Come esercitare correttamente il diritto all’oblio in ambito giornalistico

di Giulia Bontempini e Stefano-Francesco Zuliani
Quando una notizia è vera, ma l’interessato non è più lui

L’uomo e l’ambiente che lo circonda mutano continuamente. Già Eraclito, uno dei più importanti pensatori presocratici, era giunto alla conclusione secondo cui “non si può discendere due volte nel medesimo fiume“1. Capita quindi che “emeriti sconosciuti”, con precedenti penali commessi in età giovanile e che abbiano compiuto con esito positivo un percorso di riabilitazione e reinserimento sociale, si trovino, a distanza di molti anni, danneggiati dalla presenza fra i risultati di ricerca di Google di un episodio che appartiene ad un lontano passato. In tali circostanze viene cristallizzata un’immagine non più coincidente con quella derivante dal percorso evolutivo che ha portato alla loro persona attuale, con conseguente lesione dell’identità personale e della reputazione che alla nuova “immagine sociale”2 si accompagna. “Accade così che il fatto, completamente acquisito dalla collettività, dopo aver perduto la connotazione pubblica, nell’intervenuto decorso del tempo, con il trascolorare dell’interesse alla sua conoscenza diventa privato e, là dove riproposto, apre lo spazio al riconoscimento del diritto all’oblio. (..) Il diritto all’oblio, a differenza del diritto alla riservatezza, non è volto a precludere la divulgazione di notizie e fatti appartenenti alla sfera intima della persona e tenuti fino ad allora riservati, ma ad impedire che fatti, già legittimamente pubblicati, e quindi sottratti al riserbo, possano essere rievocati nella rilevanza del tempo trascorso” 3.
Nei confronti di queste datate e spiacevoli notizie giornalistiche potrebbero essere attuate diverse azioni atte alla minimizzazione4 del trattamento dei dati personali degli interessati: cancellazione, anonimizzazione, depubblicazione o deindicizzazione. Le rispettive istanze presentate dagli interessati godono di differenti tutele e, in caso di accoglimento, generano conseguenze tecniche molto differenti tra loro. Un’eventuale cancellazione comporta la distruzione dell’articolo dall’archivio giornalistico e da tutti i backup dell’Editore, con conseguente irraggiungibilità anche da web; l’anonimizzazione prevede la rimozione dall’articolo di ogni riferimento che permetta l’identificazione univoca del soggetto interessato (es: il nome o altre caratteristiche uniche); la depubblicazione implica il permanere del dato inalterato in archivio ma la sua rimozione dal sito web e quindi la sua indisponibilità online per i lettori (mentre il Giornalista potrà continuare ad accedervi tramite i sistemi interni); alla deindicizzazione consegue la rimozione del riferimento all’articolo dai motivi di ricerca generalisti, senza intaccare il suo permanere online e la sua ricercabilità dai motori di ricerca interni al sito web. A sua volta, la deindicizzazione può essere totale (l’articolo non sarà indicizzato con nessuna parola chiave) o parziale (l’articolo non apparirà nei risultati di ricerca esclusivamente per talune parole chiave presenti nel testo messe in una “black list”, ma lo sarà per altre). Come vedremo, le istanze di depubblicazione possono essere sottoposte sia ai motori di ricerca generalisti che agli editori, i quali mediante l’inserimento di specifici meta tag HTML nella pagina web possono a loro volta segnalare ai motori di non indicizzare uno specifico articolo5, non memorizzarlo6 nel loro database, non considerare uno7 o tutti8 i link presenti in una pagina web. Tramite la Google Search Console9 è possibile richiedere a Google il recepimento urgente di questi meta tag con la conseguente deindicizzazione di una pagina che si amministra. Per gli altri motori generalisti esistono tecniche similari.

Diritto alla cancellazione ( “diritto all’oblio”)10

Il diritto all’oblio è il “giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata“11. Esso consente all’interessato nelle circostanze previste dalla normativa di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, se essi non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.
