di Giulia Bontempini e Stefano-Francesco Zuliani
La tutela del minore
La “Carta di Treviso”1, un protocollo sottoscritto dall’Ordine dei Giornalisti congiuntamente alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e al Telefono Azzurro, disciplina il rapporto tra informazione e infanzia dettando una serie di regole a tutela del minore. Nel protocollo si stabilisce che “in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione il maggiore interesse del bambino e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati”. Fulcro della tutela è l’art. 2 nel quale viene stabilito che “va garantito l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando.”
Le “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”2, allegato A.1 del Codice della Privacy, prevedono che la pubblicazione di dati inerenti i minori debba avvenire “secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso” 3, elevandola così da norma deontologica a normativa cogente. Il “principio di anonimato” dei dati del minore coinvolto nei fatti di cronaca è rafforzato dalle stesse Regole Deontologiche che sanciscono il divieto di pubblicare elementi atti anche solo indirettamente ad identificare il minore, nemmeno da una ristretta cerchia di persone, con particolare attenzione a foto e immagini4. Inoltre, come stabilito dal Codice della Privacy le generalità di minori coinvolti in procedimenti giudiziari non possono essere divulgate.5
La Carta di Treviso statuisce altresì che “il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive o radiofoniche che possano ledere la sua dignità, né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l’armonico sviluppo della sua personalità e ciò, a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori”. Come ribadito dal Garante, vi è la “ferma esigenza di evitare intrusioni nella vita privata dei minorenni ed inutili spettacolarizzazioni di vicende famigliari(..). La protezione della vita privata e della personalità del minore è da considerarsi primaria rispetto al diritto-dovere del giornalista di informare su fatti di interesse pubblico”6. Questo principio vale anche per i reportage di guerra: “Basta con i volti disperati dei bambini in televisione, sui giornali e sui social network. Evitiamo di portare, almeno i più piccoli, in guerra una seconda volta, nella dimensione digitale”.7
Il “principio di anonimato” conosce alcune eccezioni tipizzate nell’esclusivo interesse del minore (ad esempio al fine di agevolare la ricerca di un bimbo in caso di sua fuga o smarrimento), ma anche in queste ipotesi le informazioni divulgate non devono essere eccedenti e riportare “oltre al nome, al cognome, all’indicazione della scuola frequentata, anche notizie riguardanti il suo stato di adozione e la sua origine etnica”.8 Sul punto il Garante ha sottolineato che “senza il consenso dei genitori, non si può scrivere ‘bambino adottato’”9.
In generale, un valido riferimento per il giornalista nella valutazione del singolo caso si trova nella corposa monografia dedicata dall’”Autorità Garante per l’Infanzia e l’adolescenza” al bilanciamento tra diritto di cronaca e privacy dei minori.10
La tutela del corpo: lo stato di salute e la sfera sessuale
Il giornalista deve adottare particolari cautele nel far circolare informazioni relative allo stato di salute di persone, anche se solo indirettamente identificabili. È questo il caso del primo divieto alla pubblicazione promulgato dal Garante e risalente al lontano 200211, quando la stampa nazionale, nel diffondere le notizie dei primi casi di “mucca pazza” in Italia, rese identificabile una ragazza con questa malattia fornendo per di più notizie relative ai congiunti dell’interessata e ad altre persone estranee ai fatti, agendo in palese violazione delle Regole Deontologiche. Quando simili informazioni vengono fornite dagli interessati (ad esempio nell’ambito di un’intervista) il giornalista, avendo raccolto lecitamente dai medesimi il consenso alla pubblicazione, può renderle pubbliche, sempre che ciò non pregiudichi la dignità degli interessati medesimi.12 Nella recente situazione pandemica emergenziale il “quarto potere” si è palesato quale servizio indispensabile per la collettività (in epoca COVID le edicole non hanno mai chiuso), ma sempre con riguardo alle garanzie poste a tutela della riservatezza e della dignità della persona. Come specificato dal Garante, non possono essere diffusi i dati personali delle persone decedute o contagiate causa del virus pandemico senza aver valutato le conseguenze per gli interessati e per i loro familiari,13 a prescindere dalla circostanza che tali dati siano stati già resi pubblici da altri soggetti, enti o istituzioni, anche al fine di evitare una inutile e immotivata gogna mediatica degli interessati.
