Per ridare remuneratività agli agricoltori il legislatore propone di ridurre distanze ed intermediazioni commerciali. Così nascono i loghi a filiera corta e a Chilometro zero

di Olga Bussinello

Approvata dalla Camera, la proposta di legge “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero”, vuole offrire alle micro e piccole aziende agricole un’opportunità commerciale alternativa e non concorrenziale al canale retail. Il sistema agroalimentare italiano è, infatti, complesso e spesso frazionato. Il cuore è rappresentato dalla trasformazione, mentre la produzione di materie prime è polverizzata fra realtà di dimensioni ridotte e disorganizzate, insufficienti a soddisfare la domanda dell’industria, che si approvvigiona spesso anche all’estero. La commercializzazione è, invece, centralizzata, gestita da gruppi della distribuzione moderna, anche se da qualche anno stanno crescendo le percentuali di negozi al dettaglio e specializzati, dei mercati rionali e dell’e-commerce (complice la pandemia da covid19).
Con il disegno di legge in commento, non sono solo le aziende agricole e di prima trasformazione ad avere dei vantaggi vendendo i loro prodotti direttamente o utilizzando un solo passaggio commerciale. Ma anche i consumatori. Il chilometro zero (vendita nel raggio di 70 km dalla loro sede) abbatte il surplus dei costi di logistica, già dispendiosi perché legati al traffico su gomma e ora, con la guerra in Ucraina, triplicati per il caro-energia. Risparmio anche nel caso della filiera corta, dove accorciando i passaggi commerciali si accorciano i costi. Da almeno 4 intermediazioni (centro di trasformazione, tramite un mediatore, centro di condizionamento, grossista e dettaglio) si passa a massimo un passaggio prima del consumatore finale.  

Gli orientamenti internazionali ed Europei

Il tema del cibo è trasversale a molti 17 obiettivi dell’agenda ONU 2030. L’agricoltura è il settore che impiega il maggior numero di persone in tutto il mondo, garantendo risorse a circa il 40% della popolazione mondiale, soprattutto alle famiglie rurali più povere. Secondo i dati Onu, le microaziende agricole attive nel mondo sono 500 milioni, che utilizzano l’acqua piovana nella coltivazione e che rappresentano circa l’80% dell’approvvigionamento di materie prime consumate dai paesi sviluppati. In questo senso, investire nei piccoli agricoltori, significa aprire un percorso per aumentare la sicurezza alimentare e la nutrizione dei più poveri, ma anche aumentare la produzione alimentare per i mercati locali e globali. Accanto a ciò va considerata la necessità di promuovere la sostenibilità delle produzioni, riducendo costi di energia e sprechi alimentari. Entro il 2030, l’obiettivo sarà quello di dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite sia nella vendita al dettaglio che da parte dei consumatori, riducendo le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post-raccolto. L’Europa, sia con il regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale, sia negli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 modificati e prorogati sino al 31 dicembre 2022 dalla comunicazione n. 2020/C 424/05, definisce chiaramente i mercati locali e i prodotti da filiera corta. I primi sono i mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall’azienda agricola d’origine del prodotto ovvero una distanza diversa, fissata dallo stato membro, entro cui si concluda il processo di trasformazione e di vendita oppure il cui programma di sviluppo rurale nazionale stabilisce una «definizione alternativa convincente». I prodotti da «filiera corta» sono, invece, quei prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori. Sempre secondo la normativa Europea, è prevista la possibilità di incentivare forme di cooperazione tra almeno due soggetti, con aiuti pubblici destinati ad attività di «cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e per attività «promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali», in cui le filiere corte «non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori».  Inoltre, non va dimenticata la strategia «Dal produttore al consumatore» della Commissione EU per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità economica, ambientale e sociale dei sistemi alimentari, che dedica alla filiera corta ed ai suoi vantaggi una certa attenzione. Essa offre agli agricoltori un’importante opzione percorribile per incrementare il valore aggiunto e ottenere prezzi equi, soprattutto per i prodotti di nicchia o coltivati secondo metodi rispettosi dell’ambiente che non sono contraddistinti da un marchio specifico, ma possono promuovere nei consumatori il valore della cultura, della tradizione e della storia degli alimenti.

