Tribuna UE Fiscale – Gennaio 2023

di Alessandro Butticé e Pierpaolo Rossi

  1. Sviluppi legislativi

Fiscalità diretta ed indiretta

  1. L’8 novembre 2022, i ministri delle finanze degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio hanno dato il via libera al nuovo Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese al fine di contrastare la concorrenza fiscale internazionale dannosa. Il codice di condotta è un impegno politico di natura intergovernativa che mira ad applicare attraverso il Gruppo del Codice di condotta, che è composto da esperti fiscali di alto livello degli Stati membri, il monitoraggio delle misure fiscali potenzialmente dannose negli Stati membri ai fini dell’applicazione dei due obblighi del Codice, e cioè quello cosiddetto di “standstill” (gelo) e quello di “clawback’ (abolizione) delle misure fiscali dannose. Il codice di condotta riveduto allarga il monitoraggio alle “misure fiscali di applicazione generale”. Mentre in precedenza potevano essere esaminate solo le misure preferenziali (come i regimi speciali o le esenzioni dal sistema fiscale generale), in base alle nuove norme il campo di applicazione includerà anche le misure di applicazione generale. Si tratta della prima revisione del codice dal 1997, motivo per cui è stato importante ampliare il campo di applicazione delle misure fiscali in esame quando si esaminano le pratiche fiscali dannose all’interno dell’UE. ( https://www.consilium.europa.eu/media/59966/st14452-en22.pdf )
  2. Il 16 novembre 2022, la Commissione europea ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di acciaio rivestito di cromo originario della Cina e del Brasile. Da un’inchiesta è emerso che le importazioni cinesi e brasiliane erano oggetto di dumping sul mercato dell’UE ed erano pregiudizievoli per l’industria dell’UE. In risposta, la Commissione imporrà dazi compresi tra 239 EUR per tonnellata e 607 EUR per tonnellata importata. Tali dazi garantiranno all’industria dell’UE, che impiega quasi 1,000 persone in Francia, Germania, Spagna e Italia, un ulteriore pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. L’ acciaio rivestito di cromo è utilizzato in un’ampia varietà di applicazioni, in genere per gli imballaggi industriali e di consumo. È usato più di frequente per gli imballaggi alimentari, ma anche come materiale di protezione per la protezione delle fibre ottiche o di altre parti elettriche ed elettroniche. Il valore del mercato nell’UE è di quasi 500 milioni di EUR. Le misure odierne sottolineano la determinazione dell’UE a utilizzare pienamente gli strumenti di difesa commerciale per proteggere l’industria europea. (https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-takes-action-dumped-imports-electrolytic-chromium-coated-steel-china-and-brazil-2022-11-16_en )
  1. Sviluppi giurisprudenza

