Privacy e “quarto potere”: principi applicabili e casi pratici – seconda parte

di Giulia Bontempini e Stefano-Francesco Zuliani

Nello scorso articolo abbiamo analizzato il corpus normativo al quale attingere nell’analisi del bilanciamento tra i contrapposti diritti di libertà di stampa e di riservatezza. Nel presente e nel prossimo articolo andremo invece ad approfondire i principi da applicare nel trattamento dei dati personali in ambito giornalistico.

Principio di liceità, correttezza e trasparenza

Così come sancito nella c.d. “sentenza decalogo”1, l’esercizio del diritto di cronaca è lecito quando concorrono: i. l’utilità sociale dell’informazione, ii. la verità dei fatti esposti, iii. la forma “civile” dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione. In difetto di dette condizioni “l’esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato“. L’esposizione non è civile quando, eccedendo lo scopo informativo, calpesta la dignità cui ogni persona, indipendentemente dalla colpa ad essa attribuibile, ha sempre diritto, nonché quando non è improntata a leale chiarezza, lasciando intendere al lettore ben oltre -o il contrario- di quanto esposto. È il caso del c.d. “sottinteso sapiente”, cioè l’utilizzo di determinate espressioni con la consapevolezza che verranno intese dai lettori, per le ragioni più svariate, in maniera differente -se non addirittura contraria- rispetto al loro significato letterale e con un risultato finale sempre fortemente sfavorevole, talvolta offensivo, per l’interessato. Un esempio ne è l’uso di parole positive virgolettate con l’evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi. L’esposizione può non essere civile anche in presenza di giudizi apparentemente espressi in forma generale ed astratta e come tali ineccepibili (come ad esempio, l’affermazione “il furto è sempre da condannare”) ma che invece, per il contesto in cui sono inseriti, si rivolgono indubbiamente a persone ben determinate. Altri esempi sono l’utilizzo di toni sproporzionatamente scandalizzati e sdegnati, ovvero di insinuazioni più o meno velate (es: “non si può escludere che…”).
I requisiti della verità dei fatti narrati, della forma civile della loro esposizione e della loro valutazione, nonché la sussistenza di un pubblico interesse alla conoscenza della notizia, sono tra loro strettamente connessi in composizione variabile, a seconda che si eserciti un diritto di cronaca o un diritto di critica giornalistica. Nella cronaca assume carattere determinante la verità dei fatti narrati, mentre nella critica è centrale la rilevanza sociale dell’argomento e la correttezza delle espressioni utilizzate. Il diritto di critica si distingue infatti dal diritto di cronaca per consistere nell’espressione di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica, ma che ha, per sua natura, carattere congetturale e soggettivo.2
Il principio di correttezza non si applica solo alla raccolta della notizia, ma anche a tutti i trattamenti successivi. Come specificato in passato dal Garante, nel giudicare il caso della diffusione di un fuori onda, “i responsabili della trasmissione, in applicazione del principio di correttezza che come si è detto riguarda anche le fasi successive alla raccolta delle notizie, avrebbero dovuto astenersi dal diffondere la registrazione, nonostante lo sfondo satirico nel quale essa è stata inserita, e quanto meno avrebbero dovuto darne tempestiva notizia all’interessato ponendolo nella condizione di esprimere tempestivamente il proprio punto di vista e, se del caso, di opporsi all’ulteriore trattamento”.3
Il principio costituzionale di pari dignità sociale ed eguaglianza davanti alla legge “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”4 è confermato dalle Regole Deontologiche ed esteso non solo ai cittadini ma a tutte le persone che indipendentemente dalla loro “razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali” non devono essere discriminate ma rispettate dal giornalista nell’esercizio del diritto-dovere di cronaca5.
Come già descritto in queste pagine6 7, i dati personali non possono essere trasferiti all’esterno dello Spazio Economico Europeo, salvo che non vengano adottate specifiche garanzie. Fanno eccezione8 i dati trasferiti per finalità di cronaca. Non rientrano invece in questa deroga tutti gli altri dati gestiti da un editore di quotidiani, come ad esempio i dati amministrativi o degli abbonati.

