Privacy e “quarto potere”: principi applicabili e casi pratici

di Giulia Bontempini e Stefano-Francesco Zuliani

Il diritto alla libertà di parola e il contrapposto diritto alla privacy sono stati nel corso dei secoli oggetto di alterne tutele. Il primo riconoscimento di un autonomo diritto alla privacy risale a “the right to be let alone” (diritto di essere lasciato solo/indisturbato) pubblicato nel 1890 sulla “Harward Law Rewiev” dai giuristi Samuel Warren (Avvocato) e Louis Brandeis (Giudice). L’opera trattava dell’eccessiva e ingiustificata attenzione rivolta dai quotidiani locali bostoniani alla sfera personale connessa alla quotidianità degli appartenenti alla borghesia cittadina. L’impianto normativo e giurisprudenziale volto a tutelare la privacy e i dati personali delle persone fisiche trae quindi storicamente origine dall’abuso dell’esercizio del diritto-dovere di cronaca nel quale può scivolare l’attività giornalistica, talvolta irrispettosa della sfera privata e personale, e che, attraverso la divulgazione di dettagli spesso non inerenti o essenziali, può ledere i diritti legati all’intimità di dette sfere.1 In “the right to be let alone” gli Autori affermavano: “Fotografie istantanee e testate giornalistiche hanno invaso i sacri recinti della vita privata e domestica; e numerosi dispositivi meccanici minacciano di rendere buona la previsione che ‘e ciò che avrete detto all’orecchio nelle stanze più interne, sarà annunziato sui tetti’. Per anni c’è stata la sensazione che la legge debba offrire qualche rimedio alla circolazione non autorizzata dei ritratti dei privati e il male dell’invasione della privacy da parte dei giornali, a lungo sentita acutamente, è stato discusso solo di recente da un abile scrittore (..) Il pettegolezzo non è più la risorsa degli oziosi e dei viziosi, ma è diventato un mestiere, che si persegue con industria oltre che con sfrontatezza. Per soddisfare un gusto pruriginoso i dettagli dei rapporti sessuali vengono diffusi nelle colonne dei quotidiani. Per occupare gli indolenti, colonna su colonna è piena di pettegolezzi inutili, che possono essere procurati solo dall’intrusione nella cerchia domestica.”2 Probabilmente la nascita di quest’opera è stata agevolata dal fatto che in questi articoli scandalistici figurava la moglie di Samuel Warren, donna alla moda, nota ai circoli mondani della Boston del tempo e figlia di Thomas F. Bayard, senatore del Delaware, di antica famiglia democratica, già candidato alla presidenza degli Stati Uniti e prossimo alla nomina di Segretario di Stato sotto il Presidente Grover Cleveland.

Due diritti di pari rango

La Costituzione italiana riconosce e tutela sia i diritti inviolabili della persona che il diritto di cronaca. Anche se non vi è un articolo specifico che garantisca il diritto alla riservatezza, questo può essere ricavato per via interpretativa individuando la riservatezza tra i diritti inviolabili dell’uomo3, nonché dai concetti di inviolabilità della libertà personale4, del domicilio5, della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione.6 Assunto il diritto alla privacy nell’alveo della Costituzione, ha dunque una sua autonoma tutela. In conflitto con il diritto alla privacy troviamo in Costituzione anche la tutela del diritto di cronaca, garantito dal “diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, senza “autorizzazioni o censure” per la stampa7, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero.
A livello internazionale, nella Dichiarazione Universale Dei Diritti Umani8 sono presenti sia il diritto alla riservatezza9 che all’informazione10.
La “Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale”11 conclusa a Strasburgo il 28 gennaio del 1981 nell’ambito del Consiglio d’Europa, detta anche “Convenzione 108”, rappresenta il primo strumento giuridico a livello europeo sulla protezione dei dati personali, nonché l’unico trattato internazionale in questa materia a essere giuridicamente vincolante. La Convenzione tutela sia la privacy dell’individuo e il diritto al rispetto della vita privata12 che la libertà di stampa, prevedendo al contempo che “può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità”.13             
Nell’ambito della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE o “Carta di Nizza”, proclamata il 07/12/2000), recependo i principi della direttiva madre sulla Privacy 95/46/CE, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale viene sancito per la prima volta in un documento internazionale di tutela dei diritti umani. La Carta, infatti, oltre a riconoscere il più generico diritto alla vita privata14, tutela in modo specifico ed espresso anche il diritto alla protezione dei dati personali, conferendogli così piena autonomia giuridica15. In contrapposizione, nella stessa Carta è altresì presente anche il diritto alla “libertà di espressione e d’informazione”.16
Dal punto di vista giuridico vi sono pertanto due diritti, entrambi di rango costituzionale, in ipotesi di conflitto tra loro. La parità di rango non consente di ritenere, a priori ed in termini assoluti, che uno dei due prevalga sull’altro ed è pertanto necessario trovare un bilanciamento, in quanto la lesione o la limitazione di un diritto (quale esso sia) è giustificata solo nei limiti in cui essa sia strettamente funzionale al corretto esercizio di quello contrapposto. Detta valutazione andrà effettuata in relazione al concreto atteggiarsi dei diritti in contrapposizione. Nel corso degli anni questo bilanciamento ha visto alterne attuazioni, da parte di un legislatore costituito da diverse anime, mutate nel tempo.

