di Manlio d’Agostino Panebianco
La situazione economica globale – prima legata alle incertezze della ripresa dalla pandemia da Covid-19, poi dal conflitto bellico russo-ucraino – rimette al centro dell’interesse degli investitori e dei risparmiatori il tema dei beni rifugio, ed in particolare dell’oro. Al di la di tutti gli aspetti legati alle quotazioni ed alle relative fluttuazioni, sembra interessante ed importante porre l’accento sulle disposizioni che regolano tanto la detenzione, quanto i suoi trasferimenti e la relativa commercializzazione.
Sempre con il medesimo spirito costruttivo e proattivo, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia, ha recentemente1 aggiornato e rese disponibili le «FAQ in materia di dichiarazioni oro», fornendo un utile quadro sinottico, dal taglio pragmatico, per districarsi in modo semplice, tra i diversi adempimenti previsti dal quadro normativo vigente. Infatti, gli obblighi non sono solo a carico di quanti svolgono professionalmente l’attività di trasformazione e commercializzazione, bensì possono – in taluni casi – riguardare anche i singoli cittadini.
Questo contributo vuole stimolare l’interesse e l’attenzione di quei professionisti economico-legali che, da un lato sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio e, dall’altro, sono sovente chiamati a fornire e prestare consulenza ed assistenza ai propri clienti, in materia di eredità e dichiarazioni fiscali e patrimoniali, con la finalità di meglio operare, in piena compliance formale e sostanziale, anche nell’affrontare questa casistica.
Deve essere subito chiarito che la normativa non si focalizza sulla mera detenzione di beni in oro, bensì sul loro trasferimento, cessione o trasformazione, in specie se effettuata a titolo professionale.
Infatti, “l’art. 1, comma 2, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7, prevede l’obbligo di dichiarare alla UIF i trasferimenti di oro da e verso l’estero2, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, il cui importo sia pari o superiore alla soglia prefissata, attualmente pari a euro 12.500”3.
In generale, si può sintetizzare che l’obbligo di dichiarazione4, riguarda tutti gli atti di disposizione sull’oro, come la compravendita, il prestito d’uso, il conferimento in garanzia, il trasferimento a titolo di donazione o successione mortis causa e qualsiasi altra operazione non finanziaria in oro; le operazioni finanziarie in oro, qualora queste comportino la consegna materiale del metallo (a titolo esemplificativo, la consegna materiale di oro nello svolgimento di servizi di investimento); il trasferimento di oro al seguito da o verso l’estero5.
La platea dei soggetti interessati
Il principale obbligo riguarda la dichiarazione di trasferimento dell’oro, che è dovuta da qualsiasi persona fisica o giuridica, fatto salvo il caso in cui si tratti di un soggetto non residente, né avente sede legale, in Italia6.
In primis, vi sono le Banche7 e gli intermediari finanziari, in specie quando effettuano delle “operazioni finanziarie in oro”8, che devono procedere ad effettuare la comunicazione, indicando il nominativo del cliente per conto del quale l’operazione è effettuata.
Quindi, tra i destinatari, vi sono gli “operatori professionali in oro”, ovvero tutti quei soggetti che esercitano in via professionale il commercio dell’oro, per conto proprio o di terzi9 e che, peraltro, rientrano tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio10.
Ai precedenti, devono essere aggiunti e considerati anche i cosiddetti “compro oro”11, ossia quei soggetti, anche diversi dall’operatore professionale in oro, che esercitano l’attività di compro oro, previa iscrizione nel “registro degli operatori compro oro”. Pertanto, “ai sensi del combinato disposto delle lettere b) e o) dell’art. 1, comma 1, Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92, per attività di compro oro si intende l’attività commerciale di compravendita, all’ingrosso o al dettaglio, ovvero di permuta, di oggetti preziosi usati, esercitata in via esclusiva o in via secondaria rispetto all’attività prevalente”. In ultimo, non va dimenticato che anche questa categoria è assoggettata agli obblighi antiriciclaggio, la cui disciplina specifica è contenuta, per l’appunto, nel Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92.
Tuttavia, l’elenco si integra anche con le società fiduciarie (che si ricorda, entrambe le categorie sono destinatarie degli obblighi antiriciclaggio), quando per conto dei propri clienti (nel secondo caso, in favore dei fiducianti) devono effettuare le relative dichiarazioni circa le operazioni in oro poste in essere12.
In ultimo, sembra opportuno ricordare che, in specifici casi, anche il singolo cittadino potrebbe essere chiamato ad assolvere agli obblighi dichiarativi: ad esempio, è il caso della successione ereditaria, in cui vi è il trasferimento di oro dal de cuius agli eredi. Infatti, “in caso di successione mortis causa è tenuto alla dichiarazione il soggetto che succede nella titolarità dell’oro”13.