Limitazione della finalità

Il giornalista nell’esercizio della professione non può prescindere dal valutare la finalità per la quale si stanno trattando le notizie lecitamente detenute nell’archivio della redazione. La normativa infatti non tutela la “professione giornalistica” nel senso più ampio del termine, che può essere esercitata anche scrivendo un libro di interesse di tipo storico o sociale, bensì il solo diritto di cronaca. Ricordando che etimologicamente la parola “cronaca” deriva dal greco χρονικά “annali, cronache” (neutro plurale di χρονικός “che riguarda il tempo”), il relativo diritto è collegato al contesto temporale corrente, pertanto per il suo legittimo esercizio non è sufficiente la sussistenza del requisito dell’interesse pubblico sul fatto narrato ma è necessaria anche l’attualità della notizia per il “giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata“9.  La giurisprudenza di legittimità in ambito penale ha chiarito la differenza tra cronaca e storia: la prima presuppone l’immediatezza della notizia, riconoscendo l’interesse pubblico alla tempestività dell’informazione seppur parziale, senza però anteporre l’esigenza di velocità all’accuratezza della verifica sulla verità della notizia e sulla bontà della fonte dalla quale si è appresa. La storia, invece, ha ad oggetto fatti o comportamenti distanti nel tempo, e, venendo meno il requisito di tempestività, non giustifica eventuali sacrifici di accuratezza della verifica. È comunque pacifico che nessuna storia raccontata può essere del tutto imparziale, essendo operazione soggettiva anche la semplice operazione di connessione dei dati10 11.       
La riproposizione di una notizia contenente i nominativi delle persone coinvolte a distanza di tempo è lecita solo se avviene nell’ambito della tutela offerta dal diritto di cronaca, cioè quando ciò che è recentemente accaduto trova un diretto collegamento con le passate vicende, generando un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione e rinnovandone così l’attualità. In caso contrario, si avrebbe un pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un’illecita lesione del diritto alla riservatezza.12 È il caso di una sentenza di grado superiore che introduca fattori nuovi: una scarcerazione, un’azione compiuta dal soggetto o una sua candidatura politica. In assenza di collegamenti recenti la base giuridica del trattamento è la rievocazione storica, che in quanto tale gode di tutela inferiore rispetto al diritto di cronaca: se può esistere un interesse al fatto, nessuna utilità si può avere dai nomi in quanto dettaglio senza valore aggiunto per il dibattito. “Giornali e tv (..) non hanno il diritto di bloccare l’identità di una persona a episodi di anni e anni fa. Soprattutto (..) se si tratta di persone non protagoniste principali dei fatti”13 14. Un’eccezione a questo principio generale si può trovare nei casi di cronaca riportanti nominativi di persone che hanno esercitato un ruolo fondamentale in quel periodo o che sono diventati noti successivamente.
Un esempio estremamente esemplificativo di questo principio è stato un articolo relativo ad un uxoricida reo confesso apparso in una rubrica settimanale rievocativa del quotidiano “L’Unione Sarda”15. Senza nessun collegamento con gli avvenimenti del momento, in tale rubrica si andavano a rievocare eclatanti omicidi del passato particolarmente efferati, sui quali l’opinione pubblica locale si era a lungo confrontata (il caso in questione avvenne 27 anni prima dell’articolo). Condannando la rinnovata e ingiustificata “gogna mediatica” la Cassazione, dopo attenta disamina interlocutoria16, sentenziò che “in tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all’oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall’art. 21 Cost. – ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale)“.17