Vi sono però alcuni limiti molto importanti. “Ai sensi dell’art. 8 della CEDU nonché degli artt. 7 e 8 della c.d. Carta di Nizza, l’interessato non ha diritto ad ottenere la cancellazione dei dati iscritti in un pubblico registro ed è legittima la loro conservazione quando essa sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.12 Il diritto all’oblio non è esercitabile13 nei confronti degli archivi, intesi come “l’insieme di documenti di ogni tipo, prodotti e ricevuti da una persona fisica o giuridica, da un organismo nell’ambito della sua attività, e conservati“14 in modo sistematico e organizzato, con intercorrelazioni tra i contenuti15. Inoltre, gli archivi e i documenti degli Enti Pubblici sono beni sia culturali16 17 che demaniali18 19, e in quanto tali inalienabili20 e intoccabili indipendentemente dalla loro età, tipologia o contenuto. Infine, il diritto all’oblio, per quanto spesso impropriamente invocato, non è esercitabile nei confronti di un archivio giornalistico21: “ad esso deve riconoscersi copertura costituzionale sia in quanto strumentalmente connesso all’attività di ricerca storica, quale perimetro di un possibile suo utilizzo, sia perché comunque espressione della generale manifestazione del pensiero (artt. 33 e 21 Cost.). (..) All’eliminazione della notizia dall’archivio on-line deve riconoscersi la stessa forza che avrebbe l’atto di strappare una pagina di un vecchio numero di un giornale custodito nell’archivio cartaceo”.22
Se così viene completamente a mancare di legittimità giuridica l’istanza di diritto all’oblio presentata nei confronti di un archivio giornalistico, un eventuale diritto di un interessato a veder depubblicato un articolo non aggiornato e superato da fatti nuovi può essere legato al principio di esattezza23 24 25. Le richieste di deindicizzazione avanzate nei confronti delle testate giornalistiche rientrano invece nel differente diritto di “opposizione al trattamento” che analizzeremo nel prossimo capitolo. Nel 2021 la Giurisprudenza europea ha meglio definito i contorni dell’intoccabile archivio editoriale, confermando la decisione della Corte d’Appello belga di imporre al quotidiano Le Soir26 la sostituzione del nome di un soggetto interessato con la lettera “X” nella versione online di in una notizia che lo riguardava, garantendo al contempo l’integrità di quella archiviata e autorizzando l’Editore a conservarne l’originale digitale27. Al momento questa sentenza pare essere però un unicum in un panorama che vede generalmente riconosciuto lo status di archivio anche alla banca dati di un sito web di un quotidiano.
Il diritto all’oblio tocca il diritto di cronaca in quanto obbliga i motori di ricerca (es: Google) a deindicizzare contenuti editoriali lecitamente detenuti e pubblicati dall’Editore sui suoi siti web. Il riconoscimento di tale diritto trae origine dalla sentenza “Google Spain”28 29, definita all’epoca “una vera rivoluzione copernicana“30. All’origine della vicenda la richiesta del cittadino spagnolo Mario Costeja González di vedere deindicizzate alcune pagine risalenti al 1998 pubblicate sul sito web del quotidiano “La Vanguardia” sulle quali figurava una pubblicità legale per la vendita all’asta di un immobile sua proprietà, pignorato in ragione di crediti previdenziali. La Corte di Giustizia UE sentenziò che “il gestore di un motore di ricerca su Internet è responsabile del trattamento da esso effettuato dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi. Così, nel caso in cui, a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, l’elenco di risultati mostra un link verso una pagina web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa può rivolgersi direttamente al gestore oppure, qualora questi non dia seguito alla sua domanda, adire le autorità competenti per ottenere, in presenza di determinate condizioni, la soppressione di tale link dall’elenco di risultati“. Vi sono pertanto due differenti “titolari” che effettuano due distinti trattamenti, ovvero l’editore e il motore di ricerca, e ciascuno di loro, per il trattamento di rispettiva competenza, dovrà rispondere agli interessati. Conseguentemente la tutela del diritto all’oblio “può trovare soddisfazione, fermo il carattere lecito della prima pubblicazione, nella rimozione dell’articolo sui motori di ricerca generali, o in quelli predisposti dall’editore“31. L’aspetto incredibile della vicenda è che Mario Costeja González ottenne per sé e per l’Europa il diritto all’oblio, ma per un paradossale “effetto Streisand” entrò forse per sempre nella Storia della privacy in quanto il suo successo e i motivi che gli permisero di ottenerlo sono sicuramente ancora oggi di indiscutibile rilevanza ed interesse pubblico.
