Comunità energetiche rinnovabili: facciamo il punto

di Matteo Macilotti
Introduzione

Si è chiusa il 12 dicembre 2022 la consultazione pubblica indetta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sullo schema di decreto per le comunità energetiche rinnovabili (CER), alla quale sono stati chiamati a partecipare i cittadini, le imprese, i consumatori, tutti gli attori istituzionali e gli interlocutori di riferimento in campo ambientale. Lo schema di decreto in parola individua i criteri e le modalità per la concessione di incentivi volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e individuale a distanza. Un tassello fondamentale per completare il quadro normativo in una materia che, date le peculiari condizioni del mercato energetico, appare oggi più che mai interessante. Le comunità energetiche rinnovabili (CER) si fondano sulla collaborazione tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazione nella produzione e nella condivisione di energia rinnovabile in uno scambio tra pari. Ciascuno dei soggetti appartenenti alla comunità energetica può diventare produttore e consumatore di energia, tanto che è stato coniato il termine prosumers per individuare i soggetti appartenenti a dette comunità1.
La promozione della costituzione di tali entità rappresenta un segnale inequivocabile del cambio di paradigma della strategia energetica nazionale: ad un sistema tradizionale centralizzato di produzione dell’energia fondato su impianti di grandi dimensioni per la maggior parte alimentati a fonti fossili, si accoppia un nuovo modello di generazione distribuita, mediante impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili distribuiti sul territorio.
I potenziali benefici di questo modello organizzativo sono, sulla carta, innumerevoli. In primo luogo benefici di carattere ambientale, poiché la costituzione di comunità energetiche contribuisce al progressivo abbandono delle fonti fossili in favore di quelle rinnovabili e si evita di dissipare energia in perdite di rete. In secondo luogo benefici di carattere economico, poiché grazie ai meccanismi di incentivazione derivanti dall’energia prodotta e utilizzata, la comunità può generare un “reddito energetico” che può essere redistribuito tra i componenti. Da ultimo, ma non per importanza, benefici di carattere sociale, in quanto la costituzione di una comunità energetica chiama i cittadini, le imprese, gli enti pubblici a collaborare tra loro, promuovendo la cultura della cooperazione al fine di rendere le nostre città più sostenibili.
Presso le pubbliche amministrazioni, le associazioni di categoria, i distretti industriali, il dibattito sulle comunità energetiche appare già particolarmente acceso, ancorché il quadro normativo non sia ancora del tutto definito e manchino a livello nazionale esperienze consolidate e su larga scala alla quali far riferimento.
Appare prematuro oggi preconizzare, al netto del grande interesse suscitato da un tema di indubbio fascino, quale sarà il concreto grado di successo di questo modello, la cui traduzione sul piano pratico, come vedremo nelle prossime righe, è abbastanza complessa.
Mentre nel 2021 secondo il rapporto di Legambiente erano attive una ventina di comunità energetiche, uno studio condotto dal Politecnico di Milano (Electricity Market Report) stima che entro il 2025 le comunità energetiche italiane saranno circa 40mila e coinvolgeranno circa 1,2 milioni di famiglie, 200mila uffici e 10mila PMI; numeri particolarmente incoraggianti.
Solo il tempo potrà dirci se tale previsione è realistica, tuttavia, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi, di cui al decreto oggetto di consultazione pubblica, rappresenta un tassello importante per garantire il successo di questo modello organizzativo.
Come segnalato dal presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani “la mancanza dei decreti attuativi, in particolare quello sugli incentivi da parte del Ministero, il ritardo di ARERA sull’emanazione delle regole attuative di sua competenza, le difficoltà nel ricevere dai distributori locali le informazioni necessarie a identificare l’ambito di sviluppo delle CER, i ritardi del GSE nell’iter di registrazione presso il proprio portale e nell’elargizione degli incentivi, i preventivi onerosi per gli allacci alla rete” rappresentano un grosso ostacolo allo sviluppo di nuove comunità energetiche.
In questo breve contributo, dunque, dopo aver tratteggiato per sommi capi il quadro normativo attuale, ci focalizzeremo sugli elementi più rilevanti oggetto della bozza di decreto, nella speranza di fornire un utile contributo sul tema.