Analoga tutela è riservata alle abitudini relative alla sfera sessuale delle persone, andando a valutare se la pubblicazione della notizia persegua il criterio di essenzialità dell’informazione nel rispetto della dignità dei soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda.14 La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, interrogata su una questione pregiudiziale in merito alla normativa lituana sulla trasparenza, ha concluso15 che anche il nome del coniuge è un dato particolare in quanto da esso è possibile determinare l’orientamento sessuale della coppia. Per estensione, la presenza in un articolo giornalistico di frasi quali “Giuseppe, il marito di” a seconda dei casi potrebbero causare un outing involontario magari non gradito. In questo caso l’espressione corretta potrebbe essere “coniuge” senza indicare il nome, se non strettamente necessario. Si tratta di un tema sotto alcuni aspetti simile all’attenzione all’uso del termine “genitore” al posto di “padre” o “madre”16 17 18 19 20 o all’accostamento tra l’insorgere in un soggetto del vaiolo delle scimmie e la sua appartenenza statistica al mondo omosessuale maschile21 22.
Quando la persona al centro dell’articolo è un personaggio noto o comunque popolare vi è maggiore apertura nella possibilità di diffondere dati sanitari e legati alla sfera sessuale, a condizione che l’informazione in questione assuma rilievo in ragione del ruolo e non vengono forniti anche dettagli precisi. 23 24 È il caso della notizia relativa all’infortunio di uno sportivo che non potrà partecipare ad una importante competizione.
La tutela dell’indagato e del condannato per reati penali
In deroga rispetto a quanto stabilito dal GDPR25 e dal Codice della Privacy26 , le Regole Deontologiche autorizzano il trattamento per finalità di cronaca dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza. Tale deroga è concessa anche per le notizie di pignoramenti immobiliari, informazioni non penali soggette a pubblicità, ove di interesse pubblico.27
Nel caso dei dati relativi a persone indagate o sottoposte a processo, il Garante ha affermato che “al pari di altre informazioni, possono essere soggetti al regime di segretezza-pubblicità eventualmente operante in base alle disposizioni dell´ordinamento processuale penale28 (segretazione degli atti del procedimento e del relativo contenuto fino a quando l´imputato non ne possa avere conoscenza e comunque fino alla chiusura delle indagini preliminari, nonché nei casi decisi dal giudice; possibile diffusione del contenuto degli atti non più coperti da segreto)” 29 30. Inoltre “la diffusione attraverso i mezzi di informazione della notizia di un invito a comparire davanti all’autorità giudiziaria penale (..) prima che di tale invito avessero effettiva conoscenza gli interessati, costituisce violazione delle norme a tutela della riservatezza”31. In questo caso il bilanciamento tra i diritti di cronaca e riservatezza, incontra anche il limite posto dal rispetto delle garanzie fondamentali riconosciute all’indagato e all’imputato. Come sancito dalla Costituzione, “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”32, il diritto di difesa è “inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”33 e l’imputato ha diritto ad un “giusto processo regolato dalla legge”.34
Per garantire il principio della presunzione d’innocenza35 solo il Procuratore della Repubblica deve ritenersi soggetto legittimato a fornire le informazioni alla stampa sui procedimenti penali in corso36. Nonostante una normativa chiara e i ripetuti richiami del Garante37, è purtroppo esperienza comune vedere pubblicati stralci non autorizzati di intercettazioni telefoniche.
In merito al contenuto delle notizie divulgate, bisogna valutare attentamente l’eventuale diffusione integrale degli avvisi di conclusione delle indagini, in quanto potrebbero contenere dati personali degli interessati eccedenti rispetto all’esigenza di informare su un fatto di interesse pubblico38 39. Inoltre “la cronaca giudiziaria è lecita quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o a commentare l’attività investigativa o giurisdizionale, mentre ove informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario siano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi direttamente l’onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un’autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica”.40
La verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste qualora questa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, sicché è sufficiente che l’articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria. Il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell’articolo e non già secondo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale.41 Il giornalista deve inoltre prestare attenzione a citare atti giudiziari particolarmente datati, con onere di verifica non solo della veridicità della notizia ma anche della persistenza della posizione di indagato del soggetto interessato42 43.