Differente ed altrettanto esemplificativa l’ipotesi in cui il protagonista della vicenda ricopra ancora ruoli pubblici al momento della redazione dell’articolo rievocativo. È il caso dell’articolo apparso su “La Repubblica” nel 2007 in cui, riferendosi a Vittorio Emanuele di Savoia, lo si indicò come “quello che usò con disinvoltura il fucile all’ Isola di Cavallo, uccidendo un uomo”18. La Cassazione assolse giornalista e Direttore sia dall’ipotesi di reato 595 c.p. (diffamazione) che 57 c.p. (reati commessi col mezzo della stampa periodica) in quanto “il diritto all’oblio sulle proprie vicende personali, che fa capo ad ogni persona, si deve confrontare, invero, col diritto della collettività ad essere informata e aggiornata sui fatti da cui dipende la formazione dei propri convincimenti, anche quando da essa derivi discredito alla persona che è titolare di quel diritto, sicché non può dolersi Savoia della riesumazione di un fatto certamente idoneo alla formazione della pubblica opinione”19.
Il principio di liceità potrebbe essere messo in discussione anche in caso di automatismi di pubblicazione, soprattutto se legati a motori di ricerca semantici.  
In alcuni siti web di informazione sono presenti, all’interno delle pagine di dettaglio articolo, richiami ad altri contenuti intitolati “Potrebbe interessarti anche”. In taluni casi questi richiami vengono popolati automaticamente sulla base dei contenuti precedentemente visualizzati e pertanto potrebbero ricadere sotto il tema della profilazione. In altre situazioni le raccomandazioni vengono effettuate manualmente dalla redazione, spesso collegando tra loro articoli inerenti alla medesima vicenda, rientrando così nell’ambito del diritto di cronaca. In altri casi, infine, le raccomandazioni vengono generate da un motore di ricerca informatico in grado, con varie tecniche, di restituire automaticamente gli articoli dell’archivio del sito semanticamente più vicini al contenuto che si sta leggendo. Secondo alcuni modelli un articolo giornalistico può essere rappresentato matematicamente come un vettore multidimensionale composto dalle parole in esso contenute adeguatamente filtrate dalle stop-words (le parole comuni in qualunque genere di testo), standardizzate attraverso algoritmi di lemmizzazione e stemmizzazione (per ridurre le parole alla loro comune radice grammaticale) e pesate con tecniche tipo tf-idf (term frequency–inverse document frequency, la ricorrenza di una parola in un testo specifico rispetto agli altri articoli indicizzati). A questo punto possono essere considerati “vicini” tutti gli articoli aventi i relativi vettori rappresentativi che abbiano modulo della distanza inferiore ad una soglia fissata.20 21 La generazione dei contenuti correlati in quest’ultimo caso è quindi completamente automatica e avviene senza l’intervento della redazione o del reparto tecnico, se non nella configurazione iniziale dell’algoritmo. Semplificando, la logica è la seguente: se in un dato momento il lettore sta visualizzando un articolo sulla schiusa delle uova di cigno nel laghetto del parco cittadino, il sistema gli riproporrà automaticamente altri articoli sulla schiusa delle uova di uccelli acquatici. Dal punto di vista del bilanciamento dei diritti appare chiaro che fino a quando questo servizio è attivo su sezioni “leggere”, quali cucina, gossip, animali, etc., in genere non dovrebbero esserci problematiche in merito ai risultati della ricerca, mentre potrebbero insorgere dei dubbi sulla liceità del trattamento nel caso dell’estensione di questa funzionalità a tutti gli articoli di un sito web di un quotidiano, con particolare attenzione a quanto potrebbe avvenire nei pezzi di cronaca nera e giudiziaria. In caso di pubblicazione infatti ad esempio di una “ultim’ora” inerente a un arresto per droga, non può essere escluso a priori che l’automatismo non decida che gli articoli semanticamente più simili siano altri articoli magari anche molto datati riportanti notizie di emeriti sconosciuti arrestati in circostanze similari per lo stesso motivo. È pertanto opportuno chiedersi se questo trattamento possa essere considerato lecito o se debba essere considerato riproposizione di informazioni personali a distanza di tempo, non contestualizzate, non collegate a fatto attuale e quindi “gogna mediatica”. Inoltre gli algoritmi dei motori di ricerca semantici non sono (ancora) in grado di individuare automaticamente le evoluzioni di una notizia, in quanto spesso semanticamente vettorialmente non vicine: la vicenda giudiziaria potrebbe ad esempio aver avuto esiti favorevoli all’imputato comportando quindi anche l’inesattezza della notizia per suo mancato aggiornamento.