L’impatto della giurisprudenza

Nel lungo iter evolutivo del diritto alla privacy l’opera della giurisprudenza ha avuto un ruolo fondamentale in quanto, dinnanzi all’incertezza della dottrina e al silenzio del legislatore, “ha saputo riconoscere la valenza giuridica delle esigenze di tutela della vita privata, sollecitando così il legislatore italiano ad abbandonare il suo stato di inerzia ed attivarsi al fine di garantire piena ed effettiva tutela al diritto alla privacy.”17 È interessante notare come le prime sentenze di Cassazione in Italia inerenti alla privacy siano state tutte strettamente correlate col giornalismo.    
A metà degli anni ’50 la Cassazione riteneva non sussistere il “diritto alla riservatezza” affermando che “nell’ordinamento giuridico italiano non esiste un diritto alla riservatezza, ma soltanto sono riconosciuti e tutelati, in modi diversi, singoli diritti soggettivi della persona; pertanto non è vietato comunicare, sia privatamente sia pubblicamente vicende, tanto più se immaginarie, della vita altrui, quando la conoscenza non ne sia stata ottenuta con mezzi di per se illeciti o che impongano l’obbligo del segreto”18. La causa nello specifico venne promossa dagli eredi del tenore Enrico Caruso contro la casa produttrice del film «Leggenda di una voce» ove venivano narrate, in forma romanzata, vicende relative alla giovinezza e all’inizio della carriera del cantante.   
Una posizione similare venne assunta nel 1958 dalla Corte Suprema che si trovò a giudicare la liceità di un documentario sulla strage delle Fosse Ardeatine, nel quale venivano citate le azioni compiute durante l’occupazione dall’ex questore di Roma Pietro Caruso, poi fucilato alla schiena nel 1944 per collaborazionismo, violazione della basilica di San Paolo e partecipazione alla stesura della lista di ostaggi fucilati. In quell’occasione la Corte confermò la legittima diffusione di fatti veri, seppur lesivi della reputazione e del decoro di chi li ha commessi, negando l’esistenza del supposto “diritto al segreto del disonore” 19 preteso dalla vedova, ovvero il diritto a preservare la propria dignità, anche se fittizia, contro gli attacchi della verità.
Cinque anni dopo, nel 1963, l’attrice Miria di San Servolo, nome d’arte di Maria Petacci, fece causa alla rivista “Tempo” in seguito ad alcuni articoli inerenti alla “vita intima dell’amante del Duce”, ovverosia di sua sorella maggiore Claretta Petacci. Dovendo giudicare la liceità dell’attività giornalistica, la Cassazione affermò che “sebbene non sia ammissibile il diritto tipico alla riservatezza, viola il diritto assoluto di personalità, inteso quale diritto erga omnes alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità dell’uomo come singolo, la divulgazione di notizie relative alla vita privata, in assenza di un consenso almeno implicito ed ove non sussista per la natura dell’attività svolta dalla persona e del fatto divulgato un preminente interesse pubblico di conoscenza”20.             
La Corte Suprema di Cassazione mutò il proprio orientamento sul tema solo un decennio dopo, quando,  sull’assunto dell’art. 8 della CEDU, sancì che “il nostro ordinamento riconosce il diritto alla riservatezza, che consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l’onore, la reputazione o il decoro, non sono giustificati da interessi pubblici preminenti”21. La vicenda riguardava l’ex imperatrice dell’Iran Soraya Esfandiary, che, dopo essere stata fotografata all’interno della sua abitazione privata in atteggiamenti intimi con altro uomo, aveva perso l’appannaggio garantitole dall’ex marito, l’ultimo Scià di Persia.
Se da un lato la Corte costituzionale ha statuito che “i grandi mezzi di diffusione del pensiero (nella più lata accezione, comprensiva delle notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di interesse pubblico“22 , il diritto di cronaca, tuttavia, non può essere considerato senza limiti. Questi ultimi, come vedremo più avanti, sono stati riassunti in due sentenze che costituiscono ancora oggi imprescindibile punto di riferimento nella materia in esame: la sentenza n. 8959 del 30/06/1984 delle Sezioni Unite Penali ma, ancor più, la c.d. “Sentenza decalogo” n. 5259 del 18/10/1984 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione.