La prevedibile mole di richieste che arrivò ai vari Garanti nazionali in seguito alla sentenza Google Spain portò i motori di ricerca generalisti alla creazione di protocolli di valutazione interni e procedure di inoltro delle segnalazioni32 33 34. Il diritto all’oblio non insorge infatti automaticamente, ad esempio alla morte dell’interessato o allo scadere di un tempo prefissato, “criterio che, se opzionato, comporterebbe la non pertinenza di scopo di ogni archivio di stampa, cartaceo o informatico che sia”35. Caso per caso l’interprete dovrà valutare se la compressione del diritto alla reputazione dell’interessato derivante dal perdurare del trattamento dei dati giornalistici comporti, in una concreta fattispecie, un sacrificio non giustificato dal corrispondente interesse alla conoscenza del dato da parte della collettività36, composta dagli utenti di Internet potenzialmente interessati a tali informazioni.37 Come scriveva Nietzsche, “la serenità, la buona coscienza, la lieta azione la fiducia nel futuro dipendono (..) dal fatto che si sappia tanto bene dimenticare al tempo giusto, quanto ricordare al tempo giusto”38. I criteri per conseguire questa “lieta azione” e determinare quali articoli debbano essere rimossi dai risultati della ricerca e quali invece possano liberamente permanere sono definiti dal reticolo di norme nazionali39 ed europee40, dalle linee guida emanate dal Working Party art. 29 (WP2941 e dall’European Data Protection Board (EDPB)42, dai principali precedenti in materia della giurisprudenza di legittimità della Corte di Giustizia UE (CGUE)43 e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)44 nonché dalla prolifica produzione della giurisprudenza nazionale e della dottrina45. Le casistiche sono molteplici, impossibili da generalizzare e soggette a continua evoluzione. A livello nazionale il delicato bilanciamento è stato riassunto dalla Cassazione la quale ha desunto che “il diritto fondamentale all’oblio può subire una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti:

  1. il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico;
  2. l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali);
  3. l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese;
  4. le modalità impiegate per ottenere e nel dare l’informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione;
  5. la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico“.46

I criteri devono essere intesi in via alternativa e non in via concorrente, altrimenti, per l’improbabilità della circostanza, il diritto all’oblio sarebbe destinato a prevalere sul diritto di cronaca solo in casi residuali.
