Pillole dall’UE – Dicembre 2022

di Denise Boriero
Novità normative:
  • Il Regolamento sul mercato unico dei servizi digitali

È stato pubblicato il 27 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale il Regolamento 2022/2065 sul mercato unico dei servizi digitali (c.d. Digital Services Act, di seguito «DSA»). Entrerà in vigore dopo 20 giorni dalla pubblicazione ma troverà applicazione solo a partire dal 17 febbraio 2024.
Come dichiarato nel suo articolo 1, l’obiettivo del DSA è di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi digitali per un ambiente online sicuro, prevedibile ed affidabile, che faciliti l’innovazione digitale nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Il principio perseguito si può così riassumere: “quello che è illegale offline, dovrebbe esserlo anche online”.
Il DSA, che modifica anche la direttiva 2000/31 (direttiva “e-commerce”) si applica agli intermediari online che forniscono servizi nel mercato interno dell’UE, come motori di ricerca e piattaforme online di grandi dimensioni (identificati con gli acronimi inglesi VLOSE – very large online searching engine – e VLOP – very large online platforms), social media e marketplace.
Il regolamento definisce la disciplina della responsabilità di questi intermediari, indicando norme di diligenza per gli stessi e di cooperazione per le singole autorità nazionali coinvolte. Nel DSA si prevede anche un’analisi di impatto delle attività delle VLOP e delle VLOSE al fine di intervenire sulle loro attività non solo in termini di rispetto dei diritti fondamentali ma anche in materia di concorrenza e parità tra imprese.
Questo intervento, assieme alla legislazione europea sui mercati digitali (Digital Maket Acts – DMA), completa il pacchetto sul mercato unico digitale presentato dalla Commissione nel 2020;

  • Parità di genere nei CdA: la direttiva “Women on boards”

Il 22 novembre 2022, il Parlamento europeo ha approvato il testo della Direttiva “Women on boards”, presentata dalla Commissione europea dieci anni fa e approvato dal Consiglio dell’Unione Europea il 17 ottobre 2022 dopo un lungo arresto nei negoziati tra gli Stati membri. L’obiettivo della Direttiva è quello di promuovere la parità di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate: il genere sottorappresentato dovrà detenere almeno il 40% dei posti di amministratore senza incarico esecutivo. Gli Stati membri potranno anche fissare come soglia minima la quota di un terzo di tutti gli incarichi, esecutivi e non, qualora la legge nazionale lo preveda. Il riferimento è sempre alle società quotate. Sono invece escluse le piccole e medie imprese.
La Direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e gli Stati membri avranno due anni di tempo per adeguarsi, adottando le misure necessarie per la trasposizione nell’ordinamento interno entro il 30 giugno 2026.

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva “Women on boards”, le società quotate dovranno mettere in atto procedure di selezione eque e trasparenti per sanare la situazione, come ad esempio la valutazione comparativa dei diversi candidati sulla base di criteri chiari e formulati in modo neutro, con fondamentale rilievo di qualifiche e meriti.
Sulla scorta di quanto richiesto dal Consiglio dell’Unione Europea, andranno fornite informazioni precise e periodiche sulla rappresentanza di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate e, nell’ipotesi in cui uno Stato membro riesca a raggiungere ampiamente il traguardo fissato, potrà sospendere i requisiti sui processi di nomina e selezione.
L’intervento si è reso necessario in quanto, stando ai dati aggiornati, soltanto 9 dei 27 Stati membri richiedono la parità di genere nei consigli d’amministrazione delle società quotate e le divergenze sono profonde tra le singole nazioni: in Francia, ad esempio, le donne rappresentano il 45% degli incaricati nei consigli di amministrazione, a differenza dell’Estonia dove sono soltanto il 9%. Il dato italiano si aggira attorno al 25%.