L’impianto normativo oggi

Nel GDPR è stabilito che il diritto alla protezione dei dati non è un assoluto ma è un principio di civiltà da confrontare con diritti fondamentali di pari grado riconosciuti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, quali “la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione”23 e in alcuni casi può pertanto venire limitato. Il GDPR non tipizza misure e accorgimenti atti a bilanciare il diritto alla protezione dei dati personali, così come sancito all’art. 8 della Carta, con quello alla libertà di stampa, previsto all’art. 11 della medesima. Invero, con riferimento alla liceità del trattamento, specifica che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre (..) altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento”24. Inoltre, “il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione [adottando] misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra tali diritti fondamentali”25 autorizzando “esenzioni o deroghe”26.
Il Legislatore ha pertanto disciplinato il conflitto in essere tra l’art. 13727 del Codice della Privacy e i contrapposti diritti di libertà di stampa, da una parte, e di tutela dei dati personali, dall’altra, autorizzando il trattamento dei dati c.d. “sensibili e giudiziari” per finalità giornalistiche anche senza il consenso dell’interessato; al contempo ha demandato alle regole deontologiche emanate dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti i dettagli di attuazione. Nello stesso articolo viene inoltre sancito che il diritto di cronaca, ovvero il trattamento di dati personali con finalità giornalistiche, debba essere esercitato “nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona”28 restando fermi i limiti individuati a tutela dei “diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali”29. Viene specificato in particolare il rispetto “dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” ed esplicitato che “possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico”.
Pertanto nel Codice si trova il collegamento30 tra il trattamento dei dati personali e le Regole Deontologiche31, che, inserite nell’ambito dell’“Allegato A”, assumono il rango di fonte normativa e non solo deontologica, con estensione della loro applicabilità anche a fotografi, blogger e a tutti coloro che approcciano l’informazione32. Dette Regole costituiscono dunque il criterio in base al quale il Garante, il Giudice ordinario e il Consiglio di disciplina valutano la legittimità del trattamento dei dati personali effettuato per finalità giornalistica, agendo anche a tutela delle persone giuridiche laddove introducono la disciplina circa i trattamenti delle “notizie su eventi e vicende” relativi non solo a “persone” ma anche a “organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero”.33  Dal 03/02/2016 è entrato in vigore inoltre come norma deontologica il “Testo unico dei doveri del giornalista”34, nato dall’esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici afferenti all’attività giornalistica, comprese le Regole Deontologiche.
Il corpus normativo in grado di definire il bilanciamento del conflitto tra il diritto di libertà di stampa e il diritto alla riservatezza è frutto del combinato disposto di Costituzione, trattati internazionali, GDPR, Codice della Privacy, Regole deontologiche, Testo unico dei doveri del giornalista, altre norme specifiche, norme di rango superiore, numerosi provvedimenti del Garante sul tema e le sentenze della Cassazione. Peculiare notare come gli antichi greci definivano il giornalismo, con tutti i suoi diritti nonché doveri e limitazioni, utilizzando una sola parola, “parresia” (gr. παρρησία)35, usato per la prima volta nei frammenti dei Democrito36 e da Euripide nel V secolo a.C. nella tragedia Ione37. Mentre il termine “isegoria” (gr. ἰσηγορία, uguaglianza nel diritto di parola, comp. di ἴσος, uguale e ἀγορεύω, parlare) racchiudeva in sé solo il significato di libertà di parola nelle pubbliche assemblee, parresia implicava anche franchezza nell’esprimersi e quasi una necessità di parlare per poter e dover riferire la verità. Così dovrebbe essere ancora oggi: “il giornalista, che è il cronista della storia, è chiamato a ricostruire la memoria dei fatti, a lavorare per la coesione sociale, a dire la verità ad ogni costo: c’è anche una parresia, cioè un coraggio, del giornalista, sempre rispettosa, mai arrogante”38.