Problematiche analoghe potrebbero essere generate da un box di ricerca liberamente consultabile sul sito web in grado di restituire risultati estratti dal motore di ricerca semantico e ordinati in base alla pertinenza del contenuto rispetto al testo ricercato, escludendo pertanto il fattore temporale. In questo secondo caso se un utente cercasse “arresti per droga a Verona” potrebbe avere come risultato la notizia dell’arresto ma non la successiva notizia dell’assoluzione in quanto semanticamente dissimile dalla ricerca effettuata. Trattandosi però in questo caso di una ricerca specifica, le notizie estratte saranno generate dall’interazione diretta con il motore di ricerca e non di una passiva lettura. Ciò è rilevante perché il risultato della ricerca può dipendere dal criterio utilizzato dall’utente e non solo da un’impostazione dello strumento e quindi da una volontà riconducibile all’editore. Pertanto l’utente è consapevole che si tratta di un evento temporalmente collocato nel passato rispetto al quale è lecito aspettarsi un’evoluzione.
Nell’esercizio della sua professione il giornalista potrebbe trovarsi nella situazione di dover utilizzare come base giuridica del trattamento anche la “ricerca scientifica”, anch’esso un diritto di rango costituzionale22 23, col conseguente rischio di un conflitto con i diritti anch’essi di pari rango in materia di tutela della privacy.
Un’“opera scientifica” è una manifestazione del pensiero finalizzata all’arricchimento del campo del sapere. La sua protezione attiene esclusivamente alla forma espressiva dell’opera e non allo sfruttamento economico del contenuto intellettuale degli insegnamenti che da essa possono trarsi in quanto la verità scientifica, nel momento in cui si rivela, diventa bene comune.24              
La ricerca scientifica, legittima manifestazione del pensiero, si ispira ai criteri di utilità sociale, deve essere motivata, senza eccedere il principio della continenza, che non solo impone una compostezza nel linguaggio, ma anche di non divulgare informazioni non strettamente necessarie per l’appagamento del pubblico interesse.25           
La natura scientifica della ricerca non ricadendo sotto l’art. 21 della Costituzione può in taluni casi sottrarsi al parametro della verifica oggettiva dei fatti narrati e al rispetto della reputazione altrui quando l’esposizione sia finalizzata alla manifestazione di un dissenso ragionato e non rappresenti una mera aggressione gratuita e distruttiva dell’onere del soggetto interessato.26
Talvolta infine il giornalismo può scivolare nella satira27, intesa come critica esercitata in forma sarcastica ed ironica. Il contenuto tipico del messaggio satirico è lo sbeffeggiamento del suo destinatario, spesso rappresentato da un personaggio importante e “intoccabile” nell’immaginario comune, messo alla berlina in una dimensione grottesca in modo da esaltarne i difetti e abbassarlo democraticamente allo stesso livello di un plebeo. La satira trova la sua collocazione naturale nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero28 e dell’arte29, pertanto il requisito della verità non è prerequisito per il suo esercizio, mentre all’opposto deve sempre esservi una sua palese inverosimiglianza. Deve inoltre sussistere un nesso di coerenza casuale tra la dimensione pubblica del personaggio (es: il suo comportamento in pubblico, i suoi tic, la sua mimica, le sue fattezze fisiche, etc.) e l’espressione artistica della satira, che la mescola, interpreta, enfatizza, distorce.  
In ogni caso anche la satira incontra il limite del rispetto dei diritti fondamentali della persona30: entrando in conflitto con i diritti costituzionali dell’onore, del decoro e della reputazione, rimangono ad essa opponibili i limiti dell’interesse pubblico e della continenza, che risultano violati in caso di aggressione gratuita, insultante e volgare che non rispetti i valori fondamentali della persona colpendone senza ragione la figura morale.31 Tali principi si applicano anche alle vignette e alle caricature, intese come una dichiarata, consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte32.