La Strategia Nazionale

Il perno attorno cui ruotano tutte le iniziative proposte e supportate dal legislatore italiano sono le sfide lanciate a livello europeo dal Green Deal e dal pacchetto di strategie che ne costituiscono la struttura (Farm to Fork, Strategia sulla Biodiversità per il 2030 e Azione Climatica). Gli obiettivi specifici a cui dovrà dare puntuale risposta sono definiti nella proposta di Riforma della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, nel Regolamento relativo al Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e nella proposta di Riforma della Politica di Coesione 2021-2027. Per tutti gli stati membri resta il riferimento all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e ai suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Le azioni finanziabili e finanziate dovranno, perciò, rientrare in un progetto che favorisca il raggiungimento degli obiettivi attraverso l’incentivo alla multifunzionalità dell’attività agricola, orientata ai nuovi valori: vitalità e resilienza economica e sociale del settore agricolo, alimentare, forestale e delle aree rurali, che dovranno coprire le sfide di carattere climatico, ambientale e sociale. Se il sistema agroalimentare italiano è sempre più orientato verso la promozione di una qualità che rispetti le produzioni di origine, l’agricoltura biologica, la produzione a basso impiego di input, le produzioni tradizionali e la ricchezza di varietà e razze, l’attenzione e il presidio dei temi nutrizionali come la dieta mediterranea, la sfida per l’agricoltore è mantenere un livello di remuneratività sufficiente a garantire questi standard qualitativi. Sarà perciò necessario promuovere la diffusione di modelli di impresa innovativi, in grado di reagire alle importanti sfide economiche, climatico-ambientali, sociali e sanitarie che si presenteranno nei prossimi decenni. Secondo la Rete Rurale Nazionale, i consumatori italiani manifestano un crescente interesse verso produzioni di qualità e le questioni ambientali, sanitarie, sociali ed etiche legate al cibo e alla sua provenienza. Gli italiani delle aree più urbanizzate, esprimono la necessità di accorciare la distanza con gli alimenti che consumano, li vogliono freschi e meno lavorati, prodotti in modo sostenibile, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e del benessere degli animali, di provenienza locale, e con etichette chiare sui principi nutrizionali e sui processi di produzione e trasformazione. Ne emerge una forte attenzione al legame col territorio, tenendo conto, nella strategia che dovrà essere messa a punto, della diversità geo-morfologica, strutturale e socioeconomica che caratterizza gli ambiti rurali presenti in Italia. Un altro tema, non secondario, è quello del posizionamento in una logica di competizione globale e del potenziale non sfruttato per le esportazioni. Per la Rete Rurale le sfide per i prossimi decenni sono coniugare gli obiettivi di competitività a quelli di sicurezza alimentare, garantendo al contempo che tutti i cittadini possano accedere ad un cibo salubre e di qualità. Per questo, occorre attuare una politica nazionale che porti ad una riduzione dei costi di produzione che, per motivazioni differenti, sono tra i più alti in Europa, e ad una maggiore efficienza produttiva e organizzativa sia a livello di imprese e che di sistema. In tale ottica, per migliorare la competitività del settore agricolo sono state individuate molteplici aree di intervento pubblico e privato. Occorrerà:  rafforzare e standardizzare i sistemi nazionali di qualità e di sostenibilità certificata (riduzione dell’impronta ecologica delle produzioni, approvvigionamento di materie prime a deforestazione zero, pratiche di gestione sostenibile, miglioramento della gestione amministrativa delle aziende, ect); promuovere i sistemi di tracciabilità, garantendo la trasparenza sulla qualità e sulla provenienza degli alimenti e dei loro ingredienti in etichetta grazie all’adozione di strumenti e tecnologie avanzate (modelli di etichettatura, block chain, protocolli di trasparenza); incentivare la lotta alle pratiche commerciali sleali e alle frodi alimentari; rafforzare la resilienza delle imprese, con il sostegno al reddito degli agricoltori contro rischi naturali e commerciali; incentivare i contratti di filiera, di distretto produttivo e più in generale tutte le iniziative di cooperazione e di consorzio fra imprese  promuovere la riduzione degli anelli di intermediazione nella commercializzazione e promuovere la vendita diretta dei prodotti agricoli e agroalimentari; valorizzare la multifunzionalità, la diversificazione dei redditi e la creazione di nuove occasioni di commercializzazione su base locale; rilanciare gli investimenti verso la transizione digitale ed ecologica favorendo  il passaggio da un’economia lineare a un’economia circolare, che valorizzi i sottoprodotti e gli scarti; potenziare ed efficientare la logistica; incentivare il passaggio generazionale, l’imprenditoria al femminile, le nuove aziende under 40.