Per la diffusione dei dati personali delle persone condannate vige un regime di sostanziale pubblicità.
Lo stesso Garante ha affermato che “la diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale.”44 L´accesso al pubblico delle sentenze depositate nella cancelleria o segreteria dell´ufficio giudiziario è accessibile anche via Internet, tramite il sito istituzionale dell´ufficio rendendo superflua una richiesta presentata di persona dal portatore di un legittimo interesse a ricevere la copia.45 In considerazione del fatto che le sentenze sono pubblicate per la finalità di informazione giuridica e non per agevolare il diritto di cronaca, in taluni casi non riporteranno i nomi delle parti.46
Come specificato dall’Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, la presenza di un dato personale in una sentenza pubblicata non autorizza automaticamente il giornalista alla sua pubblicazione, ma egli “in base ad una propria valutazione (che può essere sindacata), acquisisce, seleziona e pubblica i dati utili ad informare la collettività su fatti di rilevanza generale e di interesse pubblico, esprimendosi nella cornice della normativa vigente e nel rispetto del proprio codice di deontologia”. 47
Potranno essere pubblicati quindi il nome, l’età, la professione, il capo di imputazione e la condanna irrogata, rispettando la verità dei fatti, la forma civile dell’esposizione e la rilevanza pubblica della notizia. Chiaramente bisognerà valutare se la pubblicazione di questi dati potrebbe creare un danno alla persona vittima del reato: ad esempio in caso di violenza domestica, o sul luogo di lavoro, l’identificazione del condannato potrebbe indirettamente comportare l’identificazione della vittima o di altre persone meritevoli di tutela con conseguenti rischi per questi soggetti. In quest’ultimo caso il bilanciamento tra il diritto di cronaca e quello alla riservatezza delle vittime di reato penderebbe a favore di queste ultime. Da valutare, infine, caso per caso, se il condannato stesso sia “meritevole” di tutela in quanto diversamente abile o con disturbi psichici, maggiorenne ma molto giovane, oppure condannato con la non menzione nel casellario giudiziario e pertanto con la possibilità concreta di potersi reinserire nella società. Se il condannato è minorenne comunque non potrà essere identificato.
Nella pubblicazione delle Ordinanze bisogna comunque prestare massima attenzione ad eventuali annotazioni di cui all’art. 52 del Codice Privacy, disposte d’ufficio, volte a prescrivere l’omissione delle generalità degli interessati in caso di diffusione o riproduzione dell’atto, soprattutto se sono coinvolti minori adottati da una coppia omosessuale, come nel caso nel quale è scivolato per mero errore materiale Il Sole 24 Ore48.
In merito alla tutela della privacy dei soggetti in stato di detenzione, non è ammessa la spettacolarizzazione del disagio nelle carceri. Invero, anche con il consenso del detenuto, resta assoluta la tutela della sua dignità nel rendere noti drammi e momenti del tutto privati della vita carceraria49.
Con riguardo agli avvocati difensori, lede l’intera categoria degli avvocati penalisti e configura il reato di diffamazione ex art. 595 c.p. accostare i Legali ai loro assistiti. Il difensore, nell’esercizio del proprio mandato, è tenuto e garantire il diritto costituzionale di difesa50 del suo Cliente, anche laddove sia perseguito per gravi reati, senza che ciò possa ledere l’immagine del difensore medesimo
La tutela delle vittime di reato
Va evitata la pubblicazione di alcun dato atto a identificare le vittime di reato, sia direttamente che indirettamente, anche in via deduttiva e per esclusione, se dalla divulgazione ne derivi un rischio particolare per le vittime ovvero disattende la loro volontà espressa o lede la dignità delle stesse. A titolo esemplificativo, se un quotidiano locale nel descrivere un furto avvenuto in villa, anziché identificare genericamente la vittima come un “noto professionista della provincia”, dovesse divulgarne anche dati irrilevanti al fine dell’esercizio del diritto di cronaca (quali professione, nome, età, indirizzo oltre al minuzioso dettaglio dei preziosi derubati e del loro valore), fornirebbe ad eventuali altri male intenzionati informazioni utili esponendo così la vittima al rischio di subire rapine future.