In taluni casi, nell’ambito del bilanciamento fra contrapposti diritti, il diritto all’oblio, nonostante il lasso di tempo trascorso, potrebbe risultare “soccombente”. È il caso degli articoli giornalistici datati ma inerenti a procedimenti giudiziari non integralmente definiti, contenenti informazioni nel loro complesso rispondenti ad un interesse pubblico da ritenersi ancora attuale anche in virtù di eventuali connessioni con le attività personali dei soggetti coinvolti47. Un secondo caso può essere individuato nell’indicizzazione di fonti ufficiali volte a dare conoscenza di una circostanza oggettiva, come ad esempio un decreto di riconoscimento del titolo di “abogado”, conseguito in Spagna e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In tali circostanze, il fatto che l’interessato, successivamente, abbia conseguito il titolo italiano di avvocato, non incide in alcun modo sull’esattezza e sulla persistente esigenza di conoscibilità di una fonte ufficiale che dà conto di una circostanza oggettiva pre-esistente48. Il “Norwegian Privacy Appeals Board” ha confermato una decisione della Data Protection Autority locale che ha consentito a Google di mantenere i risultati di ricerca relativi al passato criminale di un interessato in quanto ancora di interesse pubblico, anche e principalmente alla luce del fatto che l’interessato agiva come CSO in una società che si stava per quotare49. Se l’interesse pubblico alla notizia permane, la notizia è aggiornata ed essa ha assunto una valenza storica allora non vi sono ostacoli alla sua permanenza online e alla sua corretta indicizzazione sui motori di ricerca50. Infine, “la domanda di deindicizzazione esige la precisa individuazione dei risultati della ricerca che l’attore intende rimuovere, e quindi, normalmente, l’indicazione degli indirizzi telematici, o URL, dei contenuti rilevanti a tal fine, anche se non è escluso che una puntuale rappresentazione delle singole informazioni che sono associate alle parole chiave possa rivelarsi, secondo le circostanze, idonea a dare precisa contezza della cosa oggetto della domanda, in modo da consentire al convenuto, gestore del motore di ricerca, di apprestare adeguate e puntuali difese sul punto”51. Le richieste di deindicizzazione devono quindi riportare gli URL oggetto della richiesta e non generiche descrizioni quali ad esempio “tutti i risultati che appaiono in seguito alla digitazione delle parole ‘Don B.R.'”.
In altri casi le domande dovranno essere accolte. Un motore di ricerca non è autorizzato a mostrare un risultato di ricerca se il sito web collegato contiene affermazioni o espressioni di opinione fattuali non veritiere su una supposta condotta criminale di un interessato52. Recentemente la Corte di Giustizia UE ha sancito che la deindicizzazione dall’elenco dei risultati di una ricerca del link verso un contenuto che include affermazioni che l’istante ritiene inesatte, non è subordinata alla condizione che la questione dell’esattezza del contenuto indicizzato sia stata risolta, almeno provvisoriamente, nel quadro di un’azione legale intentata da detta persona contro il fornitore di tale contenuto: invero, sarà sufficiente poterne dimostrare l’inesattezza53. Nell’ambito della presa in carico delle istanze, la verifica della pertinenza e accuratezza dei contenuti delle pagine Web deve essere effettuata anche se queste sono protette da un paywall54 55. Il Diritto all’oblio vige anche se l’interessato è identificabile indirettamente pur non essendo citato per nome e cognome, ma solo ad esempio come “Presidente della Cooperativa XX”56.
Quando Google accoglie un’istanza di diritto all’oblio avvisa, via email, della circostanza l’Editore, comunicandogli l’URL della pagina deindicizzata e precisando che a seguito di una richiesta presentata ai sensi delle leggi europee per la protezione dei dati non potrà più mostrarla nei risultati delle ricerche. Le pagine però non sono bloccate completamente dai risultati di Google: il blocco vale solamente per le risposte ad alcune query di ricerca relative a nomi o altri dati personali che potrebbero essere mostrati nelle pagine del sito. Google non fornisce agli Editori le parole chiave interessate dal blocco della ricerca: potrebbero non riguardare i nominativi dei soggetti coinvolti nell’articolo bensì anche solo i nomi presenti soltanto in una sezione di commenti dell’articolo. La Corte UE ha specificato che il gestore di un motore di ricerca generalista è tenuto ad effettuare la deindicizzazione solo nelle versioni comunitarie del motore e ad attuare misure che scoraggino gli utenti di Internet dall’avere accesso, a partire da uno degli Stati membri, ai link deindicizzati ricercabili nelle versioni extra UE.57 Questa limitazione è stata infranta a livello italiano da una recentissima sentenza di Cassazione che ha stabilito che le Autorità del nostro Paese possono ordinare, in conformità al diritto UE, al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione globale. Nel caso di specie, un ex dirigente Eni, addetto all’intermediazione di progetti imprenditoriali in Iraq, Kuwait e Abu Dhabi, residente a Dubai e operante professionalmente fuori dall’Europa e con “interesse a che le notizie in questione non pervenissero a conoscenza dei fruitori, fuori Europa, dei motori di ricerca extraeuropei” aveva chiesto la completa deindicizzazione delle notizie relative ad una indagine penale successivamente archiviata che lo aveva visto coinvolto. Secondo la Suprema Corte, per l’ordinamento costituzionale italiano, “a fronte delle modalità liquide e pervasive della circolazione dei dati sulla rete di Internet, non è consentita una limitazione della tutela assicurata alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali mediante deindicizzazione alle sole versioni dei motori di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea“58 59.
