituzionale belga riguardava la compatibilità dell’art. 8 bis-ter, paragrafo 5 della DAC-6 che reca il complesso meccanismo di esonero a favore degli avvocati coi diritti fondamentali alla confidenzialità delle comunicazioni tra avvocato e cliente e di difesa (art.li 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). La Corte ha stabilito che l’art. 8 bis-ter, paragrafo 5 della DAC-6 è invalido alla luce degli diritti summenzionati in quanto la sua applicazione da parte degli Stati membri ha l’effetto di imporre all’avvocato tutelato dal segreto professionale, che agisce in qualità di intermediario, di notificare a un eventuale altro intermediario che non sia il suo cliente gli obblighi di comunicazione in esame, comportando un’ingerenza ingiustificata e non necessaria nei diritti al segreto professionale e al rispetto delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, relativi rispettivamente alla protezione delle comunicazioni private ed al diritto di difesa. Negli stessi giorni in cui la Grande Sezione della Corte pronunciava la sentenza nella causa in rassegna, la Corte costituzionale belga ha proposto nuovi quesiti pregiudiziali sulla compatibilità dell’obbligo dei consulenti fiscali di comunicare all’amministrazione fiscale situazioni sospette di pianificazione fiscale aggressiva rispetto a principi di confidenzialità delle comunicazioni e di sufficiente determinatezza delle fattispecie punibili, e al diritto di difesa (sentenza C-623/22, Belgian Associacion of Tax Lawyers). Infatti, un tale obbligo di trasparenza la cui inosservanza è sanzionata potrebbe essere visto come una restrizione del diritto di avvalersi del parere di esperti che sono obbligati ad ammettere la natura aggressiva di certe operazioni di pianificazione fiscale a svantaggio del contribuente privandolo di argomenti a sua difesa in caso di contenzioso con la stessa amministrazione che invece ne risulterebbe invece avvantaggiata, in apparente violazione del principio di parità delle armi. Un altro possibile profilo di invalidità della direttiva si pone anche relativamente alla compatibilità del suo stesso impianto di base col diritto al silenzio ed il diritto a non autoincriminarsi di cui agli art.li 47 e 48 della Carta relativamente alle sanzioni che sono comminabili ai sensi della direttiva DAC-6 in caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione dei meccanismi di pianificazione aggressiva da parte degli stessi contribuenti interessati (oltre che degli intermediari), nel senso chiarito dalla giurisprudenza della Corte (sentenza C-481/19, DB/Consob). Dall’eventuale contrarietà della possibilità di sanzionare il mancato rispetto dell’obbligo di autodenunciarsi col diritto al silenzio ne deriverebbe la completa mancanza di effettività della disciplina della DAC-6 relativamente all’obbligo di comunicazione delle operazioni di pianificazione fiscale aggressiva. (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268430&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=52917)

  • La Corte di Giustizia approva la designazione di unico soggetto IVA come responsabile per il gruppo se non comporta perdite di gettito.

Con due sentenze del 1 dicembre 2022 nelle cause C-141/20, Norddeutsche Gesellschaft e C-269/20, Finanzamt T, pregiudiziali promosse da corti tedesche la Corte di Giustizia ha stabilito che uno Stato membro può designare la società controllante di un gruppo come IVA come soggetto passivo unico al posto del gruppo IVA stesso ai sensi dall’articolo 4 della direttiva IVA 77/388 (la sesta direttiva IVA) ora sostituita dalla direttiva 2006/112/ CE, purché tale designazione non comporti un rischio di perdita fiscale. Ha inoltre affrontato altre questioni relative all’IVA collegate alle entità del gruppo. I gruppi IVA costituiscono una finzione giuridica ai sensi della sesta direttiva IVA e consentono di trattare tali gruppi ai fini IVA allo stesso modo di un unico soggetto passivo registrato a titolo individuale. Tali norme hanno al tempo stesso lo scopo di semplificare il rispetto degli obblighi IVA e di prevenire le possibili elusioni e gli abusi fiscali eliminando le opportunità di manipolazione che offrono le transazioni infragruppo. Secondo il diritto IVA tedesco, solo la società controllante di un gruppo può contabilizzare l’IVA del gruppo e non il gruppo stesso. Ciò ha fatto sorgere il dubbio se la normativa tedesca sia consentita dal diritto dell’Unione, che prevede che il soggetto passivo dell’IVA sia il gruppo stesso. Nella causa C-141/20, la Corte ha risposto ai quesiti posti nel senso che la sesta direttiva non osta a che uno Stato membro designi come unico soggetto passivo l’entità controllante di un gruppo di società, purché tale entità sia in grado di controllare le altre entità del gruppo e tale designazione non comporti minore gettito ( https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268230&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=51035 ).
Nella causa C-269/20, la Corte ha precisato che quando l’unico soggetto passivo di un gruppo esercita sia attività economiche per le quali è soggetto passivo sia attività nell’esercizio di pubblici poteri per le quali non è soggetto IVA, le prestazioni di servizi rese nell’ambito del gruppo da un membro del gruppo non devono essere tassate ai sensi della sesta direttiva. Il gruppo IVA deve essere considerato come unico soggetto debitore dell’IVA per conto degli altri soggetti IVA del gruppo e questo comporta che le prestazioni di servizi rese tra membri del gruppo ed inerenti al gruppo non devono essere tassate. (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268231&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=-first&part=1&cid=51246 )

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