Minimizzazione dei dati: essenzialità dell’informazione e interesse pubblico

Il principio di minimizzazione dei dati si ritrova in quello di “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” citato all’art. 137 del Codice e dettagliato nelle Regole Deontologiche. “Solo restando ancorati a tale principio è possibile informare correttamente l’opinione pubblica garantendo, al tempo stesso, la protezione della sfera provata delle persone, soprattutto dei più deboli”33.
Gli articoli di cronaca possono riportare solo i dati personali delle persone direttamente coinvolte e non anche dei loro congiunti o di altri soggetti non interessati ai fatti, i quali devono godere dell’anonimato34. Sul punto è intervenuto di recente il Garante ribadendo che, “nel riferire fatti di cronaca, il giornalista deve evitare di riportare informazioni eccedenti che possano ledere la riservatezza delle persone, tanto più se minori”35. Nel caso in esame vennero descritti aspetti della vita intima di una donna defunta, quali il suo indirizzo di residenza, ove alla sua morte viveva ancora la sua famiglia, e l’esistenza di una sua relazione con la persona indagata del suo decesso. Inoltre, “la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. (..) La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”. 36
Il vincolo dettato dalle Regole Deontologiche è ancora più stringente di quello imposto dalla normativa nazionale, in quanto l’“interesse pubblico” deve essere “rilevante”, traducendo il concetto di “essenzialità” con quello di “indispensabilità”, senza scivolare nell’”accanimento informativo”37. In ogni caso, anche se in generale si può affermare che sono essenziali i dati che consentono di apprezzare “l’originalità del fatto”, “i modi particolari in cui è avvenuto” o “la qualificazione dei protagonisti” e che ogni dato personale pubblicato deve rispondere a tale requisito, l’effettiva essenzialità di ogni singolo dato non può essere definita con regole generali, ma è strettamente funzione del caso particolare. Naturalmente non essendo questo un processo decisionale guidato da un algoritmo deterministico gode di un certo margine di discrezionalità, affidato alla responsabilità del giornalista che dovrà valutare caso per caso la possibilità di poter utilizzare in modo lecito le informazioni raccolte e quindi la possibilità di poterle diffondere secondo i parametri di bilanciamento tra il diritto di privacy e il diritto di cronaca. In considerazione del fatto che la responsabilità dell’articolo è del giornalista che l’ha firmato (e del Direttore Responsabile, ove presente) in caso di contenzioso l’onere di dimostrare e documentare l’indispensabilità dei dati personali in esso contenuti spetta a questi ultimi. Sotto questo aspetto, è pertanto consigliabile, nei casi dubbi, di ricorrere alle note alternative giornalistiche identificative di natura temporale (es: “nei giorni scorsi”, “recentemente”), geografica (es: “residente nella provincia provincia”), professionale (es: “un noto professionista”), identificativa (es: iniziali, nomi di fantasia), descrittiva (es: “beni”), estimative (es: “di ingente valore”).