Novità giurisprudenziali:
  • Direttiva antiriciclaggio: le informazioni sui titolari effettivi non possono essere sempre e in ogni caso pubbliche

La Corte si è espressa su due ricorsi riuniti, entrambi presentati dinanzi ad una giurisdizione lussemburghese, relativamente alla direttiva antiriciclaggio, in particolare, in merito alla legittimità della previsione del pubblico accesso alle informazioni sui titolari effettivi di una società da essa prevista. Per i ricorrenti nel processo dinanzi al giudice lussemburghese, la pubblicazione online di tutta una serie di dati sui titolari effettivi è lesiva dei diritti contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Adita in via pregiudiziale dalla giurisdizione lussemburghese, la Corte ha accolto questa tesi, ritenendo la direttiva, nella disposizione in esame, in violazione con il rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, principi fondamentali dell’ordinamento europeo (articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE).
La Corte riconosce l’importanza di contrastare un fenomeno grave come quello del riciclaggio, e riconosce inoltre che l’obbligo di trasparenza introdotto dalla direttiva sia funzionale a tale scopo. Tuttavia, essa ritiene che la misura in questione non sia proporzionata all’obiettivo né limitata allo stretto necessario lì ove consente l’accesso ai dati non solo alle autorità di controllo ma anche a tutti coloro che “ne hanno interesse”, senza delimitare nel dettaglio la portata di questo requisito. L’eventuale previsione statale di registrazione finalizzata alla consultazione, non sarebbe un mezzo idoneo per garantire un contemperamento dei diritti in gioco. I dati, infatti, non solo sono liberamente consultabili, ma anche trasferibili e conservabili. Per i titolari effettivi, dunque, la lesione della propria riservatezza è notevole e non compensata da alcun beneficio. Alla luce di questi ragionamenti giuridici, la Corte dichiara dunque l’invalidità della direttiva antiriciclaggio nella parte in cui prevede che gli Stati membri rendano accessibili al pubblico, di default, le informazioni sulla titolarità effettiva di società ed enti (20, sentenza del 22 novembre 2022 nelle cause riunite C-601/20 e C-37/20, testo disponibile sul sito della Corte di giustizia dell’Unione europea);

  • Divieto di indossare visibilmente segni religiosi, filosofici e spirituali al lavoro: non è discriminazione diretta

Non costituisce una discriminazione diretta la regola interna di un’impresa che vieta di indossare visibilmente segni religiosi, filosofici e spirituali, purché la stessa sia applicata in modo generale e nei confronti di tutti. Questo è il principio stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (di seguito “la Corte” con sentenza dd. 13.10.2022 nella causa C-344/20.
Nel caso in esame, una signora lamentava di essere stata vittima di discriminazione in quanto la sua candidatura ad uno stage non sarebbe stata presa in considerazione a fronte del suo rifiuto di togliersi il velo che indossa quale espressione della sua fede musulmana, contrariamente a quanto richiesto dal datore di lavoro.
La donna ha presentato un’azione inibitoria contro la società al Tribunale del Lavoro di Bruxelles, il quale ha sollevato una questione pregiudiziale alla Corte chiedendo se l’espressione “religione o convinzioni personali” contenuta nella Direttiva 2000/78/CE – che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – sia da considerarsi un unico criterio o due criteri distinti.
La Corte ha risposto in primis affermando che l’espressione oggetto di esame delinea un solo e unico motivo eventuale di discriminazione, che comprende sia le convinzioni religiose sia quelle filosofiche e spirituali, distinto dal criterio di discriminazione per le opinioni politiche o per qualsiasi altra opinione. La Corte ha evidenziato, di seguito, che la scelta di una società di vietare ai propri dipendenti e collaboratori di indossare in modo visibile segni relativi alla propria fede religiosa o convinzioni filosofiche e spirituali non configura una differenza di trattamento basata sul criterio di cui sopra, purché la stessa sia una regola applicata in modo generale a tutti i lavoratori. Nel fare ciò, la Corte ha richiamato le sentenze G4S Secure Solutions del 14 marzo 2017 (C-157/15) e Wabe e MH Müller Handel del 15 luglio 2021 (C-804/18 e C-341/19).
In tale ambito, la Corte rimette al vaglio del Tribunale del Lavoro di Bruxelles la valutazione della possibile discriminazione indiretta che deriverebbe da una norma aziendale della portata di quella in esame, qualora la sua applicazione apparentemente neutra comportasse in realtà un particolare svantaggio per le persone che professano una particolare fede o aderiscono ad una determinata ideologia.
Inoltre, la Corte afferma che, ad ogni modo, la volontà del datore di lavoro di applicare una regola di questo tipo dovrebbe rispondere ad un’esigenza reale, che lo stesso deve dimostrare, legittima e conseguita con mezzi appropriati e necessari. La semplice scelta di portare avanti una politica di neutralità non sarebbe di per sé sufficiente. In tale ambito – precisa la Corte – il bilanciamento tra il diritto di espressione delle proprie convinzioni religiose e ideologiche con il diritto della libertà di impresa va effettuato dal giudice nazionale tenendo conto del diritto interno, senza per questo andare a ledere il diritto dell’Unione, ma in ogni caso non potendo andare a scindere i motivi di discriminazione tassativamente indicati nell’articolo 1 della Direttiva 2000/78/CE;

