di Luca Faiella e Matteo Faiella
Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione1 ha fornito importanti chiarimenti in relazione all’annosa questione relativa all’ambito di applicazione soggettivo del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 -“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” – e, segnatamente, circa l’applicabilità della disciplina in parola alle società di capitali unipersonali.
La sentenza n. 45100/2021 non solo si è espressa, incontrovertibilmente ed in senso positivo, circa detta applicabilità in generale, ma ha più puntualmente individuato i termini della questione, specificando altresì l’onere delle parti, nonché i poteri del giudice collegati rispettivamente alla contestazione e all’accertamento in concreto della responsabilità di enti siffatti, onde prevenire eccezioni di violazione del c.d. principio del ne bis in idem sostanziale.
Le fonti
Il D.Lgs n. 231/2001, in attuazione della legge delega n. 300/2000, ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina organica della responsabilità degli enti, connessa e derivante da reati commessi da soggetti interni all’organizzazione e alla struttura di questi ultimi, in posizione c.d. apicale, e rispetto ai quali sia ravvisabile un interesse o riscontrabile un vantaggio per l’ente stesso.
In tal senso la disciplina mira ad intercettare e sanzionare l’ente che possa trarre una qualche utilità, sua propria, da condotte penalmente rilevanti, poste in essere da soggetti che, operando nell’orbita della sua struttura organizzativa, possano aver agito, almeno parzialmente, in maniera preordinata a detto scopo.
L’effetto che ne deriva si traduce nella ridefinizione del perimetro del concetto di personalità della responsabilità nell’ambito del diritto penale, delineandone in tal senso una differente forma, almeno per quanto concerne gli enti, che, pur nell’ambito di una fattispecie più complessa, prenda forma a partire dalla condotta di soggetti differenti da coloro che ne siano destinatari, scardinando, come detto, quei limiti ben compendiati nel famoso brocardo societas delinquere et puniri non potest.
La lettera della norma definisce detta responsabilità come “amministrativa”, cionondimeno, per quanto ritenuto da una parte della dottrina di mero interesse accademico, rimane vivo il dibattito circa la sua natura giuridica, centrale nell’individuazione delle implicazioni connesse alla scelta tra le diverse opzioni interpretative, e che, secondo l’opinione prevalente, deve risolversi nell’ascrizione di detta forma di responsabilità ad un tertium genus, di matrice essenzialmente penale.
L’introduzione di una disciplina della responsabilità “penale”, nel senso poc’anzi chiarito, degli enti ha trovato fondamento e slancio in ambito sovranazionale, a fronte di impegni assunti direttamente dall’Italia, come ad esempio la Convenzione OCSE del 17 dicembre 19972, sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ma anche sulla scia di ulteriori istanze rinvenibili in numerosi atti, pur sempre di provenienza sovranazionale, che, per quanto non vincolanti, hanno costituito elementi ispiratori, fornendo importanti criteri e direttrici, per il legislatore nazionale, nella formazione di detta disciplina.
Una parte centrale e di grande interesse del dettato normativo del DLgs n. 231/2001 è certamente quella recante le norme relative all’individuazione dell’ambito di applicazione soggettivo della citata disciplina, in altri termini dei suoi specifici destinatari. La formulazione attuale della norma ha lasciato ampio spazio a dibatti sul tema, rispetto ai quali la richiamata pronuncia della Suprema Corte fornisce decisivi criteri interpretativi e indicazioni operative, con specifico riguardo al tema delle società unipersonali.
Prima di esaminare la vicenda oggetto della citata pronuncia, i suoi aspetti problematici e la soluzione interpretativa fornita dalla Suprema Corte, è bene richiamare brevemente cosa preveda la normativa in relazione appunto alla definizione dell’ambito soggettivo dei destinatari della disciplina in commento.
Disciplina e definizioni
L’articolo 1 del decreto legislativo n. 231/2001 prevede testualmente che
“1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.”
Dal tenore letterale della norma è possibile rilevare come il legislatore abbia caratterizzato i destinatari della richiamata disciplina in maniera precisa, valorizzandone una specifica autonomia rispetto alla singola persona fisica.
Il comma 2 dell’articolo 1 del Dlgs in argomento prevede testualmente che siano riconosciuti destinatari della normativa gli enti provvisti di personalità giuridica, e dunque associazioni riconosciute, fondazioni e società di capitali, che si caratterizzano nel nostro ordinamento per un’autonomia patrimoniale perfetta, ma anche società e associazioni prive di personalità giuridica.