Quadro normativo

Le comunità energetiche rinnovabili (CER) sono disciplinate a livello comunitario dalla Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (c.d. RED II), il cui art. 22 rubricato “comunità di energia rinnovabile”2, definisce le regole generali che sovraintendono tale peculiari entità.
La disposizione in parola prevede che gli Stati debbano assicurare che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di:

  1. produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
  2. scambiare, all’interno della stessa comunità, l’energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;
  3. accedere a tutti i mercati dell’energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio”.

La Direttiva è particolarmente attenta nel definire le modalità di partecipazione alla comunità, premurandosi che la partecipazione possa essere la più ampia possibile soprattutto con riguardo ai clienti domestici. A tale riguardo il primo comma dell’art. 22 stabilisce che gli Stati membri devono assicurare che “i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l’attività commerciale o professionale principale”.

I soggetti appartenenti alla comunità si impegnano a collaborare tra loro partendo da una sostanziale posizione di parità. L’importanza della collaborazione trova pieno riconoscimento nel comma quarto dell’art. 22, lett. e), laddove si esplicita il principio della parità di trattamento tra i componenti delle CER. In particolare, la Direttiva ritiene determinante un trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano alla CER per impedire l’imposizione di criteri troppo rigidi per eventuali nuovi membri o per categorie di partecipanti (pubblici o privati). Ciò ha importanti riflessi sui processi decisionali interni alle comunità, laddove non vi possono essere membri con diritti di veto rispetto ad altri membri, a garanzia di una gestione democratica paritaria che prescinde dalla natura pubblica o privata dei componenti. In altre parole, i soggetti pubblici e privati che fanno parte della comunità energetica sono posti in una condizione di sostanziale parità, nella quale le diverse posizioni giuridiche sono poste sullo stesso piano e in modo simmetrico3.
A livello municipale, l’analisi del quadro normativo muove necessariamente dall’art. 42bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. decreto milleproroghe), convertito con L. 28 febbraio 2020, n. 8, unitamente ai suoi provvedimenti attuativi, ossia la delibera 318/2020/R/eel emanata da ARERA (Regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile) e il D.M. 16 settembre 2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo economico (Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell’articolo 42bis, comma 9, del decreto legge n. 162/2019). Infine, il GSE (Gestore Servizi Energetici), il 22 dicembre 2020, ha pubblicato le Regole Tecniche e il portale per le richieste di accesso agli incentivi.
L’art. 42bis dispone che in via sperimentale, fino al completo recepimento della Direttiva EU 2018/2001, i consumatori di energia elettrica possano costituire comunità energetiche, e come disposto dal comma terzo lettera b) in questo caso “gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale”.
Il terzo comma lettera d) prevede che la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili sia aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro definito dalla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione.
Mentre il quarto comma lett. a) dispone che ciascuno dei soggetti partecipanti produca energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto medesimo ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001.
I soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. In ossequio a quanto previsto dall’art. 4 lett. b), l’energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati.
Dal punto di vista giuridico, le comunità di energia rinnovabile sono a tutti gli effetti delle entità giuridiche e possono essere costituite in qualsiasi forma, a scelta dei membri della comunità (associazione, cooperativa, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro, fondazione). Tanto che il comma quinto lett. c) dell’art. 42bis prevede che i clienti finali associati nella comunità energetica regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato (…) che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.
Al quadro testé delineato si aggiunge il recente D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2018/2001 (c.d. RED II).
Rispetto a quanto previsto in via “sperimentale” dall’art. 42bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, la norma di recepimento della Direttiva ha previsto un ampliamento delle tipologie di soggetti partecipanti includendo anche le imprese del terzo settore e gli enti religiosi nonché tutte le amministrazioni locali dell’elenco ISTAT. Inoltre, al fine di promuovere un maggior utilizzo dello strumento delle comunità energetiche, ha aumentato la potenza energetica ammessa ad incentivo da 200 KW a 1 Mw, limite che era stato oggetto di numerose critiche e che poteva rappresentare un ostacolo importante alla realizzazione di comunità. Da ultimo, ha modificato il presupposto del collegamento dei partecipanti alla medesima cabina da secondaria a primaria.
Per il tema che qui ci impegna, è rilevante citare l’art. 8, ai sensi del quale si dispone che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con le modalità di cui al comma 9 dell’articolo 42bis del decretolegge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, debbano essere aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW. Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, oggetto di consultazione pubblica, al quale si è accennato al principio di questo articolo, rappresenta l’attuazione della disposizione da ultimo evocata.