  • La trasformazione di una società in Società Europea (SE) non può comportare una riduzione delle tutele e delle garanzie in precedenza previste in capo ai lavoratori

Questo il principio stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (di seguito “la Corte”) con la sentenza del 18 ottobre 2022 nella causa C-677/20, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale da parte di un giudice tedesco, in una causa vertente sul mantenimento dell’applicazione del diritto di partecipazione da parte dei lavoratori nella scelta dei rappresentanti sindacali all’interno del Consiglio di Sorveglianza prevista dalla normativa tedesca. Tale diritto si applicava alla società in questione prima che la stessa venisse trasformata in Società Europea (SE).
Per la Corte, la trasformazione di una società in SE non può pregiudicare i diritti esistenti in capo ai lavoratori e ai dipendenti, né comprimerli.
Il caso di specie era relativo ad una multinazionale tedesca trasformata per l’appunto in SE nel 2014 ai sensi della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, la quale, fino a quel momento, prevedeva una doppia votazione nella scelta dei rappresentanti dei lavoratori, con una di queste due riservata all’elezione di candidati sindacali. Tale procedura, applicata nel pieno rispetto della normativa tedesca, era stata interrotta con la trasformazione della impresa da società per azioni a SE. La Corte ha dichiarato che neppure l’autonomia negoziale dei soggetti incaricati dalla SE è sufficiente a disapplicare una previsione nazionale che prevede una maggior partecipazione dei lavoratori, nello specifico una doppia votazione, e che questo debba essere applicato ai sindacati della SE di qualunque nazionalità – non soltanto tedeschi – di tutte le sedi, filiali e controllate della società in questione;

  • Vincoli professionali di dipendenza non formale ma soltanto sostanziale: la disciplina è parificata a quella dei contratti di lavoro ordinari