Tale formulazione, anche alla luce di un’analisi di carattere sistematico dell’impianto normativo del decreto nel suo complesso, evidenzia come il legislatore abbia individuato i destinatari della disciplina in virtù di un coefficiente di organizzazione minimo riscontrabile nelle varie figure, che si traduce, se non addirittura nel riconoscimento di un patrimonio autonomo in capo all’ente, almeno nel riconoscimento di una soggettività giuridica propria, fondata, per gli enti sprovvisti di personalità giuridica, sulla natura collettiva della formazione sociale.
Tale connotazione esclude dall’ambito di applicazione le imprese individuali e altre figure ad essa riconducibili come, ad esempio, l’impresa familiare ex art. 230 bis c.c., e allo stesso tempo sembra sciogliere ogni dubbio circa l’applicabilità della disciplina alle società di capitali unipersonali, che sulla base del tenore letterale del disposto normativo non paiono certamente potersi escludere dal novero dei soggetti destinatari della norma. In tal senso è bene evidenziare come la disciplina in commento non ponga l’accento, ritenendole del tutto irrilevanti, sia sulle dimensioni dell’ente che sullo scopo perseguito.
Fermo restando il dato letterale ricavabile dal testo normativo, sembra comunque necessario approfondirne la portata applicativa, interrogandosi sulla scelta alternativa tra una lettura in senso formale e una differente opzione interpretativa, a fronte della stringente esigenza di escludere il possibile ricorrere di bis in idem sostanziali in strutture organizzative tanto semplici, come talune società unipersonali, da percepirle sostanzialmente coincidenti con la persona del soggetto autore del reato, ma allo stesso tempo impedire, che la stessa semplicità organizzativa, rechi pericolosi automatismi nell’esenzione di tali soggetti dall’ambito di applicazione della responsabilità amministrativa di cui al decreto in parola.
La vicenda e I termini della questione
La vicenda posta all’attenzione della Suprema Corte ha visto come protagonista una società di capitali unipersonale, in specie una società a responsabilità limitata, destinataria di un’ordinanza cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, in quanto gravemente indiziata dell’illecito previsto dagli artt. 21-25 del D.Lgs n. 231/2001, in relazione al reato presupposto di corruzione propria attribuito a un soggetto che avrebbe rivestito posizione apicale.
Tale ordinanza sarebbe poi stata annullata dal Tribunale di Pescara, che, oltre a non aver rilevato la sussistenza di specifiche esigenze cautelari nel caso di specie, ha escluso l’applicabilità del decreto proprio in virtù del carattere unipersonale della società, riflesso sia nella compagine sociale, formata dall’unico socio, che nell’organo gestorio, costituito da un amministratore unico coincidente con la persona dello stesso unico socio incolpato del reato presupposto.
Il provvedimento del Tribunale è stato quindi oggetto di impugnazione dinnanzi alla Corte di Cassazione, per due motivi, il primo dei quali, di interesse per il presente contributo, relativo alla violazione di legge conseguente all’irrilevanza della natura unipersonale come causa di esclusione della normativa recata dal D.Lgs n. 231/2001.
A tal proposito la Suprema Corte, dopo aver richiamato sia precedenti giurisprudenziali di legittimità che della Corte Costituzionale3, con i quali è stata inequivocabilmente ribadita la distinzione tra reato presupposto e fattispecie costitutiva della responsabilità amministrativa dell’ente, anche precisando l’assenza di una relazione riconducibile allo schema della compartecipazione tra la persona fisica e l’ente nella realizzazione dell’illecito penale, ha precisato come debba essere individuato nell’interesse o in un autonomo vantaggio per quest’ultimo il presupposto per l’attribuzione della suddetta responsabilità, e ha ricondotto la soluzione della questione afferente l’interpretazione dell’articolo 1, quanto all’applicabilità alle società unipersonali, alla distinzione tra soggettività dell’ente e responsabilità dello stesso.
Quanto al primo profilo, la Suprema Corte ha ribadito la natura di autonomo soggetto di diritto della società unipersonale, eliminando qualsivoglia dubbio circa la sua ricomprensione tra i destinatari della norma, mentre, rispetto al secondo, ha evidenziato la necessità dell’esercizio di un potere di accertamento del giudice delle condizioni in concreto previste dal decreto per il riconoscimento della responsabilità amministrativa, ed in particolare per rintracciare l’esistenza di una qualche autonomia tra l’interesse dell’ente e quello della persona che lo governa.