Fiscalità

  1. Il 3 novembre 2022, la Corte europea dei diritti umani (Corte EDU) del Consiglio d’Europa di Strasburgo ha reso una sentenza di assoluto interesse nella causa Vegotex International/Belgio, relativa ad una controversia nazionale nella quale la società interessata aveva impugnato il rigetto definito del proprio ricorso contro un procedimento di accertamento fiscale per un importo di circa EUR 298.813, oltre ad una maggiorazione a titolo di sanzione. L’accertamento e la sanzione erano stati comminati per effetto dell’applicazione retroattiva di una modifica del termine di prescrizione dell’accertamento. La Corte EDU ha stabilito che la modifica retroattiva del termine di prescrizione non costituiva una violazione del diritto di difesa di cui all’art. 6 della Convenzione EDU, ma integrava una violazione del diritto alla durata ragionevole del procedimento, essendo il procedimento di accertamento durato oltre 13 anni e ledeva quindi il diritto della parte ricorrente ad essere sentita entro un termine ragionevole. In particolare, la ricorrente aveva sostenuto che, a causa dell’applicazione retroattiva della normativa fiscale entrata in vigore nel corso del procedimento di appello, il suo debito fiscale non era stato considerato prescritto, violando in tal modo il suo diritto a un equo processo. Inoltre, la ricorrente ha lamentato l’eccessiva durata del procedimento, avviato nel 1995, quando l’amministrazione finanziaria le ha comunicato la sua intenzione di imporre una rettifica e si è conclusa con il rigetto della domanda della ricorrente nel 2009. La Corte EDU ha stabilito che non vi era stata violazione dei diritti della difesa a causa dell’allungamento della prescrizione intervenuto nel corso del procedimento. In particolare, l’intervento prevedibile del legislatore era stato giustificato da motivi imperativi di interesse generale che miravano a combattere le frodi fiscali su larga scala, ad evitare discriminazioni arbitrarie tra contribuenti e a ripristinare la certezza del diritto ripristinando la prassi amministrativa consolidata. In altri termini, il debito fiscale prescritto dall’effetto retroattivo della giurisprudenza è stato successivamente ripristinato da una normativa retroattiva ma prevedibile che ripristinava la certezza del diritto. Tuttavia, la Corte EDU ha ritenuto che il diritto del ricorrente a un processo equo entro un termine ragionevole fosse stato violato. (https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-220415%22%-5D%7D)
  2. L’8 novembre 2022, nelle cause riunite Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione (C-885/19 P) e Irlanda/ Commissione e a. (C-898/19 P), la Corte di giustizia ha con propria sentenza della Grande Sezione annullato la decisione della Commissione che aveva stabilito che il ruling fiscale concesso dal Lussemburgo a favore di Fiat Chrysler Finance Europe (“FFT”) consistente in un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento era un aiuto di Stato incompatibile col mercato interno ed illegale. La Corte ha annullato così la precedente sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 che aveva invece confermato la decisione, della Commissione ritenendo che l’analisi del sistema di riferimento effettuata dalla Commissione e, per estensione, l’esistenza di un vantaggio selettivo concesso a FFT fossero del tutto erronee. La Corte di giustizia ha in sostanza ribadito che, poiché gli Stati membri godono di autonomia fiscale in materia di imposte dirette nell’individuare il sistema di riferimento per le imposte dirette, la Commissione è tenuta a prendere in considerazione il solo diritto fiscale di tale Stato membro al fine di accertare la natura di aiuto selettivo di un ruling fiscale e non puoi invece basarsi sul proprio diverso apprezzamento di come l’amministrazione avrebbe dovuto determinare i prezzi di trasferimento applicabili alle transazioni infragruppo oggetto dell’accordo preventivo in questione. (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268045&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=39556 )
  3. Con sentenza del 9 novembre 2022, nella causa Cambogae e CRF/Commissione, T-246/19, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato il regolamento di esecuzione 2019/67 con il quale la Commissione europea aveva reintrodotto i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania per un periodo di tre anni, imponendo una riduzione progressiva dell’aliquota del dazio applicabile. Il Tribunale ha stabilito che, limitando la definizione con riferimento all’origine della materia prima trasformata, la Commissione aveva commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione nella propria istruttoria precedente all’adozione del regolamento impugnato, limitando arbitrariamente la portata della propria indagine e cosi commettendo una discriminazione ingiustificata a discapito del riso importato oggetto dei dazi reintrodotti. (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268082&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=172695 )
  4. Con sentenza del 17 novembre 2022 nella causa GE Aircraft Engine Services, C-607/20, pregiudiziale promossa dalla Tax Chamber del First Tier Tribunal del Regno Unito, la Corte di Giustizia ha stabilito che il valore di buoni acquisto offerti da un’impresa ai dipendenti, nell’ambito di un programma di riconoscimento del merito a mezzo di premi istituito dalla medesima impresa non è soggetto ad IVA conformemente all’art. 26(1), punto (b), della direttiva IVA 2006/112/CE. Questo in quanto secondo l’interpretazione della Corte, l’erogazione dei buoni non costituisce prestazione di servizi a titolo oneroso soggetta ad imposta ai sensi dell’art. 26 della direttiva IVA. (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4516470ED45A0F84AB7929FBB5B-0C110?text=&docid=268627&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=119702 )
  5. Il 22 novembre 2022, la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza nelle cause riunite C-37/20 Luxembourg Business Registers e C-601/20 Sovim. La Grande Sezione della Corte ha annullato una legge lussemburghese del 2019 che aveva trasposto la direttiva antiriciclaggio nella legislazione nazionale nella parte in cui aveva istituito un registro dei beneficiari effettivi (beneficial owners) prevedendo che tutta una serie di informazioni sui titolari delle società iscritte dovessero essere conservate in tale registro e rese accessibili al pubblico, in particolare tramite Internet. In tale contesto, il tribunale distrettuale del Lussemburgo era stato investito di due ricorsi, proposti rispettivamente da una società lussemburghese e dal beneficiario effettivo di siffatta società, che in precedenza avevano chiesto senza successo di limitare l’accesso del pubblico alle informazioni che li riguardavano. Nella sua sentenza, la Corte ha dichiarato che il regime nazionale lussemburghese recepisce la direttiva antiriciclaggio in modo disproporzionato. Esso causa un’ingerenza notevolmente più grave nei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali rispetto al regime nazionale previgente, che prevedeva invece l’accesso da parte delle sole autorità competenti ovvero degli altri soggetti in grado di dimostrare un interesse legittimo, senza che tale maggiore ingerenza sia compensata dai vantaggi che potrebbero derivare dal nuovo regime, in termini di maggiore incisività della lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. La sentenza ha importanti riflessi in materia fiscale in quanto i reati fiscali possono essere presupposto di riciclaggio, e perché la nozione di beneficiario effettivo è sottesa al regime di monitoraggio fiscale ed è essa stessa il presupposto di possibili azioni di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria. (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp220188en.pdf )
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