I dati resi pubblici

Talvolta il fatto che determinati dati vengano resi pubblici da parte dell’interessato ne rende lecita la relativa pubblicazione.
La normativa sancisce che “è vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”38 salvo quando “il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato”39. Per finalità giornalistiche “possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico”40, ad eccezione del diritto di rettifica in quanto “in relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.”41             
I profili social pubblici sono considerati “luoghi” dove l’interessato comunica con l’esterno, pertanto un post su un social viene rappresenta un “dato reso pubblico dall’interessato”. Non è rilevante che i fatti siano noti a tutti, essendo sufficiente che siano stati resi noti dall’interessato. A titolo meramente esemplificativo, all’indomani del famoso omicidio di Meredith Kercher a Perugia nel 2007, su tutti i maggiori siti web nazionali vennero lecitamente pubblicate, tra le moltissime postate dalla Kercher, quasi esclusivamente fotografie più festaiole ed estreme della studentessa Amanda Knox42, poi assolta dall’accusa di omicidio, come a volerne evidenziare l’aspetto meno affidabile in linea con l’allora ipotesi investigativa. Come monito non si possono non ricordare i vari avvertimenti contenuti nelle campagne di sensibilizzazione che si sono succedute negli anni43 e citare Edward Snowden: “affermare che non si è interessati al diritto alla privacy perché non si ha nulla da nascondere è come dire che non si è interessati alla libertà di parola perché non si ha nulla da dire”.
Nel settore dell’editoria, soprattutto locale, un peculiare ambito di applicazione di dati religiosi resi pubblici sono gli annunci funebri che possono apparire a pagamento in alcuni quotidiani, dove i familiari più stretti rendono pubblica la Fede religiosa del defunto indicando il luogo delle esequie e inserendo nell’annuncio simboli religiosi. Sicuramente più gioiosi sono le similari, seppur più rade, inserzioni effettuate in occasione di matrimoni, cresime e prime Comunioni.
In alcuni quotidiani locali al termine dell’anno scolastico è tradizione pubblicare l’elenco degli studenti maggiormente meritevoli, riportando sul giornale l’esito degli scrutini, dato esposto al pubblico nelle bacheche delle scuole e online esclusivamente attraverso lo strumento del registro elettronico44 45. In alcuni casi tradizionalmente è l’istituto a comunicare i voti, in altri i voti sono raccolti manualmente. “A differenza delle tradizionali forme di pubblicità degli scrutini – che oltre ad avere una base normativa consentono la tutela dei dati personali dei ragazzi – la pubblicazione online dei voti costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, e non coerente con la più recente normativa sulla privacy. (..) Una volta esposti, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all’ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi.”46    
Pertanto, pur con differenti intensità, la pubblicazione cartacea o online rappresenta sempre diffusione di dati secondo la normativa; ne consegue che gli Editori dovranno raccogliere preventivamente le liberatorie degli alunni o dei loro tutori, limitandosi cautelativamente alla mera pubblicazione dei voti elevati.
Da evidenziare infine che il trattamento dei dati resi pubblici è concesso solo per finalità giornalistiche e non per altri scopi, quali ad esempio il marketing. Come più volte ricordato dal Garante, infatti, “senza il consenso preventivo -come costantemente ribadito dal Garante a partire dal provvedimento generale sullo spamming del 29 maggio 2003 (doc. web n. 29840) – non è possibile inviare comunicazioni promozionali con i predetti strumenti neanche nel caso in cui i dati personali siano tratti da registri pubblici, elenchi, siti web atti o documenti conosciuti o conoscibili da chiunque”.47      

Gli “User generated contents“

Talvolta sono i lettori stessi a comunicare dati personali alle Redazioni, quasi sempre in assenza di qualsivoglia contratto di collaborazione. È il caso del “citizen journalism” e degli “user generated contents” (UGC), caricati su appositi form online o mandati a indirizzi email o WhatsApp dedicati. In questo caso si ricade in un rapporto contrattuale nel quale il lettore, presa visione delle privacy policy, accetta le condizioni contrattuali presenti sul sito web contenenti garanzie sulla titolarità dei contenuti, cessioni di diritti e manleve del caso. Un dubbio potrebbe sorgere in merito alla forma dell’accettazione delle condizioni generali di contratto, in quanto è evidente che l’invio via WhatsApp o email non implica automaticamente la loro presa visione. A riguardo viene in aiuto l’art. 1341 c.c. laddove prevede che, salvo per la presenza delle clausole vessatorie per le quali è prevista l’approvazione esplicita per iscritto, “le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza”. Conseguentemente sarà sufficiente dimostrare di aver adeguatamente pubblicizzato le condizioni contrattuali rendendole conoscibili ad un utente di media diligenza, che presumibilmente approcciandosi al servizio, avrà avuto cura di prendere visione delle pagine del sito che ne descrivono condizioni e modalità di funzionamento. Per mero scrupolo si potrebbe ipotizzare di prevedere una risposta automatica che ricordi all’utente, seppur a posteriori, dove può trovare le condizioni aggiornate da consultare.