Nonostante normative specifiche vietano di pubblicare l’identità delle vittime di violenza sessuale51 52, accade in taluni casi che i dati rivelati dalle testate giornalistiche siano sufficienti ad identificarle seppur solo indirettamente53, ad esempio indicandone nazionalità e luogo di lavoro54. Il bilanciamento tra il diritto all’informazione e la privacy delle vittime di reati sessuali è stato oggetto della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 4690/2021 che ha confermato che le generalità delle vittime di violenza sessuale e i dettagli del reato non possono essere divulgati, fatta eccezione nel caso in cui tali informazioni siano essenziali per la notizia e di interesse pubblico. È questo anche il caso della DPA spagnola che ha multato Radiotelevision Española per non aver mascherato la voce di una vittima di stupro prima di trasmettere una sua testimonianza55. Nella descrizione dell’accaduto bisogna poi evitare la morbosa descrizione dei fatti, la cui esposizione potrebbe nuocere alla vittima56.
Analoghe considerazioni dovranno essere effettuate per i nomi dei testimoni, dei familiari e dei conoscenti di persone interessate da vicende giudiziarie, astenendosi dal nominare soggetti collegati anche “solo in ragione di precedenti relazioni sentimentali e convivenze avute con le stesse, ovvero in virtù di mere circostanze di fatto (ad es. dovrà essere omessa l’identità di colui che risulta essere proprietario dell’immobile dove si è consumato un delitto)”57.
La giustificazione della essenzialità dei dati personali
Sotto il profilo processuale e della responsabilità, il giornalista, parte di un giudizio civile, al fine di dimostrare di aver orientato la propria condotta nel rispetto dei principi deontologici e delle norme di legge, deve poter dimostrare l’essenzialità dei dati personali rivelati, l’originalità, la peculiarità e il “rilevante interesse pubblico” dei fatti narrati, nonché la correlazione eventuale con il ruolo pubblico del protagonista. La ricostruzione effettuata ex post, in sede giudiziaria, di suddette argomentazioni, può talvolta rivelarsi veramente difficoltosa. Per questa ragione, anche in ottica di accountability editoriale, sarebbe opportuno già in fase di stesura dell’articolo, documentare internamente i motivi che hanno portato alla scelta di divulgare o meno un dato, in previsione dell’eventualità futura di trovarsi nella situazione di rispondere delle scelte effettuate avanti al Comitato di Disciplina, al Garante o ad una autorità Giudiziaria. In caso di vittime di reato “nel procedere a tale valutazione possono assumere rilievo, unitamente o separatamente, il tipo di conseguenze subite da parte della vittima, il decorso del tempo, la volontà eventualmente espressa dalla stessa nonché i possibili rischi per la vittima medesima”.58
Riprendendo ancora una volta agli antichi Greci, una notizia prima di essere pubblicata dovrebbe essere in grado di passare attraverso “i tre colini di Socrate”59: verità, bontà e utilità della stessa.
Il principio di esattezza
Da secoli i filosofi dibattono su cosa sia la verità. In ambito giuridico è nota la mai certa corrispondenza tra la verità processuale e la realtà, mentre in ambito filosofico dopo millenni di disquisizioni sulla logica è stato matematicamente dimostrato che esistono verità non dimostrabili60 61.
In ambito giornalistico il principio di esattezza di una notizia, intesa come verità dei fatti esposti, è strettamente connesso con i criteri esposti nella citata “sentenza decalogo” e, quindi, essenziale propedeuticità alla liceità del trattamento. La verità dei fatti esposti può essere sia oggettiva che putativa, purché, in quest’ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca. Essa è violata quando il giornalista nel riferire determinati eventi, seppur veri, ne omette, con dolo o colpa, altri, la cui correlazione con i primi è tale da mutarne completamente il significato. In questo caso la verità non potrebbe più dirsi tale in quanto incompleta, apparendo ancora più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì, ma incompleto. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa.