Il disegno di legge in commento

Il provvedimento approvato l’11 maggio scorso dall’Assemblea rappresenta un punto importante di svolta nel riconoscimento dell’importanza di una tutela complessiva ed organica delle filiere a chilometro zero che, sino ad ora, è sempre stato appannaggio dei territori, delle regioni e dell’iniziativa privata. Basti pensare alle aree montane dove i cosiddetti “alimenti di montagna” hanno acquisito nel tempo uno specifico valore identitario e di integrazione al reddito, poiché la vendita e distribuzione diretta permettono agli agricoltori di incrementare i ricavi derivanti da questi prodotti e di continuare a far vivere la cultura di questi territori. Quando si parla di chilometro zero o filiera corta occorre però non confondere la prossimità fra la produzione e la vendita con la creazione di materia prima di qualità. Si tratta piuttosto di utilizzare nuove modalità per proporre prodotti tradizionali, come quelli lattiero caseari o le birre artigianali che possono non solo rilanciare l’agricoltura e l’iniziativa economica, ma anche offrire spunti per la multifunzionalità della filiera (agriturismi e iniziative di educazione alimentare). La tendenza del consumo post Covid 19 sembra essere propensa a ricercare prodotti del territorio ed acquistare direttamente in azienda o presso mercati locali, dove il contatto diretto fra produttore e consumatore rappresenta un plus nelle scelte di spesa. Una sorta di ritorno al passato quando per molte aree l’auto approvvigionamento rappresentava l’unica scelta di consumo percorribile.
Andando nel dettaglio, la proposta di legge si compone di 8 articoli che sono orientati alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
Le finalità del disposto normativo sono tre, elencate all’articolo 1, e consistono:

  • nella valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta;
  • nel favorire il consumo dei prodotti;
  • nel garantire un’adeguata informazione al consumatore sulla loro origine e specificità.