I principi

“Le notizie sono qualcosa che qualcuno, da qualche parte, non vorrebbe che venisse stampato. Tutto il resto è pubblicità”39. Però anche se “l’interesse pubblico sotteso al riconoscimento della libertà di informazione [può] essere senz’altro idoneo a fondare l’eventuale sacrificio dell’interesse del singolo“40, per l’attività giornalistica rimangono fermi i principi base applicabili al trattamento di dati personali sanciti all’art. 5 del GDPR, ovvero, a) liceità, correttezza e trasparenza; b) limitazione della finalità; c) minimizzazione dei dati; d) esattezza; e) limitazione della conservazione; f) integrità e riservatezza. Insieme, questi principi costituiscono i capisaldi ai quali deve sottostare il diritto di cronaca affinché il trattamento possa avvenire.
Nel prossimo articolo andremo ad analizzare l’impatto di questi princìpi sull’attività giornalistica.

  1. “Proprio il divieto di ingresso nello spazio altrui è lo snodo culturale legato alla vicenda originaria del concetto di privacy, di un ambito che appartiene solo a te e a coloro con i quali vuoi condividerlo’. È il diritto a essere lasciato da solo. La vita privata veniva quindi tutelata con la logica del recinto.” S. Rodotà, Intervista su privacy e libertà, in P. Conti (a cura di), Roma-Bari, 2005, pagg. 8-9. ↩︎
  2. WILLES, J., in Millar v. Taylor, 4 Burr. 2303, 2312 – Harvard Law Review Vol. Iv. December 15, 1890. No. 5 The Right To Privacy. ↩︎
  3. Cost. Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità`, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. ↩︎
  4. Cost. Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. ↩︎
  5. Cost. Art. 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. ↩︎
  6. Cost. Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. ↩︎
  7. Cost. Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la Legge sulla Stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. ↩︎
  8. Dichiarazione universale dei diritti umani https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/DICHIARAZIONE_diritti_umani_4lingue.pdf. ↩︎
  9. Dichiarazione universale dei diritti umani – Articolo 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. ↩︎
  10. Dichiarazione universale dei diritti umani – Articolo 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato perla propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. ↩︎
  11. Testo originale della Convenzione 108 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680078c45. ↩︎
  12. CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. ↩︎
  13. CEDU Art. 10 Libertà di espressione 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario. ↩︎
  14. Carta di Nizza – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e della vita familiare. Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. ↩︎
  15. Carta di Nizza – Articolo 8 – Protezione dei dati di carattere personale
    1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
    2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.           
    3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente. ↩︎
  16. Carta di Nizza – Articolo 11 Libertà di espressione e d’informazione 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. ↩︎
  17. Lucia Miglietti, 2014 su https://www.diritticomparati.it/profili-storico-comparativi-del-diritto-alla-privacy/. ↩︎
  18. CASSAZIONE CIVILE – 22 dicembre 1956 n. 4487; Pres. Pasquera P., Est. Avitabile, P. M. Colli (concl. conf.); Soc. produzione associata Tirrena Asso film (Avv. Graziadei) c. Caruso (Avv. Leone). ↩︎
  19. Sezione I Civile; Sentenza 13 Maggio 1958, n. 1563; Pres. Lorizio P., Est. Vistoso, P. M. Mazza (Concl. Conf.); Soc. Documento Film (Avv. Graziadei) c. Stefani Zita Ved. Caruso (Avv. Lucci Chiarissi, Pannain).” Il Foro Italiano, vol. 81, 1958, pp. 1115/1116–1123/1124. ↩︎
  20. CASSAZIONE CIVILE – 20 aprile 1963 n. 990; Pres. Celentano, Est. Rossano, P. M. Cutrupia (concl. diff.); Petacci (Avv. Tarquini) c. Palazzi (Avv. Libonati, Nicolò, Paggi, Zazo) e altri. ↩︎
  21. Cass. 27 maggio 1975 n. 2129. ↩︎
  22. Corte Costituzionale, sent. 30 maggio 1977, n. 94. ↩︎
  23. (GDPR C.4) Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica. ↩︎
  24. GDPR Art. 6.2. ↩︎