In contrapposizione alla verità si trova la maldicenza, “saetta mortale”62 che come “piume disperse nel vento”63 è impossibile da rettificare completamente una volta pubblicata, e il reato di diffamazione64, reato presente addirittura anche nel Codice di Hammurabi65, oggi integrabile anche senza nominare espressamente le persone alle quali sono rivolte le offese, se comunque indirettamente identificabili66.
Il fattore temporale
Il criterio di esattezza, e quindi di liceità di una notizia, dipende anche dal fattore temporale della sua divulgazione, in quanto eventuali evoluzioni potrebbero privarla del carattere dell’attualità, rendendola senza fondamento e dunque falsa67.
La verità di una notizia di cronaca giudiziaria deve essere riferita agli sviluppi di indagine quali risultano al momento della pubblicazione dell’articolo, mentre la verifica di fondatezza della notizia, effettuata all’epoca dell’acquisizione di essa, deve essere aggiornata nel momento diffusivo, in ragione del naturale e non affatto prevedibile percorso processuale della vicenda.68 In mancanza, si potrebbe incorrere persino nel reato di diffamazione a mezzo stampa.
Nel caso di archivi giornalistici accessibili dall’esterno, come nel caso di un sito web, quando una “notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera“. In questo caso la Cassazione ha sancito che il principio di esattezza impone l’obbligo per l’Editore di contestualizzare, aggiornare e integrare i dati contenuti nell’articolo, per mezzo di un collegamento “ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l’evoluzione della vicenda” con “segnalazione nel corpo o margine della notizia della sussistenza di un seguito o sviluppo alla notizia anche quando la notizia è custodita negli archivi del giornale”. 69 70 La questione non è, come potrebbe apparire, legata al diritto all’oblio bensì al principio di correttezza e al diritto dell’interessato di richiedere e ottenere l’aggiornamento dei dati che lo riguardano71. L’obbligo per i gestori di siti web di notizie di aggiornare costantemente le vicende di cronaca nera pubblicate è stato ribadito nel 2016 dal Tribunale di Genova che ha stabilito che l’omesso aggiornamento mediante inserimento dell’esito del procedimento penale costituisce un comportamento diffamatorio. Nel momento in cui tale notizia cessa di essere reale, poiché non più attuale e smentita da fatti successivi, ed i soggetti coinvolti vengono completamente scagionati da ogni accusa, incombe sulla persona che ha pubblicato la notizia l’onere di aggiornarla o, in alternativa, se non si vuole tratteggiare in modo positivo l’oggetto della critica, eliminarla dal sito72, ovvero “dalla pubblicazione su web” (non dagli archivi).
Limitazione della conservazione
In forza del principio di “limitazione della conservazione” individuato all’art. 2.4 delle citate Regole Deontologiche “Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione”. Quando detta finalità viene meno, ad esempio in caso di pensionamento del giornalista e conseguente cancellazione dall’Albo professionale, cessando la base giuridica del trattamento gli archivi personali vanno distrutti. Gli archivi dell’Editore, perdurando nel tempo tale finalità, possono invece conservare tali dati a tempo indeterminato. Non vi sono limitazioni temporali neppure per gli archivi storici, ad esempio le biblioteche o i soggetti designati al deposito legale degli stampati73 74 75. In essi “i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica”76 in quanto “un ulteriore trattamento dei dati personali [per questi fini] non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali”.77 In questo modo viene salvaguardato il patrimonio documentale presente negli archivi personali di importanti giornalisti del nostro passato, così conservato per finalità storica.