Accesso agli atti

Nello svolgere la propria attività il giornalista potrebbe incorrere nella necessità di accedere a documenti pubblici. Preso atto che non esistono deroghe per diritto di cronaca, il giornalista, così come chiunque altro, per l’accesso ai dati pubblici deve essere portatore di un interesse specifico, qualificato, rilevante e concreto in relazione ad una determinata indagine, secondo la normativa vigente48 49 50. D’altra parte, come specificato anche dal Garante in un Provvedimento del 2004, “non hanno inciso in modo restrittivo sulla normativa posta a salvaguardia della trasparenza amministrativa e che, quindi, la disciplina sulla tutela dei dati personali non può essere in quanto tale invocata strumentalmente per negare l’accesso ai documenti” 51, fatto comunque salvo il peculiare livello di tutela assicurato ai dati c.d. “sensibili”.     
Per accedere ad un documento bisogna dimostrare la necessità di doverne disporre per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante e concreto. Vi sono al riguardo alcune aperture della giurisprudenza amministrativa che ritiene legittimato all’accesso anche chi intende esercitare al riguardo il diritto di cronaca52, ma il punto non è pacifico.
L’articolo prosegue sul prossimo numero con una disamina del principio di minimizzazione applicato ai c.d. “dati sensibili”, per poi proseguire con l’analisi della corretta applicazione in ambito giornalistico dei principi di esattezza, di limitazione della conservazione, di integrità e riservatezza.