  25. (GDPR C153) Il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione, comprese l’espressione giornalistica, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali effettuato unicamente a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni rispetto ad alcune disposizioni del presente regolamento se necessario per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d’espressione e di informazione sancito nell’articolo 11 della Carta. Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche. È pertanto opportuno che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra tali diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni riguardanti i principi generali, i diritti dell’interessato, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o a organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza nonché situazioni di trattamento dei dati specifiche. Qualora tali esenzioni o deroghe differiscano da uno Stato membro all’altro, dovrebbe applicarsi il diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Per tenere conto dell’importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo. ↩︎
  26. GDPR art. 85 Trattamento e libertà d’espressione e di informazione (C153) 1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria. 2. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell’interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’espressione e di informazione. 3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica. ↩︎
  27. Art. 137 d.lgs 196/2003 (Disposizioni applicabili) 1. Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell’interessato, purché nel rispetto delle Regole Deontologiche di cui all’articolo 139. 2. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni relative: a) alle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all’articolo 2-quinquiesdecies; b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento. 3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all’articolo 1 del presente Codice e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico. ↩︎
  28. Art. 1 Codice della Privacy. ↩︎
  29. GDPR art. 1.2. ↩︎
  30. Capo II – Regole Deontologiche relative ad attività giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero Art. 139 (Regole Deontologiche relative ad attività giornalistiche) 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, l’adozione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di Regole Deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all’orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento. 2. Le Regole Deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione. 3. Le Regole Deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 2-quater. 4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle Regole Deontologiche, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento. 5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire. ↩︎
  31. https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9067692. ↩︎
  32. Regole Deontologiche, Art. 13. Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari 1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.(..). ↩︎
  33. Regole Deontologiche, art. 1.2. ↩︎
  34. https://www.odg.it/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista/24288. ↩︎
  35. Sulla parrhesia nel mondo antico, tra i molti contributi, vd. M. Radin, Freedom of Speech in Ancient Athens, AJPh 48,
    1927, 215-230, G. Scarpat, Parrhesia: storia del termine e delle sue traduzioni in latino, Brescia 1964, A. Momigliano, La libertà di parola nel mondo antico, Rivista Storica Italiana 83, 1971, 499-524, M. Foucault, Discorso e verità nella Grecia antica, Roma 1996 (Discourse and Truth. The Problematization of Parrhesia, 1985), L. Spina, Il cittadino alla tribuna. Diritto e libertà di parola nell’Atene democratica, Napoli 1986, S. Ammendola, Limitazioni del diritto di libertà di parola nell’Atene del V secolo ed in particolare nel teatro attico, AION (Sez. fil.-lett.) 23, 2001, 41-113, I. Sluiter – R.M. Rosen, General Introduction, in I. Sluiter – R.M. Rosen (edd.), Free Speech in Classical Antiquity, Leiden – Boston 2004, 1-19 ↩︎
  36. Democr. 68 B 226 D.-K. oijkhvion ejleuqerivh” parrhsivh, kivnduno” de; hJ tou’kairou’ diavgnwsi”. ↩︎
  37. riga 672. ↩︎
  38. Discorso del Santo Padre Francesco all’Unione Cattolica Stampa Italiana, Sala Clementina, 23/09/2019. https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/september/documents/papa-francesco_20190923_stampa-italiana.html. ↩︎
  39. https://quoteinvestigator.com/2013/01/20/news-suppress/. ↩︎
  40. Cass. N. 5525/2012. ↩︎
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