Google pubblica in forma anonima i volumi delle richieste di oblio con le percentuali di accoglimento60.
Ça va sans dire il diritto all’oblio è pienamente applicabile nei confronti degli Editori per tutti i trattamenti differenti da quelli giornalistici, ad esempio per le registrazioni degli utenti su un sito web.

Diritto di opposizione61

Il diritto di opposizione è il duale del diritto all’oblio esercitato nei confronti delle testate giornalistiche. Congiuntamente al diritto di rettifica è sicuramente uno dei diritti maggiormente attenzionati negli “uffici privacy” dei quotidiani. Esso consente all’interessato di ottenere in taluni casi dal titolare del trattamento la deindicizzazione di articoli giornalisticamente deontologicamente impeccabili, ma datati e privi dell’utilità sociale della prima pubblicazione.
Già nel 2012, in epoca pre GDPR, la Cassazione aveva stabilito che “l’editore di un quotidiano che memorizzi nel proprio archivio storico della rete internet le notizie di cronaca, mettendole così a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di persone, è tenuto ad evitare che, attraverso la diffusione di fatti anche remoti, possa essere leso il diritto all’oblio delle persone che vi furono coinvolte. (..)Se l’interesse pubblico sotteso al diritto all’informazione (art. 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza, al soggetto cui i dati appartengono è correlativamente attribuito il diritto all’oblio e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultano ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati“.62 Era il classico caso dell’esponente politico arrestato per corruzione e poi prosciolto.
Il fondamento e le caratteristiche del diritto alla deindicizzazione degli articoli dai motori di ricerca è stato precisato dalla Cassazione nel 2016 quando ha affermato63 che “la notizia pubblicata su una rivista online deve essere rimossa dal web qualora, avendo esaurito – per il protrarsi del tempo – il suo scopo divulgativo e informativo, leda il diritto alla riservatezza e alla reputazione dei soggetti di cui tratta” e che “la persistente pubblicazione e diffusione, su un giornale “on line”, di una risalente notizia di cronaca esorbita, per la sua oggettiva e prevalente componente divulgativa, dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione o memorizzazione “on line” di dati giornalistici per scopi storici o redazionali, configurandosi come violazione del diritto alla riservatezza quando, in considerazione del tempo trascorso, sia da considerarsi venuto meno l’interesse pubblico alla notizia stessa“. In questi casi l’Editore dovrà procedere con la deindicizzazione dell’articolo, azione che “produce l’effetto di escludere che una certa notizia, riguardante una certa persona, venga collegata al nome di questa attraverso un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome del predetto. È in tal senso che la deindicizzazione può attuare il divisato bilanciamento: l’interesse alla conoscenza dell’informazione riguardante il fatto è salvaguardato attraverso l’accesso al sito, o alla copia di esso, che si attua attraverso altre chiavi di ricerca: ma è tutelato al contempo, la sfera personale del soggetto coinvolto nella vicenda, giacché la deindicizzazione esclude che l’utente di internet possa apprendere del fatto storico in conseguenza di una ricerca nominativa che miri ad altri risultati o che sia animata da mere curiosità per aspetti della vita altrui su cui l’interessato voglia mantenere il riserbo64.