Riservatezza, integrità e disponibilità (RID) Anche all’editoria va estesa l’applicazione dei principi di natura generale, quindi i titolari devono ridurre i rischi di perdita di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati (RID). “Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, [mettendo] in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”.78 Con riguardo all’attività giornalistica, non sono state introdotte specifiche deroghe: i dati devono essere trattati in modo sicuro. Un recente rapporto dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (United Nations High Commissioner for Human Rights – UNHCHR)79 ha fatto il punto sulla sicurezza delle informazioni online, ricordando come questa sia spesso un aspetto critico dei trattamenti anche in ambito giornalistico. Nel rapporto sono state ricordate le azioni di spionaggio messe in atto dal alcuni Governi mediante l’utilizzo del software Pegasus80, prodotto dalla società israeliana di armi informatiche NSO Group81, rivelate nel 2021 del consorzio ForbiddenSories. In quell’occasione furono oggetto di spionaggio gli smartphone di almeno 189 giornalisti, 85 difensori dei diritti umani ed oltre 600 politici e funzionari governativi, oltre a professionisti quali giudici, avvocati, medici, leader sindacali ed accademici. I giornalisti coinvolti in particolari inchieste devono pertanto, loro più di altri, prestare particolare attenzione agli aspetti di sicurezza informatica. A titolo meramente esemplificativo, 1Password, in collaborazione con l’European Journalism Centre82 e DataJournalism.com83, offre gratuitamente ai giornalisti il suo servizio di password manager criptato84: non vi è ragione per cui salvare le password su Chrome e di regalare a Google e alle Agenzie di sicurezza statunitensi le nostre “chiavi di casa”!
- Carta di Treviso https://www.odg.it/wp-content/uploads/2021/07/Carta-di-Treviso-approvata-dal-Cnog.pdf ↩︎
- A.1 – “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3); https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9067692 ↩︎
- Regole Deontologiche Art. 7. Tutela del minore
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta di Treviso”. ↩︎ - GPDP Omicidio Vetralla: Garante ai media, stop alle foto del bambino ucciso https://garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9719935 ↩︎
- Codice della Privacy Art. 50. Notizie o immagini relative a minori 1. Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita ai sensi dell’articolo 684 del Codice Penale. ↩︎
- GPDP Rai, ‘Al posto tuo’: violata la sfera personale del minore – 11 dicembre 2002 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/45765 ↩︎
- GPDP Guerra e volti dei bambini: monito del Garante a media e social. I minori rischiano una esposizione mediatica senza fine https://garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9750686 ↩︎
- GPDP Non si può rendere noto lo stato di adozione di una minore – 28 novembre 2001 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/46147 ↩︎
- GPDP Il Garante ai mezzi di informazione: senza il consenso dei genitori, non si può scrivere ‘bambino adottato’ – 25 marzo 2008 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1500089 ↩︎
- “La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione” – Autorità Garante per l’Infanzia e l’adolescenza, 2017
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/la_tutela_dei_minorenni_nel_mondo_della_comunicazione.pdf ↩︎ - GPDP Mucca pazza. Il Garante vieta la diffusione di notizie sulla ragazza malata – 7 febbraio 2002 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/46079 ↩︎
- Regole Deontologiche Art. 10. Tutela della dignità delle persone malate
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. ↩︎ - GPDP Coronavirus: Garante privacy, su social e media troppi dettagli sui malati https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9303613 ↩︎
- Regole Deontologiche Art. 11. Tutela della sfera sessuale della persona
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile. ↩︎ - Causa C‑184/20 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=263721&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=878732 ↩︎
- GPDP Parere su uno schema di decreto in tema di modalità tecniche di emissione della carta di identità elettronica – 31 ottobre 2018 [9058965] https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9058965 ↩︎
- GPDP “Padre” e “madre” su carta di identità: chiarimenti per chi non ha capito. Precisazione del Presidente dell’Autorità Garante per la privacy, Antonello Soro https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9061208 ↩︎