In sostanza, dunque, se non sembra esservi alcun dubbio circa l’applicabilità della normativa rispetto alle società unipersonali, d’altro canto, rispetto all’indagine da svolgersi in concreto in merito alla sussistenza delle condizioni per l’attribuzione della responsabilità prevista dal D.Lgs n. 231/2001, occorrerà comunque individuare la non perfetta coincidenza di interesse tra ente e persona fisica, ricorrendo altrimenti le condizioni per assimilare tale situazione a quella della ditta individuale.
Antinomie e una proposta di inquadramento
L’intervento della Suprema Corte come anticipato, mira a contemperare l’esigenza di prevenire qualsivoglia violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, conseguente all’addebito alla persona fisica di differenti sanzioni per il medesimo fatto ascrivibile alla sua condotta, con quella di impedire che lo stesso soggetto possa beneficiare della limitazione della responsabilità nell’esercizio dell’attività di impresa, per il tramite di un’organizzazione di tipo societario, nella forma della società unipersonale, con pari esclusione d’ogni forma di responsabilità ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, sul presupposto dell’esercizio di fatto di un’impresa individuale.
Tale intervento, come descritto, ha suggerito un percorso argomentativo, nella pronuncia testé richiamata, incentrato sull’analisi di due elementi che costituiscono rispettivamente:
- un presupposto generale per l’applicazione della disciplina recata dal D.Lgs n. 231/2001,
- un requisito per l’addebitabilità in concreto della responsabilità all’ente.
Quanto al primo elemento, la Suprema Corte ha potuto individuare nel carattere di autonomo soggetto di diritto della società unipersonale, una condizione necessaria e a priori per l’applicazione della disciplina in parola, che garantisce quell’alterità richiesta dalla disciplina in commento tra le posizioni del soggetto attivo del reato e l’ente, nell’interesse o a vantaggio del quale tale reato viene commesso.
Tale qualità preserva quella dimensione metaindividuale della responsabilità dell’ente che ne costituisce il fondamento e la distingue da quella penale in senso stretto della persona fisica, della quale sarebbe altrimenti una mera superfetazione.
Quanto al secondo aspetto invece la Corte valorizza un elemento concreto, oggetto di un accertamento fattuale nel caso specifico e che dunque non attiene ai presupposti per l’individuazione dei destinatari della normativa, ma alla ricognizione degli elementi e delle condizioni per l’addebito della responsabilità all’ente nel caso specifico.
Così argomentando la Suprema Corte ha potuto fornire una chiara linea interpretativa, scandendo i passaggi in successione logica, sgombrando il campo da qualsivoglia dubbio circa l’applicabilità della disciplina alle società unipersonali, ma allo stesso tempo escludendo qualsivoglia valutazione a priori circa l’addebitabilità della responsabilità all’ente, che prescinda da un accertamento in concreto.
Se dunque nei due passaggi sopra descritti si traducono i due momenti principali di indagine per l’addebito della responsabilità dell’ente, vieppiù nel caso della società unipersonale, sembra lecito, a latere e sulla scorta del ragionamento della Corte, domandarsi quali siano le categorie giuridiche cui poter fare appello, per qualificare i differenti elementi sopra descritti, anche e soprattutto per non incorrere in ragionamenti tautologici ovvero in errori derivanti da erronee deduzioni.
Da una parte è certamente il caso di chiarire cosa debba intendersi, all’esito di un accertamento condotto con esito negativo in merito alla richiamata autonomia dell’ente rispetto alla posizione del singolo socio, con l’affermazione che la società unipersonale, pur essendo un soggetto metaindividuale, debba ritenersi “in realtà” una ditta individuale.
Se infatti il presupposto per qualificarsi destinatari della disciplina in commento è proprio quello di essere autonomi soggetti di diritto, un accertamento siffatto potrebbe paradossalmente minare il presupposto stesso dell’indagine, finendo per confondere i due momenti evidenziati dalla Corte, distinti invero solo in apparenza.
Dall’altra, chiarire, in che termini si debba guardare all’accertamento di detta autonomia, ove il presupposto per l’attribuzione della soggettività giuridica ad un ente e segnatamente ad una società, debba essere ricondotto proprio all’individuazione e al riconoscimento di un centro autonomo di imputazione di interessi, per definizione distinti, sebbene affini, rispetto a quelli dei soci: in tal senso si potrebbe erroneamente ritenere detto requisito automaticamente integrato, poiché in caso contrario se ne potrebbe derivare di non trovarsi di fronte ad un soggetto di diritto autonomo, facendone per l’effetto discendere tout court l’inapplicabilità della disciplina in parola.