Lo schema di Decreto avente ad oggetto “l’Attuazione della disciplina per la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199”

Lo schema di Decreto, posto in consultazione pubblica il 28 novembre 2022 da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, individua i criteri e le modalità per la concessione di incentivi volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e individuale a distanza.
Tale bozza di decreto si muove lungo le direttrici fissate dall’art. 8 del D.Lgs. 8 novembre 2021, aggiornando i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili definiti dall’art. 42bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162.
Le direttrici individuate dall’art. 8 sono le seguenti:

  1. possono accedere all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto;
  2. per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l’incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria;
  3. l’incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall’impianto e condivisa all’interno della configurazione;
  4. nei casi di cui alla lettera b) per i quali la condivisione è effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 8 novembre 2021, compresa la quota di energia condivisa, e dall’incentivo;
  5. la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri;
  6. l’accesso all’incentivo è garantito fino al rag giungimento di contingenti di potenza stabiliti, su base quinquennale, in congruenza con il raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili.

In ottemperanza alle direttrici testé citate, lo schema di decreto prevede che ai fini dell’accesso all’incentivo debbano essere rispettati i seguenti requisiti:

  1. la potenza nominale massima del singolo impianto risulta non superiore a 1 MW;
  2. i lavori di realizzazione degli impianti devono essere avviati dopo la data di pubblicazione del decreto. E conseguentemente gli impianti devono entrare in esercizio successivamente a tale data;
  3. le configurazioni sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo;
  4. gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria. Fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 8, lettera e) del medesimo decreto legislativo;
  5. gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH);
  6. sono inclusi nell’ambito di applicazione del decreto anche i potenziamenti di impianti esistenti. Fermo restando che gli incentivi si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.

Per quanto attiene al punto b) è stato osservato che il decreto giunge con 6 mesi di ritardo rispetto a quanto previsto. Prevedere che i lavori di realizzazione debbano essere avviati dopo la data di pubblicazione del decreto appare penalizzante per coloro che nelle more si sono già attivati. Da più parti si chiede che gli impianti i cui lavori di realizzazione siano iniziati nel lasso di tempo che intercorre fra la pubblicazione del D. Lgs. 199/2021 e quella del decreto in esame siano ammessi ai nuovi incentivi. Inoltre, in relazione al punto f), si osserva che oltre al potenziamento dovrebbe essere ammesso agli incentivi anche il revamping degli impianti esistenti da fonti rinnovabili fino a 1 MW, intendendo quale revamping la completa sostituzione e ammodernamento delle parti tecnologiche dell’opera giunta a fine vita, ciò anche al fine di offrire nuova vita a istallazioni che altrimenti rischierebbero l’abba dono.
Per quanto attiene alle modalità di accesso agli incentivi, lo schema di decreto prevede che:

  1. le risorse siano assegnate senza il ricorso a procedure competitive, mediante l’accesso diretto agli incentivi a valle dell’entrata in esercizio degli impianti nel periodo 20232027.
  2. Secondo una logica di massima semplificazione, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, non si richiede la presentazione preliminare di progetti per la partecipazione a bandi di selezione o registri.
  3. In base alle informazioni disponibili, si ipotizza di prevedere un contingente complessivo sull’intero periodo posto pari a 5 GW, al raggiungimento del quale il decreto non sarebbe più applicabile, salva una successiva disposizione o un aumento della potenza messa a contingente.
  4. Considerato il carattere innovativo del provvedimento, si prevede che il referente della configurazione possa richiedere al GSE – su base volontaria una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti alle disposizioni del decreto.
  5. Entro novanta giorni dalla richiesta, il GSE, ove ne ricorrano le condizioni, rilascia un parere preliminare positivo per l’ammissibilità del progetto, ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità.
  6. Il diritto di accesso agli incentivi sarebbe valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l’istanza definitiva.