Le linee guida da seguire per valutare la probabilità di accoglimento delle istanze volte a ottenere il diritto di opposizione sono le medesime di quelle, sopra citate, inerenti al diritto all’oblio.
L’attenzione che l’Editore deve prestare alla gestione delle istanze di deindicizzazione è esemplificata in un recente provvedimento del Garante, che 1) conferma che non si può pretendere di far cancellare un articolo da un archivio di un quotidiano in quanto l’articolo conserva il suo valore di documento storico e come tale deve rimanere accessibile nella sua integrità agli abbonati e a chi dovesse svolgere specifiche ricerche (di nuovo la conferma della non applicabilità del diritto all’oblio); 2) la sanzione di € 20.000,00 in quanto il quotidiano non ha risposto all’interessato nei termini di legge, anche se l’articolo nel frattempo era già stato deindicizzato ed era consultabile liberamente nell’archivio solo in estratto e integralmente solo dagli abbonati.65
L’interessato “nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione” può chiedere che il provvedimento possa costituire titolo per ottenere la deindicizzazione anche preventiva dai motori di ricerca dei “contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante“66 67. Pertanto, restando fermo il diritto di cronaca tradizionale, la notizia di un’archiviazione o di un proscioglimento se pubblicata online dovrà rispettare il blocco alla diffusione in rete dei dati degli interessati.

Un po’ di pragmatismo

Una notizia datata di un piccolo fatto di cronaca non è certamente in grado di generare un traffico web misurabile e la derivante monetizzazione pubblicitaria sarà praticamente nulla. Di contro, un interessato, a torto o a ragione, cercherà con tutti i mezzi in suo potere di ottenere l’oblio di un vecchio articolo relativo ad un episodio risalente ad un buio passato, chiedendone sia la depubblicazione che la deindicizzazione e paventando, in caso di mancato accoglimento della richiesta, di promuovere un ricorso innanzi al Garante. Non sia mai, quest’ultimo potrebbe anche avviare un’istruttoria sul caso68. La prudenza pertanto impone di mediare il bilanciamento tra i contrapposti diritti di cronaca e di oblio, non tanto con gli occhi spesso conservatori del giornalista, figura preposta alla valutazione del caso di specie, o con quelli più formali del giurista chiamato a fornire consulenza legale, bensì con quelli dell’Editore. Quest’ultimo, valutando anche i possibili rischi, anche economici, connessi alla scelta, potrà propendere più frequentemente verso una benevola indulgenza, arrivando persino ad accogliere le richieste di depubblicazione o anonimizzazione, anche laddove prive di base giuridica. Talvolta è consigliabile bere “sicure acque e lunghe dimenticanze sull’onda del fiume Lete69.