- Carta d’identità: Antonello Soro, Presidente del Garante privacy, replica al Ministro Salvini https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9064269 ↩︎
- No, “genitore 1 e 2” non tornano sui documenti d’identità (non ci sono mai stati) https://pagellapolitica.it/fact-checking/no-genitore-1-e-2-non-tornano-sui-documenti-didentita-non-ci-sono-mai-stati ↩︎
- GPDP Parere sullo schema di decreto direttoriale con il quale si approva il documento tecnico relativo al procedimento di “Emissione della Carta di identità elettronica per i cittadini italiani residenti all’estero da parte dei comuni. Modalità organizzative e tecniche di dettaglio” – 16 giugno 2022 https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9790002 ↩︎
- “In oltre il 95% dei casi sono stati colpiti giovani maschi tra i 20 e i 40 anni che si sono contagiati per via sessuale, prioritariamente omo e bi-sessuale. Occorre agire subito all’interno delle comunità gay per raccomandare sia comportamenti sessuali responsabili che la vaccinazione. Non è più il caso di continuare con atteggiamenti ideologici e di censura”. https://www.instagram.com/p/CgqkZ-eslGU/?utm_source=ig_embed&ig_rid=0f8f3c9a-888f-4782-a409-d0b2fc6916b6 ↩︎
- Il vaiolo delle scimmie e il ‘vaccino dei gay’: lo stigma è dietro l’angolo, e il rischio di violazione dei dati personali pure https://www.federprivacy.org/informazione/punto-di-vista/il-vaiolo-delle-scimmie-e-il-vaccino-dei-gay-lo-stigma-e-dietro-l-angolo-e-il-rischio-di-violazione-dei-dati-personali-pure ↩︎
- Regole Art. 10.2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica. ↩︎
- Regole, art. 11.2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica. ↩︎
- GDPR Articolo 10 Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica. ↩︎
- Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati) ↩︎
- Regole Deontologiche Art. 12. Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall´art. 10 del Regolamento, nonché dall’art. 2-octies del Codice.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all´art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del Codice di Procedura Penale è ammesso nell’´esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all’art. 5. ↩︎ - Art. 114 cpp Divieto di pubblicazione di atti e di immagini ↩︎
- Art. 329 cpc – Obbligo del segreto ↩︎
- GPDP Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti – 6 maggio 2004 [1007634] https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1007634 ↩︎
- GPDP https://www.privacy.it/archivio/garantes19970702.html ↩︎
- Costituzione, art. 27 ↩︎
- Costituzione, art. 24 ↩︎
- Costituzione, art. 111 ↩︎
- Sancito anche di recente dal decreto legislativo n. 188/2021, che ha recepito la Direttiva Europea 2016/343, modificando nel contempo il decreto legislativo n. 10/2006 ↩︎
- Disposizioni inerenti ai rapporti dell’A.G e delle FF.OO. con gli organi di informazione https://www.procura.milano.giustizia.it/files/disposizioni-inerenti-rapporti-AG-e-FFOO-con-gli-organi-di-informazione.pdf ↩︎
- Intercettazioni, il Garante ribadisce i principi per la pubblicazione – 18 giugno 2006 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1299176 ↩︎
- GPDP Cronaca giudiziaria: no alla pubblicazione integrale di atti d’indagine https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9307234 ↩︎
- GPDP Provvedimento del 15 gennaio 2020 [9284648] https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9284648 ↩︎
- Sez. 1, n.7333 del 28/01/2008, Mauro, Rv. 239163 ↩︎
- Sez. 5, n.43382 del 16/11/2010, Lillo, Rv. 248950. ↩︎
- Diffamazione a mezzo stampa: no alla scriminante per giornalista che si affida a falsa fonte giudiziaria https://www.altalex.com/documents/news/2020/10/22/diffamazione-a-mezzo-stampa-no-scriminante-per-giornalista-che-si-affida-a-falsa-fonte-giudiziaria ↩︎
- Cass. civ., ordinanza n. 21969/2020 ↩︎
- GPDP Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica – 2 dicembre 2010 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1774813 ↩︎
- Codice, Art. 51. Principi generali 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet. 2. Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo. ↩︎
- Codice, art. 52 (..) 4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato. 5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 734-bis del Codice Penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. ↩︎