  1. Corte cass. I civ. n. 5259 del 18/10/1984. ↩︎
  2. cfr., tra le tante, Sez. 3^, sent. n. 8963 del 29/8/1990, sent. n. 23366 del 15/12/2004 e sent. n. 2271 del 4/2/2005. ↩︎
  3. GPDP Attività giornalistica – Diritto di cronaca – 22 luglio 1998 [39813] https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/39813 . ↩︎
  4. Costituzione, art. 3. ↩︎
  5. Regole Deontologiche Art. 9. Tutela del diritto alla non discriminazione.
    1. Nell’esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali. ↩︎
  6. “Il trasferimento dei dati extra UE e i principi del GDPR” di Anna Maria Carbone in “Compliance”, giugno 2021 – n. 1, ISSN 2784-8213, Editore: SEAC S.p.A. ↩︎
  7. “Dalla sentenza Schrems II al Provvedimento BayLDA su Mailchimp: il problema aperto del trasferimento dei dati personali verso gli USA” di Giulia Bontempini e Stefano-Francesco Zuliani in “Compliance”, luglio 2021 – n. 2, ISSN 2784-8213, Editore: SEAC S.p.A. ↩︎
  8. D.lgs 196/2003 Art. 137 2. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni relative: (..) b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento. ↩︎
  9. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3679 del 09/04/1998, Rv. 514405 – 01. ↩︎
  10. Cass. Sez. 1, n. 13941 del 08/01/2015 – dep. 02/04/2015, P.C. in proc. Ciconte, Rv. 26306401. ↩︎
  11. Cass. 6784/16. ↩︎
  12. Cassazione civile, sez. III, sentenza 26 giugno 2013, n. 16111. ↩︎
  13. GPDP: Privacy e televisione: quando si ha il diritto di non ricomparire in tv https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1148620 . ↩︎
  14. GPDP Attività giornalistica – Privacy e televisione: quando si ha il diritto di non ricomparire in tv – 7 luglio 2005 [1148642] https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1148642 ↩︎
  15. https://www.unionesarda.it/ . ↩︎
  16. Cassazione civile, III sez. civile ordinanza interlocutoria 05/11/2018, n. 28084 https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2019/03/sentenza-ok.pdf . ↩︎
  17. Cass. Sezioni Unite civili, sentenza n. 19681 del 22/07/2019 https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7Bfe6c01b9-249b-4820-802a-73c7419453e4%7D_cassazione-sezioni-unite-civili-sentenza-19681-2019.pdf. ↩︎
  18. MAURIZIO CROSETTI, 13/10/2007, La Repubblica “Inchini, auguri e ospiti illustri a Venaria la rivincita dei Savoia” https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/10/13/inchini-auguri-ospiti-illustri-venaria-la-rivincita.html . ↩︎
  19. Cassazione penale, sez. V, sentenza 03/08/2017 n° 38747 https://www.altalex.com/~/media/Altalex/allegati/2017/allegati-free/cassazione-penale-38747-2017%20pdf.pdf . ↩︎
  20. Cristani, M., Manzato, M., Scannapieco, S., Tomazzoli, C., Zuliani, S.-F. Automatic Clustering of User Communities: A System Architecture (2019) Smart Innovation, Systems and Technologies, 148, pp. 69-80. ↩︎
  21. Cristani, M., Tomazzoli, C., Zorzi, M. Automatic generation of dictionaries: The journalistic lexicon case (2019) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 11606 LNAI, pp. 744-752. ↩︎
  22. Cost. Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. ↩︎
  23. Cost. Art. 33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità`, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. ↩︎
  24. Trib. Roma, 11 gennaio 2004, in Foro it., Rep., 2006, voce Diritti d’autore, n. 104. ↩︎
  25. Cass. civ., sez. I, 6 aprile 1993, n. 4109, in Dir. informazione e informatica, 1993, 1087. ↩︎
  26. Cass. civ., sez. III, 7 gennaio 2011, n. 265, in Giur. it., 2011, 2541, nota Rufo Spina. ↩︎
  27. Si veda, sul tema http://www.difesadellinformazione.com/57/il-diritto-di-satira/ ↩︎
  28. Trib. Milano, 7 settembre 2004, in Danno e resp., 2005, 1010, nota Chiarolla. ↩︎
  29. Cost. art. 33 L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. (..) ↩︎
  30. Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2007, n. 23314, in Corriere giur., 2008, 945, nota Fittipaldi. ↩︎
  31. Trib. Piacenza, 26 maggio 2009, in Giur. merito, 2010, 88, nota Fittipaldi. ↩︎
  32. Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008, in Giust. civ., 2008, I, 1627. ↩︎
  33. Luigi Contu, Direttore dell’Agenzia ANSA in 25 anni di Privacy in Italia https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9757728 ↩︎
  34. Regole Deontologiche Art. 5. Diritto all’informazione e dati personali
    1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all´informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell´essenzialità dell´informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
    2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela. ↩︎
  35. GPDP Provvedimento dell’11 marzo 2021 [9577017] https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9577017 ↩︎
  36. Regole Deontologiche Art. 6. Essenzialità dell´informazione
    1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l´informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell´originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
    2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
    3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti. ↩︎
  37. La Repubblica 01/09/1997 ‘E’ accanimento informativo’ https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1997/09/01/accanimento-informativo.html  ↩︎
  38. GDPR, art. 9.1 ↩︎
  39. GDPR art. 9.2.e ↩︎
  40. D.lgs 196/2003 Art. 137.3 ↩︎
  41. Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica Art. 5.2 ↩︎
  42. Es: Amanda Knox, le foto online https://www.corriere.it/gallery/Cronache/vuoto.shtml?2007/11_Novembre/perugia/3&1 ↩︎
  43. Tra le tante: Posta con la testa (2011, Sicurinrete.it) https://www.youtube.com/watch?v=hWIXotxK6Jo ; Su Internet è per sempre (2015, Pepita Onlus) https://www.youtube.com/watch?v=3fTvxNL7bW8 ; Se lo condividi non è più tuo (2016, Pepita Onlus) https://www.youtube.com/watch?v=eDkrOLKhj1g ↩︎
  44. Circolare ministeriale 9168 del 09/06/2020 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-9168-del-9-giugno-2020 ↩︎
  45. Per approfondimenti: Tempo di scrutini: come pubblicare gli esiti scolastici nel rispetto della privacy https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/tempo-di-scrutini-come-pubblicare-gli-esiti-scolastici-nel-rispetto-della-privacy/ ↩︎
  46. GPDP Scuola: Privacy, pubblicazione voti online è invasiva Ammissione non sull’albo ma in piattaforme che evitino rischi https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9367295 ↩︎
  47. GPDP Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam – 4 luglio 2013 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2542348 ↩︎
  48. L. 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ↩︎
  49. Accesso civico Art. 5, D.Lgs. 33/2013 ↩︎
  50. L. 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (Legge Madia) ↩︎
  51. Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti – 6 maggio 2004 [1007634] https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1007634 ↩︎
  52. cfr. anche Cons. di Stato n. 570/1996 e Cons. di Stato n. 99/1998 ↩︎
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