  1. Frammento 22 B 91, cfr. I presocratici – Edizione Diels-Kranz, ISBN 9788845257407 ↩︎
  2. Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 11/01/2012) 05/04/2012, n. 5525 ↩︎
  3. Cass. Civ. 19 maggio 2020 n. 9147 ↩︎
  4. GDPR Art. 89 Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. ↩︎
  5. <meta name=”robots” content=”noindex”> ↩︎
  6. <meta name=”robots” content=”noarchive”> ↩︎
  7. <a href=”URL” rel=”nofollow”>ANCHOR TEXT</a> ↩︎
  8. <meta name=”robots” content=”nofollow”> ↩︎
  9. https://search.google.com/search-console ↩︎
  10. GDPR art. 17.1 (..) ) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; ↩︎
  11. Cass. n. 3679 del 1998 ↩︎
  12. Cass. I sez civile ordinanza n. 19761 del 09/08/2017 (Rv. 645195 – 03) ↩︎
  13. GDPR 17.3 a) I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica (..)” ↩︎
  14. School of Library, Archival and Information Studies. “Select List of Archival Terminology.” School of Library, Archival and Information Studies. ↩︎
  15. Archivio di Stato di Milano Scuola di archivistica paleografia e diplomatica 2019 – 2021 Archivistica generale. Definizioni di archivio (Carmela Santoro) https://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/getFile.php?id=2187 ↩︎
  16. Art. 2.2 D.Lgs. n. 42/2004 “Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico”. ↩︎
  17. Art. 10.2 D.Lgs. n. 42/2004 “(..) b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13: (..) b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale”. ↩︎
  18. Art. 882 c.c. “(..) Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, (..) le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche;(..)”. ↩︎
  19. Art. 824 c.c. “I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico. (..)” ↩︎
  20. Art. 823 c.c. “Condizione giuridica del demanio pubblico. I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.” ↩︎
  21. GDPR 17.3 a) I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; (..) d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica (..)”. ↩︎
  22. Cass. Civ. 19 maggio 2020 n. 9147 ↩︎
  23. Privacy e “quarto potere”: principi applicabili e casi pratici di Giulia Bontempini e Stefano-Francesco Zuliani in “Compliance”, luglio 2022 – n. 7, ISSN 2784-8213, Editore: SEAC S.p.A. ↩︎
  24. Privacy e “quarto potere”: principi applicabili e casi pratici – seconda parte di Giulia Bontempini e Stefano-Francesco Zuliani in “Compliance”, agosto 2022 – n. 8, ISSN 2784-8213, Editore: SEAC S.p.A. ↩︎
  25. Privacy e “quarto potere”: principi applicabili e casi pratici – terza parte di Giulia Bontempini e Stefano-Francesco Zuliani in “Compliance”, novembre 2022 – n. 11, ISSN 2784-8213, Editore: SEAC S.p.A. ↩︎
  26. https://www.lesoir.be/ ↩︎
  27. Affaire Hurbain c. Belgique (Requête no 57292/16) https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2257292/16%22]} ↩︎
  28. C-131/12 – Google Spain e Google https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-131/12 ↩︎
  29. Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13/05/2014 Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González. Causa C-131/12 https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140070it.pdf ↩︎
  30. G. BUSIA, Una vera rivoluzione copernicana, in Il Sole 24 ore, 14 maggio 2014, p. 25 https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-14/una-vera-rivoluzione-copernicana-070400.shtml ↩︎
  31. Cass. Civ. 19 maggio 2020 n. 9147 ↩︎
  32. Modulo di richiesta per la rimozione delle informazioni personali https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf ↩︎
  33. Rimozione di informazioni da Google https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=it&ref_topic=3285072 ↩︎
  34. Cancellare notizie da internet nel 2022: ecco come https://www.punto-informatico.it/cancellare-notizie-da-internet-guida/ ↩︎
  35. Cassazione civile, Ordinanza n. 7559/2020 ↩︎
  36. Cassazione civile, Ordinanza n. 7559/2020 ↩︎
  37. Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-136/17 (24 settembre 2019) GC e a./Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-09/cp190113it.pdf ↩︎
  38. Friedrich Nietzsche, Considerazioni inattuali ↩︎
  39. art. 2 Cost., art. 10 c.c., L. n. 633 del 1941, art. 97 ↩︎