- Corte di cassazione e tutela della privacy: “l’oscuramento” dei dati identificativi nelle sentenze, Roma, 05/07/2005 https://www.ordineavvocatitrani.it/wp-content/uploads/2021/01/cassazione_relaz_tutela_privacy.pdf ↩︎
- GPDP Ordinanza ingiunzione nei confronti di Il Sole 24 Ore S.p.a. – 28 aprile 2022 [9779098] https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9779098 ↩︎
- GPDP ‘Reality’ nelle carceri: il Garante chiede garanzie per i detenuti – 27 luglio 2006 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1315030 ↩︎
- Gip di Viterbo (decisione del 13/06/2022) https://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_44862_1.pdf ↩︎
- Art. 734 bis cp ↩︎
- Art. 114, comma 6, c.p.p. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. ↩︎
- GPDP Provvedimento di divieto del trattamento dei dati personali riferiti ad un episodio di violenza sessuale descritta all’interno di servizi giornalistici – 29 novembre 2018 [9065807] https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9065807 ↩︎
- GPDP Provvedimento del 25 luglio 2018 [9050710] https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9050710 ↩︎
- AEPD (Spain) – PS-00192-2022 https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_(Spain)_-_PS-00192-2022&mtc=today ↩︎
- GPDP Minore Prato, Garante privacy ai media: no ad informazione morbosa https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9104436 ↩︎
- GPDP Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti – 6 maggio 2004 [1007634] https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1007634 ↩︎
- GPDP Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti – 6 maggio 2004 [1007634] https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1007634 ↩︎
- La via del guerriero di pace. Un libro che cambia la vita di Dan Millman, Il Punto d’Incontro, 2006 https://www.ibs.it/via-del-guerriero-di-pace-libro-dan-millman/e/9788880930365 ↩︎
- Cfr. teoremi di incompletezza di Gödel, 1930. ↩︎
- Gödel, Escher, Bach. Un’eterna ghirlanda brillante, di Douglas Hofstadter, Adelphi, 1984 ↩︎
- Geremia 9,7 “Una saetta micidiale è la loro lingua, inganno le parole della loro bocca. Ognuno parla di pace con il prossimo, mentre nell’intimo gli ordisce un tranello” ↩︎
- Il pettegolezzo (San Filippo Neri e il film “Il dubbio”) http://www.padrestefanoliberti.com/2017/01/il-pettegolezzo-san-filippo-neri-e-il.html ↩︎
- Art. 595 cp ↩︎
- Dal Codice di Hammurabi: 1. Qualora qualcuno accusi un altro, ponendo un bando su di lui, ma non possa provare l’accusa, allora quello che ha accusato sia messo a morte. 2. Qualora qualcuno abbia portato un’accusa contro un uomo, e l’accusato salti nel fiume, qualora egli affondi nel fiume l’accusatore prenda possesso della sua casa. Ma qualora il fiume provi che l’accusato non è colpevole, e qualora ne esca indenne, allora chi aveva portato l’accusa sia messo a morte, mentre chi era saltato nel fiume prenderà possesso della casa appartenuta all’accusatore. 3. Qualora qualcuno porti un’accusa di qualche crimine davanti agli anziani, e non provi ciò che ha denunciato, qualora si tratti di un crimine per cui è prevista la pena capitale, sia messo a morte. ↩︎
- Cassazione, sent. n. 10762/2022 ↩︎
- Cass. Sez. V, n. 5356 del 27.04.1999. ↩︎
- cfr. ad es. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 36244 del 08/07/2004 ↩︎
- Cassazione Sez. III Sentenza n. 5525 del 05/04/2012, Rv. 622169 – 01 ↩︎
- Commentario del Codice Civile Utet – Modulo Delle Persone – Vol. II – aa.vv., Angelo Barba, Stefano Pagliantini UTET Giuridica, 28 ott 2019 – 1696 pagine ↩︎
- Si veda ad esempio GPDP Provvedimento del 9 aprile 2020 [9433221] https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9433221 ↩︎
- Tribunale, Genova, sez. I penale, sentenza 20/06/2016 n° 3582 ↩︎
- Ministero della Cultura – Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore https://www.librari.beniculturali.it/it/Attivita/deposito-legale/ ↩︎
- Legge 15 aprile 2004, n. 106 “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico” ↩︎
- D.P.R. n 252 del 3 maggio 2006 – “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico” (G.U. n. 191 dell’8 agosto 2006) ↩︎
- GDPR art. 5.1.e ↩︎
- GDPR Art. 5.1.b ↩︎
- GDPR art. 32 ↩︎
- Spyware and surveillance: Threats to privacy and human rights growing, UN report warns https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/spyware-and-surveillance-threats-privacy-and-human-rights-growing-un-report ↩︎
- The Pegasus Project https://forbiddenstories.org/case/the-pegasus-project/ ↩︎
- https://www.nsogroup.com/ ↩︎
- https://ejc.net/ ↩︎
- https://datajournalism.com/ ↩︎
- https://1password.com/for-journalism/ ↩︎