Il campo di applicazione
Nell’ambito delle attività cosiddette professionali, non tutto “l’oro” è da considerarsi rilevante ai fini delle relative comunicazioni e dichiarazioni: infatti, sono rilevanti ai fini della vigente normativa, sia l’“oro da investimento”14 che il “materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale”15.
Al contrario, “rimane fuori dal campo di applicazione della Legge 17 gennaio 2000, n. 7 il cosiddetto “oro da gioielleria” ad uso ornamentale (ad es., i gioielli e i monili), l’oro per la componentistica elettronica (ad es., il materiale aureo di rivestimento delle superfici), l’oro per scopi medici e diagnostici (ad es., il materiale aureo per la realizzazione di otturazioni e ponti in odontoiatria). In tale novero è ricompreso non solo l’oro in condizioni di nuovo o di usato da lavorare e/o riparare, ma anche quello in condizioni di “rottame” o “rifiuto”, da destinare a fusione per ricavarne altro oro di tipo diverso da quello sopra indicato (ad es., altro “oro da gioielleria ad uso ornamentale”).
Restano escluse, inoltre, le operazioni in oro in conto lavorazione o deposito, in visione o in prova. Tali operazioni, se compiute in territorio nazionale o con un Paese UE, devono essere, tuttavia, assistite da idonea documentazione comprovante la natura/causale dell’operazione (es. contratto, fattura, documento di trasporto, c.d. d.d.t.); le stesse, se compiute con un Paese extra UE, devono essere assistite da idonea documentazione doganale”.
Le casistiche rilevanti
Di seguito vengono riportate le principali e più significative circostanze16 in cui è dovuta la relativa comunicazione all’Unità di Informazione Finanziaria.
Le Operazioni “sotto soglia” –In primis, è necessario ed opportuno ricordare che l’attuale soglia fissata per legge è di 12.500 euro, sebbene bisogna distinguere se si fa riferimento ad un unico contratto, oppure a singoli e distinti contratti17.
Nel primo caso, quando le singole operazioni siano parte di un unico negozio e complessivamente raggiungano e/o superino la soglia fissata per legge, saranno soggette all’obbligo dichiarativo. La valutazione, in questi casi, è rimessa alla responsabilità dei soggetti obbligati, che dispongono della documentazione relativa alle singole operazioni (contratti, fatture, etc.)18.
Nel secondo caso, l’obbligo di dichiarazione non ricorre se più operazioni dello stesso tipo compiute con la medesima controparte, ciascuna di importo inferiore alla soglia di legge, si possano configurare come singoli e separati contratti (anche se stipulati in un unico giorno), ed anche se complessivamente di valore pari o superiore alla citata soglia.
A tal fine, l’UIF ha evidenziato come le operazioni in oro “sotto soglia” incluse in una unica medesima fattura si considerano come un unico contratto e, dunque, sono soggette all’obbligo dichiarativo qualora il valore complessivo sia pari o superiore a 12.500 euro.
L’“oro da gioielleria” –Non rientrano nel campo di applicazione dell’obbligo dichiarativo statuito dalla Legge 17 gennaio 2000, n. 7, l’“oro da gioielleria” a uso ornamentale, in condizioni di nuovo o di usato da lavorare e/o riparare, ma anche in condizioni di “rottame” o “rifiuto”, da destinare a fusione per ricavarne altro oro, pur sempre di tipo diverso da quello “da investimento” o “ad uso prevalentemente industriale”.
Al contrario, se i gioielli, rottami o oro usato sono destinati alla fusione per ricavarne oro “da investimento” o “ad uso prevalentemente industriale”, è richiesta la dichiarazione alla UIF da parte del cedente quando la richiamata destinazione dell’oro risulti dalle fatture o da altra documentazione inerente alla cessione. Invece, l’obbligo dichiarativo spetterà al cessionario, laddove questi sia il solo ad avere disponibilità della documentazione da cui sia possibile desumere natura e destinazione dell’oro.
Nel caso in cui, nella operazione sia coinvolta una banca o un operatore professionale in oro, l’obbligo dichiarativo è in capo a questi.
Le società fiduciarie –Nell’ambito dell’attività delle società fiduciarie, sono individuabili due diverse casistiche, coincidenti la prima con l’apertura di un “nuovo mandato”, e la seconda nell’ambito di mandati fiduciari già in essere, che diversificano ed individuano – altresì – il soggetto obbligato ad effettuare la comunicazione.