Le potenziali antinomie esposte ai punti precedenti si basano invero sulla sovrapposizione e l’utilizzo ambiguo di termini e categorie giuridiche differenti per descrivere i passaggi nel ragionamento proposto dalla Suprema Corte.
A parere di chi scrive, un tentativo per chiarire ulteriormente il discorso può essere condotto valorizzando la differenza tra concetti quali soggettività giuridica e capacità giuridica da una parte e titolarità di situazioni giuridiche soggettive dall’altra.
Preliminarmente corre l’obbligo di sottolineare come la società unipersonale, pur nella sua declinazione più semplice, sebbene certamente costituisca uno strumento organizzativo per l’esercizio in forma individuale dell’attività di impresa, con il beneficio della limitazione della responsabilità, a tanto non può essere semplicemente ridotta.
Tra il socio/amministratore e l’ente partecipato e amministrato permane, in ogni caso, uno scarto irriducibile, che deriva proprio dal riconoscimento alla società unipersonale di una soggettività giuridica autonoma.
Ma cosa deve intendersi per riconoscimento di una soggettività giuridica autonoma?
Il riconoscimento di un autonomo soggetto di diritto, e dunque di una soggettività giuridica in capo all’ente è una operazione intimamente connessa al riconoscimento di una capacità giuridica, concetto normativo che esprime l’attitudine astratta e potenziale a essere parte di situazioni giuridiche soggettive, in quanto tale, espressione di una tensione del soggetto verso un’utilità per sé conseguibile (i.e. interesse), non vincolata o meglio correlata ad alcuna specifica fattispecie.
In tal senso deve intendersi la differenza con la nozione di titolarità: quest’ultima individua invero la posizione di un soggetto in rapporto ad una specifica situazione soggettiva. Allo stesso modo devono intendersi i due momenti sopra richiamati, distinti idealmente, come si distinguono i predetti concetti.
La ricognizione di una soggettività giuridica autonoma costituisce un presupposto astratto e potenziale, non correlato ad alcuna fattispecie concreta in particolare, come una sorta di categoria a priori che prenda forma di volta in volta in ragione delle specifiche situazioni delle quali l’ente possa dirsi titolare e che costituirà indefettibile presupposto per un’indagine concreta circa la sussistenza delle condizioni di addebito della responsabilità. Tali sono invece, tra le altre, le circostanze che debbono essere oggetto di accertamento, e relative all’esistenza di un interesse almeno parzialmente riconducibile all’ente, che, in caso di riscontro negativo, ne determineranno la “riqualificazione” alla stregua di quello perseguibile da parte di una ditta individuale. Tale riqualificazione, tuttavia, non dovrà essere apprezzata quale modificazione o disvelamento della reale natura delle realtà giuridiche in gioco, ma dovrà essere interpretata semplicemente come assenza di qualsivoglia relazione di titolarità tra gli interessi perseguiti nella progressione criminosa e la posizione dell’ente, che resterà comunque autonoma.
Conclusione
In conclusione, dunque, è possibile riassumere come il percorso argomentativo della Suprema Corte valorizzi l’autonomia soggettiva dell’ente come presupposto per l’applicazione della normativa in parola, dirimendo in tal senso qualsiasi perplessità, ma lasciando cionondimeno spazio per una concreta indagine sull’esistenza di un interesse proprio, che tenda ad una qualche utilità che ricada nella sua sfera giuridica individuale, distinta da quella della persona fisica autrice del reato presupposto, quale condizione per l’applicazione della norma. L’eventuale assenza di un interesse autonomo dell’ente finalisticamente collegato alla condotta presupposta, dovrebbe dunque portare, in maniera affine a quanto accade nel caso della ditta individuale, ove però tale circostanza è riscontrabile in re ipsa per la totale assenza di un autonomo soggetto di diritto distinto dall’agente, ad escludere l’esistenza di un interesse specifico dell’ente, al quale per tale ragione non potrà essere addebitata alcuna responsabilità, senza che però tale convergenza possa determinare, in termini sostanziali, una riqualificazione dell’ente in ditta individuale.
- Cass. pen., Sez. VI, 15 febbraio 2021 (dep. 6 dicembre 2021), n. 45100, Pres. Fidelbo, –Est. e Rel. Silvestri. ↩︎
- Si riporta l’articolo di interesse:
Art. 2 Responsabilità delle persone giuridiche
Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie, secondo i propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche in caso di corruzione di un pubblico ufficiale straniero. ↩︎ - Corte Cost. Sent. n. 218 del 2014, Cass. Sez. VI, n. 2251 del 05/10/2010, Cass. Sez. Unite, n. 10561 del 30/01/2014. ↩︎