  40. art. 8, e art. 10, comma 2 CEDU, 7 e 8 della Carta di Nizza ↩︎
  41. Linee-guida del Gruppo Art. 29 in tema di Diritto all’oblio WP 225 2014 https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9208668 ↩︎
  42. Linee guida 5/2019 sui criteri per l’esercizio del diritto all’oblio nel caso dei motori di ricerca, ai sensi del RGPD (parte 1) – version adopted after public consultation https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-52019-criteria-right-be-forgotten-search-engines_it ↩︎
  43. in particolare, nella Sentenza 13/5/2014, C-131/12, Google Spain; nonché nella sentenza 9/3/2017, C-398, Manni ↩︎
  44. in particolare, nella Sentenza 19/10/2017, Fuschsmann c/o Germania ↩︎
  45. https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/02/Il-diritto-all%E2%80%99oblio-su-Internet-dopo-la-sentenza-Google-Spain.pdf ↩︎
  46. Cassazione I sez. Ordinanza n. 6919 del 20/03/2018, Rv. 647763 – 01 ↩︎
  47. GPDP Provvedimento del 9 giugno 2022 [9789124] https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9789124 ↩︎
  48. GPDP Provvedimento del 14 ottobre 2021 [9722934] https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9722934 ↩︎
  49. Personvernnemnda (Norway) – 2021-18 (20/02059) https://gdprhub.eu/index.php?title=Personvernnemnda_(Norway)_-_2021-18_(20/02059)&mtc=today ↩︎
  50. GPDP Anni di piombo: no diritto all’oblio per l´ex terrorista https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4988654 ↩︎
  51. Cassazione civile sez. I, 21/07/2021, n.20861 ↩︎
  52. LG Colonia – 28 O 168/22 https://gdprhub.eu/index.php?title=LG_K%C3%B6ln_-_28_O_168/22 ↩︎
  53. Corte di Giustizia UE, causa C-460/20 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269981&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=115846 ↩︎
  54. IMY(Sweden)-DI-2022-2351/2372/2373/2374/2375https://gdprhub.eu/index.php?title=IMY_(Sweden)_-_DI-2022-2351/2372/2373/2374/2375&mtc=today ↩︎
  55. IMY – Beslut efter tillsyn enligt dataskyddsförordningen – Google LLC:s borttagande av sökträffar avseende katalogtjänsten Lexbase https://gdprhub.eu/images/b/bf/IMY_%28Sweden%29_-_DI-2022-23512372237323742375.pdf ↩︎
  56. GPDP Provvedimento del 20 giugno 2019 [9124401] https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124401 ↩︎
  57. Sentenza nella causa C-507/17 (24 settembre 2019) Google LLC, succeduta alla Google Inc./ Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-09/cp190112it.pdf ↩︎
  58. Cassazione, prima sezione civile della Cassazione, Ordinanza n. 34685 25/11/2022 https://www.federprivacy.org/area-download/category/25-sentenze?download=593:cassazione-sentenza-34658-2022 ↩︎
  59. Google: Cassazione, diritto all’oblio con deindicizzazione globale https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/google-cassazione-diritto-all-oblio-con-deindicizzazione-globale-nRC_24112022_1801_473208395.html ↩︎
  60. Richieste di rimozione di contenuti ai sensi delle leggi europee sulla privacy https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview ↩︎
  61. GDPR Art. 21 ↩︎
  62. Cassazione civile, sez. III, Sentenza 05/04/2012 n° 5525 ↩︎
  63. Cassazione civile, sez. I, Sentenza 24/06/2016 n. 13161 ↩︎
  64. Cassazione I° Sez. n. 03952/2022 del 1/12/2021 ↩︎
  65. GPDP Ordinanza ingiunzione nei confronti di GEDI News Network S.p.a. – 25 marzo 2021 [9577346] https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9577346 ↩︎
  66. Art. 64-ter disp. Att. C.p.p. (Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini). –
    La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
    Nel caso di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: “Ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante.”.
    Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: “Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante”. ↩︎
  67. Introdotto con la c.d. “Riforma Cartabia” D.Lgs n. 150 del 10/10/2022, delega conferita con la Legge n. 134 del 27/09/2021 ↩︎
  68. L’attività ispettiva e sanzionatoria del Garante Privacy: l’importanza di farsi trovare pronti di Giulia Bontempini e Stefano-Francesco Zuliani in “Compliance”, maggio 2022 – n. 5, ISSN 2784-8213, Editore: SEAC S.p.A. ↩︎
  69. Virgilio – Eneide, VI 715 ↩︎
NEWS

I PIÙ LETTI