Nella prima circostanza, ossia nel caso in cui un fiduciante conferisca oro in un nuovo mandato di amministrazione fiduciaria, questo è tenuto ad effettuare la relativa dichiarazione, indicando la società fiduciaria come controparte19.
Nella seconda ipotesi, ossia per quelle operazioni in oro poste in essere dalle società fiduciarie per conto dei fiducianti, nell’ambito di mandati fiduciari già in essere, al contrario, l’onere dichiarativo è integralmente a carico della società fiduciaria20. Si presti attenzione, che allo stato attuale, per le società fiduciarie, non è prevista – come per banche e operatori professionali – la possibilità di inserire “dichiarazioni canalizzate”21.
Il trasferimento di oro cross-border –È necessario ed opportuno premettere e ricordare che, in questo contesto, per “estero” si intendono sia i Paesi UE, sia i Paesi extra UE.
Quindi, in caso di trasferimento da o verso l’estero di oro “al seguito” (ovvero che non avvenga in forza di un contratto di compravendita o di altro titolo traslativo), l’obbligo ricade sul soggetto che ha il possesso dell’oro o sul soggetto per conto del quale il trasferimento viene effettuato.
Invece, quando il “trasferimento al seguito” verso l’estero è finalizzato ad atti di disposizione sull’oro, questo deve essere oggetto di una “dichiarazione preventiva” 22, a cura della parte residente o con sede in Italia, in cui sia selezionata la causale (ad esempio “vendita”) e sia indicata, fra l’altro, la controparte dell’operazione. Inoltre, la medesima operazione in oro alla quale il passaggio transfrontaliero è finalizzato, va dichiarata alla UIF entro la fine del mese successivo a quello di compimento dell’operazione.
Al contrario, non è dovuta la “dichiarazione preventiva”, nel caso di vendita ad una controparte estera con consegna della merce in Italia (ossia, senza l’attraversamento della frontiera): in tal caso, sarà sufficiente che l’operazione in oro sia dichiarata alla UIF, entro la fine del mese successivo alla data di compimento della stessa, mediante l’invio della “dichiarazione a consuntivo”23.
Infatti, è stato chiarito che la “dichiarazione preventiva” alla UIF deve essere effettuata solo nei casi di attraversamento della frontiera, in uscita dall’Italia, con oro “al seguito”.
In ultimo, rientra tra le operazioni assoggettate all’obbligo di cui alla Legge 17 gennaio 2000, n. 7, la compravendita di oro fisico con l’estero, anche se effettuato on line e con deposito dell’oro all’estero (a titolo esemplificativo, custodito in una cassetta di sicurezza presso una banca estera), quindi, indipendentemente dalla consegna fisica del materiale aurifero all’acquirente.
La trasmissione della dichiarazione: aspetti operativi
Tutte le dichiarazioni relative alle operazioni in oro devono essere effettuate attraverso il portale Infostat-Uif24, previa registrazione e richiesta di abilitazione ai servizi: questo è consentito solo per quei soggetti che esercitano il “commercio di oro in via professionale”, previsti dalla Legge 17 gennaio 2000, n. 725. Le modalità di produzione e di invio alla UIF delle segnalazioni delle operazioni in oro sono disciplinate dalla Comunicazione UIF del 1 Agosto 2014, ed il portale Infostat-UIF consente l’invio delle “segnalazioni oro” con due modalità alternative: a) “Data Entry”26 oppure b) “Upload”27.
Nel caso di soggetti privati residenti in Italia (diversi dai precedenti) tenuti alla dichiarazione, possono, alternativamente, procedere alla registrazione28 al Portale Infostat-UIF oppure, avvalersi di una banca o di un operatore professionale per effettuare la trasmissione della stessa, fermo restando che in ogni caso la responsabilità per l’omessa dichiarazione resta comunque in capo al soggetto obbligato.
Invece, nel caso di soggetti non residenti, né aventi sede legale in Italia, pur comunque obbligati ad effettuare la dichiarazione, in relazione al trasferimento di oro “al seguito” da o verso l’estero, sono tenuti all’invio29 della dichiarazione all’attraversamento della frontiera30, compilando l’apposito modulo per non residenti.
Si ricorda, in ultimo, che in caso di violazioni dell’obbligo di dichiarazione, è prevista31 una sanzione amministrativa da un minimo del 10% ad un massimo del 40% del valore negoziato32, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (oblazione), previsto dall’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Inoltre, nel caso di “dichiarazione a consuntivo” inviata oltre i termini, si considera tardiva, quando la stessa è effettuata oltre la fine del mese successivo alla data di compimento dell’operazione; allo stesso modo, la “dichiarazione preventiva”, si considera tardiva, se trasmessa alla UIF dopo il passaggio transfrontaliero33.