Resta in capo alle regioni e alle amministrazioni locali il compito di “personalizzare” questi obiettivi in ragione delle specificità dei territori e di adottare le misure che si rendano necessarie per darvi corso.  
La definizione di prodotto a chilometro zero fa riferimento alla distanza (entro i 70 km) fra la produzione e trasformazione delle materie agricole primarie utilizzate e il luogo di vendita o consumo nel canale HoReCa. Nel caso dei prodotti freschi della pesca in mare o in acque interne, la distanza va calcolata con riferimento al punto di sbarco. L’elenco dei prodotti ammessi è quello dell’Allegato 1 al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Si considera, invece, prodotto a filiera corta ogni alimento (ai sensi dell’art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002) la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Sempre nell’ottica di favorire le produzioni locali, nei vari passaggi fra Camera e Senato, è stata inserita la possibilità per i prodotti a chilometro zero di derogare al raggio dei 70 km, se si resta nell’ambito della stessa provincia.  Si tratta di una modifica importante, perché tiene conto di molte aree produttive (soprattutto nel nord ovest del Paese) per cui l’eccessiva distanza del primo luogo utile di vendita diretta e la parcellizzazione della produzione locale potrebbero portare nel tempo ad un abbandono di alcune produzioni di nicchia per ragioni di remuneratività. Sarà possibile per lo Stato, le regioni e gli enti locali prevedere misure per favorire l’incontro diretto tra produttori e la ristorazione collettiva pubblica e privata. L’art. 3 introduce, infatti, la possibilità di utilizzare o richiedere l’utilizzo nelle mense (per es. scolastiche) di prodotti locali per favorire l’economia del territorio e la conoscenza da parte dei consumatori della cultura e della tradizione dei luoghi, soddisfacendo così due dei tre obiettivi della Legge.  All’articolo 4, vengono prospettate le diverse ipotesi di “agevolazioni” nella vendita BtoC. La prima è uno spazio riservato nei mercati locali pari al 30% del totale. La seconda è un’organizzazione self-made da parte degli agricoltori, purché essa si di mostri garante delle misure di sicurezza e sanità alimentare richieste dalla legge per l’acquirente. Infine, uno spazio riservato e personalizzato negli store della grande distribuzione (corner) per raggiungere anche quei consumatori che non frequentano i mercati o le iniziative di vendita diretta e che cercano prodotti di nicchia. Un tema caldo è quello dei loghi “chilometro zero” e “filiera corta”. La norma dispone le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, le modalità di verifica e attestazione della provenienza territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e le modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. L’istituzione spetta al Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente proposta di legge, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Il logo potrà essere esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione e all’interno dei locali, in spazi espositivi appositamente dedicati. Apporre il logo nei luoghi di vendita crea valore alle specificità territoriali, rende bene l’idea della qualità superiore delle tradizioni italiane e sostiene i tanti produttori locali diffusi sui territori, anche dal punto di vista del reddito e dalla vendita di prodotti minori come nel settore lattiero-caseario, la vendita della produzione dei propri formaggi, o nel settore dell’ortofrutta, così come nei legumi, nell’olio e nei vini. È prevista anche la sua pubblicazione in piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti. L’unico divieto riguarda l’apposizione del logo sui prodotti, sulle confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita. Ciò per due precise ragioni. Innanzitutto, il logo a chilometro zero o quello a filiera corta non vogliono individuare specifiche caratteristiche distintive del prodotto rispetto ad altri dello stesso tipo, in termini di qualità o di proprietà nutrizionali o di processi di produzione. Per questi esistono già marchi supportati da precise regolamentazioni riconosciute a livello Europeo e nazionale (es. marchio biologico). Conseguentemente, apporre sul prodotto il logo indurrebbe il consumatore a ritenere erroneamente che quanto acquista sia di maggior pregio o di maggior qualità. Altra questione è quella della promozione dei prodotti a chilometro zero e provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva, di cui all’articolo 6. Essendo questa condizionata quanto agli acquisti dal codice dei contratti pubblici, la legge interviene sull’articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostituendone il primo comma. Per i servizi di ristorazione, la valutazione dell’offerta dovrà considerare a 360 gradi la qualità dei prodotti alimentari, con riferimento: ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, a quelli Dop e Igp, a quelli sostenibili, a quelli etici. Un capitolo a parte riguarda poi la formazione degli operatori che dovrà rispondere a precisi criteri. Nella prima versione dell’articolo, era stata prevista una premialità da inserire fra le condizioni di partecipazione alle gare per il servizio di mensa collettiva a favore dei prodotti a chilometro zero e a filiera corta rispetto agli altri prodotti di qualità, quali i prodotti biologici, tipici o tradizionali, i prodotti a denominazione protetta e quelli provenienti dall’agricoltura sociale. Anche in questo caso, l’assenza di un’effettiva differenza qualitativa rendeva sperequativo il vantaggio da riconoscere in sede di aggiudicazione a questi prodotti. Diversamente, se essi cumulano alla ridotta distanza e all’assenza di intermediazione il ridotto impatto ambientale nella produzione, ovvero, il marchio biologico o da agricoltura sociale, hanno una quota riservata ovvero criteri di priorità nei servizi di refezione scolastica, ospedaliera e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche, che abbiano come utenti bambini e giovani fino a 18 anni di età.  L’articolo 7 stabilisce le sanzioni. È prevista una sanzione amministrativa da 1.600 euro a 9.500 euro per chi utilizzi prodotti che non corrispondono ai criteri della norma o i loghi in maniera non conforme alla presente legge. Competenti ad irrogare le sanzioni sono le Regioni e le province autonome, salvo per i prodotti della Pesca e dell’Acquacoltura dove la competenza è del Mipaaf e del Corpo delle capitanerie di porto. Con l’articolo 8 viene abrogato il comma 2 dell’articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (legge sui piccoli comuni). La disposizione forniva una definizione di “prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta” e di “prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile”. Infine, sarà possibile grazie alla clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicare le disposizioni della presente legge nei limiti dei rispettivi statuti e delle loro norme di attuazione, mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano potranno istituire i loghi in forma bilingue.

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