Per quanto attiene alla modalità indicate nello schema di decreto, uno dei temi più discussi riguarda il contingente complessivo ipotizzato di 5 GW. Come rilevato da Adiconsum4, il contingente complessivo appare troppo basso. A sostegno di ciò si citano due studi:
“Il contributo delle Comunità Energetiche alla decarbonizzazione” condotto da Elemens Energy Boutique Consulting per Legambiente Onlus, che indica un potenziale per il decennio 20212030 di 17 GW di nuove installazioni da fonti rinnovabili all’interno di comunità energetiche, 8,5 GW per quinquennio;
“Electricity Market Report” (edizione 2020) dell’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano, che stima un potenziale di sviluppo per le comunità energetiche nel quinquennio 20212025 di 5,1 GW di nuovi impianti da rinnovabili.
Per quanto attiene alle caratteristiche dell’incentivo, il punto 4 dello schema di decreto attuativo prevede che agli impianti inseriti nelle configurazioni che rispettano i requisiti di ammissibilità sarebbe riconosciuta una tariffa premio, indipendente dalla tecnologia utilizzata e dalla taglia di potenza, da erogare sulla quota di energia condivisa attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria, pari a 110 Euro/MWh per le comunità energetiche rinnovabili.
La scelta di riconoscere la medesima tariffa premio, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata e dalla taglia di potenza, in continuità con quanto previsto in precedenza dall’art. 42bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, si espone a più di qualche criticità. Sebbene oggi quando si pensi alle CER le si ricolleghi principalmente agli impianti di sfruttamento dell’energia solare, esse sono in linea di principio sviluppabili con tutte le fonti rinnovabili. Tuttavia ogni tecnologia ha un costo diverso al KW, sia in relazione alla tecnologia utilizzata sia in relazione alla taglia dell’impianto. Di norma il costo, per effetto di economie di scala, diminuisce all’aumentare dell’impianto.
Il sistema “flat”, prefigurato dello schema di decreto, non tiene conto di tali differenze e rischia di penalizzare lo sviluppo degli impianti che sfruttano le fonti rinnovabili più costose, diminuendo la possibilità di valorizzare le risorse energetiche di ogni territorio, così come rischia di essere penalizzante per gli impianti più piccoli, meno in grado di fruttare le economie di scala. Da più parti si ritiene, dunque utile differenziare per tipologia di fonte e, a fasce, per taglia degli impianti.

Conclusioni

Il tema delle “comunità energetiche rinnovabili” rappresenta senz’altro uno dei temi più caldi del momento in tema ambientale. Esse possono rappresentare senz’altro una grandissima opportunità di sviluppo della politica energetica nazionale, proiettata verso la decarbonizzazione. La normativa svolge un ruolo indispensabile nell’incentivare o disincentivare lo sviluppo di tali entità. Sviluppare un assetto regolatorio in grado di agevolare lo sviluppo delle comunità è quanto mai essenziale.
E’ senz’altro da salutare molto positivamente l’iniziativa del MASE di sottoporre a consultazione pubblica lo schema di decreto relativo alla definizione degli incentivi. Le osservazioni giunte potranno offrire al decisore pubblico spunti importanti di riflessione.

  1. Il prosumer è colui che possiede un proprio impianto di produzione di energia, della quale ne consuma una parte. La rimanente quota di energia può essere immessa in rete, scambiata con i consumatori fisicamente prossimi al prosumer o anche accumulata in un apposito sistema e dunque restituita alle unità di consumo nel momento più opportuno. ↩︎
  2. L’art. 21 definisce gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili. Le differenze tra la configurazione standard di Comunità Energetica Rinnovabile e la configurazione di Autoconsumo Collettivo sono quindi le seguenti:
    – l’Autoconsumo Collettivo è composto solo da membri che risiedono nello stesso edificio o condominio;
    – gli impianti di produzione di una configurazione di Autoconsumo Collettivo si trovano sempre nell’area afferente l’edificio o il condominio di riferimento;
    – il limite relativo all’appartenenza di una rete di bassa tensione è da considerarsi solamente per le Comunità Energetiche Rinnovabili e non per le iniziative di Autoconsumo Collettivo;
    – gli incentivi per la configurazione di Autoconsumo Collettivo differiscono da quelli per la configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile. ↩︎
  3. Mari C., Le comunità energetiche: un nuovo modello di collaborazione pubblicoprivato per la transizione ecologica, in Federalismi.it, 2 novembre 2022. ↩︎
  4. https://www.adiconsum.it/wpcontent/uploads/2022/12/OsservazioniConsultazionePubblicaDecretoAttuativoCE.pdf ↩︎
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