La Corte di Giustizia dell’Unione europea (di seguito “la Corte” è tornata ad esprimersi, in un rinvio pregiudiziale da parte della giurisdizione della Germania, sulla annosa questione dei rapporti di lavoro tra soggetti non collegati da un contratto formale ma da dei vincoli di responsabilità di fatto, equiparandoli. Per la Corte, l’articolo 21 del c.d. Regolamento Bruxelles I bis (Regolamento 1215/2012) che disciplina il foro ove instaurare un procedimento a carico del datore di lavoro, dunque, si può applicare anche nel caso di rapporti di dipendenza non formali, a condizione che sussista un rapporto di subordinazione effettivo. Allo stesso modo, l’articolo 17 di detto Regolamento e l’articolo 6 del c.d. Regolamento Roma I (Regolamento 593/2008) quando indica “attività professionale” ricomprende sia l’attività autonoma che quella subordinata. Nello specifico, il ricorrente nel processo dinanzi alla giurisdizione di rinvio lamentava che il contratto sottoscritto dallo stesso e un soggetto terzo diverso dal proprio datore di lavoro formale, ma in virtù del quale il terzo era divenuto direttamente suo responsabile, non costituisse un accordo esterno al proprio rapporto di lavoro.
Infine, nella medesima pronuncia – ROI Land Investments (C-604/20 dd. 20.10.2022) – la Corte statuisce che l’articolo 6 del Regolamento Bruxelles I bis deve essere letto nel senso che l’eccezione al foro di competenza di cui al paragrafo 2 del sopra-citato articolo 21 si applica senza che il giudice dello Stato, in questo caso la Germania, possa invocare le proprie norme interne in materia di competenza giurisdizionale, anche qualora queste fossero più favorevoli al lavoratore, il principio di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del suddetto Regolamento prevalendo sul diritto interno;

…pendenti dinnanzi alla Corte:

  • Piattaforme online di caricamento e condivisione dei contenuti e copyright

È stata sollevata dalla Repubblica Ceca una questione pregiudiziale dinnanzi alla Corte di giustizia volta a chiarire se la condotta di una società che fornisce servizi di caricamento, condivisione e archiviazione di contenuti online incoraggi o meno la violazione del diritto d’autore. La società, infatti, pur senza partecipare in alcun modo alla condotta illecita di alcuni dei suoi utenti, tramite la prestazione del proprio servizio faciliterebbe la ricerca, il caricamento e lo scaricamento di contenuti online relativi ad artisti nazionali e internazionali rappresentati dall’industria discografica nazionale. È rimessa alla Corte la decisione circa l’eventuale responsabilità dei gestori della piattaforma, in particolare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE, alla luce dei principi già espressi dalla Corte di Giustizia con la precedente sentenza del 14 giugno 2017 nella causa C-610/15.
Secondo i ricorrenti, infatti, il servizio offerto comporterebbe un’offerta illegale di file, una vera e propria istigazione al download pirata di contenuti protetti dal diritto di autore, andando così a ledere la concorrenza.
La società si difende dichiarando di fornire una mera prestazione di intermediazione limitandosi a facilitare la gestione tecnica, risolvendo eventuali problemi e rimuovendo inoltre i file che violano i termini e le condizioni del servizio.
La Corte dovrà dunque esprimersi sull’eventuale responsabilità in capo ad un gestore di servizi che tramite la modalità di offerta del servizio stesso può facilitare la violazione del diritto di autore, traendone in qualche modo beneficio (C-470/22);

  • Tariffe minime per le prestazioni legali e compatibilità con il diritto dell’UE

La Corte suprema della Bulgaria ha sollevato una questione pregiudiziale sull’applicabilità delle tariffe minime previste per i compensi professionali, nel caso di specie, gli onorari di un avvocato che ha applicato il minimo stabilito dal Consiglio superiore dell’ordine degli avvocati, l’associazione professionale degli avvocati in Bulgaria.
I Tribunali nazionali hanno riconosciuto l’applicabilità di tali tariffe, ma la Corte di Giustizia aveva già statuito che tali accordi potrebbero falsare, impedire o limitare la concorrenza, ponendosi in violazione dell’articolo 101 del TFUE. La stessa sentenza, C-427/16, tuttavia, aveva dichiarato che le previsioni tariffarie delle singole categorie potrebbero essere invece legittime e compatibili con il diritto dell’UE qualora rispondessero a degli obiettivi di interesse pubblico e le modalità di adozione di detti accordi fossero proporzionate a tali obiettivi.
In particolare, la Corte bulgara ha richiesto di pronunciarsi su chi possa effettivamente contestare gli importi fissati e le relative modalità, sull’onere della prova e sulla specificità di questo controllo, nonché sui criteri di valutazione e sulle conseguenze che deriverebbero dalla constatazione di un’eventuale violazione (C-438/22). La Corte di giustizia sarà pertanto chiamata a precisare la sua giurisprudenza in merito a questo tema;

  • Risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato e motivazioni scritte del datore

La Corte Distrettuale di Cracovia ha sollevato una questione pregiudiziale circa la conformità della propria normativa interna in materia di diritto del lavoro, in particolare della disciplina della risoluzione contrattuale, con il diritto dell’Unione Europea. La normativa nazionale prevede che il datore di lavoro debba fornire motivazioni scritte a fronte della risoluzione del rapporto, ma soltanto in caso di contratti a tempo indeterminato o di contratti senza preavviso, nulla prevedendo per i contratti a tempo determinato. Il dipendente licenziato ritiene, dinanzi al giudice nazionale, che detta previsione sia discriminatoria e non in linea con i principi europei in materia di occupazione e discriminazione. La Corte ha deciso di attribuire la causa alla sua grande sezione vista l’importanza della questione. L’udienza si è tenuta nella sede della Corte di Lussemburgo il 22 ottobre 2022.
Vale la pena di sottolineare che questo procedimento, così come tutte le udienze plenarie della Corte di Giustizia in grande sezione a partire dal 26 aprile 2022 sono trasmesse in streaming e dunque facilmente accessibili connettendosi sul sito web della Corte.

Ora, sul tavolo dell’UE…:

  • La Dichiarazione sui diritti e i principi digitali

In questi momenti di forte spinta verso la digitalizzazione, nell’ambito di quella che viene definita una vera e propria “transizione digitale”, gli Stati membri dell’Unione europea, il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno raggiunto un accordo sui principi da porre alla base di questa stessa rivoluzione, collocando al centro la persona, la società e le imprese.
La digitalizzazione, infatti, non potrà non tenere conto della protezione dei dati e dei diritti fondamentali, ma anche dell’eguaglianza, dell’inclusione, della solidarietà, e dell’accesso ai servizi digitali, garantendo la connessione, l’istruzione e la formazione.
Altro punto nodale è la sicurezza dell’ambiente digitale, soprattutto per giovani e minori, nonché lo sviluppo di tecnologie sostenibili.
La dichiarazione in questione dovrebbe fungere da guida per le imprese e gli operatori che lavorano e si muovono nell’ambito della diffusione delle tecnologie digitali.
I negoziati, conclusi il 14 novembre nel contesto del programma “Bussola per il digitale 2030”, dovranno essere ora oggetto di approvazione da parte del Consiglio europeo, del Parlamento e della Commissione;

  • Le linee guida sui partenariati pubblico-privati

La Commissione europea ha adottato delle linee guida per l’utilizzo dei partenariati pubblico-privati (PPP) con l’obiettivo di contrastare il crimine di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tali tipi di accordi, infatti, si sono purtroppo dimostrati negli anni strumenti spesso utilizzati per l’attività di riciclaggio di capitali e di finanziamento di attività criminali, anche di stampo terroristico. Dette linee guida contengono indicazioni sulle peculiarità di questi accordi, sui principali profili legali ad essi connessi, nonché le best practices ad oggi sviluppate.
La Commissione europea ha inoltre approvato il 28 ottobre 2022 l’ultimo Rapporto sulla valutazione del rischio sovranazionale, uno strumento che assiste gli Stati membri nell’identificare e affrontare i problemi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Nonostante gli Stati membri abbiano già adottato la maggioranza delle raccomandazioni contenute nell’ultimo rapporto risalente al 2019, la difficoltà maggiore rimane quella di identificare i titolari effettivi, con conseguenti rischi per i sistemi finanziari.
Il rapporto ha poi evidenziato le maggiori soglie di rischio connesse ad alcuni settori in particolare, come il gioco online e le cripto-attività.

NEWS

I PIÙ LETTI