- Lo scorso 5 aprile 2022 ↩︎
- Si noti che per “estero” si intendono sia i Paesi UE, sia i Paesi extra UE. ↩︎
- I casi di esclusione dell’obbligo di dichiarazione, i soggetti obbligati, il contenuto, le modalità di produzione e di invio alla UIF della dichiarazione medesima sono elencati nella Comunicazione UIF in tema di dichiarazione delle operazioni in oro del 1° agosto 2014. ↩︎
- Previsto dall’art. 1, comma 2, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7. ↩︎
- Restano ferme le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai “controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005” e le relative disposizioni attuative a livello nazionale. ↩︎
- Si presti attenzione che nella circostanza in cui le operazioni in oro siano compiute con “soggetti non residenti né aventi sede legale in Italia”, la dichiarazione è comunque dovuta dalla parte residente o avente sede legale in Italia, anche nel caso in cui non sia cedente, bensì solo cessionaria dell’oro. ↩︎
- Nel caso specifico, l’obbligo della dichiarazione spetta alle banche per le operazioni di cui essi sono parti, anche nel caso in cui non siano cedenti ma cessionari dell’oro. ↩︎
- Per “operazione finanziaria in oro” si intende l’operazione avente ad oggetto strumenti finanziari, come definiti dall’art. 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), basati sull’oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d’oro (c.d. oro finanziario). ↩︎
- Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7. ↩︎
- Ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. d), del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii. ↩︎
- La cui definizione è rubricata all’art. 1, comma 1, lett. n), del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92 “Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.141 del 20/06/2017, ed entrata in vigore il successivo 05/07/2017. ↩︎
- Si vedano nel seguito alcune specifiche. ↩︎
- Nel caso specifico, la qualità di dichiarante è attribuita agli eredi, ciascuno pro quota sempre che questa sia pari o superiore alla soglia di legge di 12.500 euro, mentre controparte dell’operazione è il de cuius. ↩︎
- Ossia, il metallo lavorato in lingotti e in placchette “di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi”, venduto ad un prezzo pari al valore intrinseco del fino contenuto; monete d’oro “di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800”, “vendute ad un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto”. ↩︎
- Ossia, quella materia prima aurifera grezza destinata a successiva fusione, come i granuli, le polveri, i pani, le verghe, i minerali auriferi; semilavorati, ovvero “prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio”; “oro da investimento”, allorché venga destinato non a riserva di valore, ma a successiva lavorazione e muti perciò la propria qualificazione ex Legge 17 gennaio 2000, n. 7. ↩︎
- Tratte dalle «FAQ in materia di dichiarazioni oro» dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia, Aprile 2022. ↩︎
- Richiamando così il concetto di operazione frazionata, ai sensi della normativa antiriciclaggio. ↩︎
- È opportuno evidenziare che le Autorità in sede di controlli, potranno richiedere le prove e la documentazione atta a dimostrare il riferimento a diversi “contratti”. ↩︎
- Dal punto di vista della compilazione, sarà necessario selezionare come Tipologia di operazione: “Altra operazione non finanziaria”. Nel campo Descrizione altra operazione non finanziaria deve essere inserita una breve descrizione dell’operazione, come a titolo esemplificativo, riportando una locuzione del tipo “Conferimento mandato fiduciario”. ↩︎
- In tale caso, la fiduciaria provvederà ad indicare il nominativo del “cliente fiduciante” che ha conferito il mandato, nel campo “Numero di riferimento interno”. ↩︎
- Per “dichiarazione canalizzata” si intende la dichiarazione oro che il soggetto privato trasmette alla UIF avvalendosi di una banca o di un operatore professionale. ↩︎
- Per “dichiarazione preventiva” si intende la dichiarazione oro da trasmettere alla UIF prima del passaggio transfrontaliero in uscita dal territorio italiano; ↩︎
- Per “dichiarazione a consuntivo” si intende la dichiarazione oro da trasmettere alla UIF in via telematica entro la fine del mese successivo alla data di compimento dell’operazione. ↩︎
- È un portale accessibile via Internet (https://infostat-uif.bancaditalia.it), utilizzato per la predisposizione e la trasmissione delle segnalazioni di competenza dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF): Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA), Dichiarazioni ORO e Comunicazioni Oggettive (OGG). ↩︎
- Ovvero per gli altri destinatari quali Banche ed Intermediari finanziari, già abilitati al Portale. ↩︎
- Il segnalante può compilare la segnalazione inserendo manualmente i dati in un’apposita maschera disponibile sul portale. ↩︎
- Il segnalante può predisporre un file in formato xml contenente i dati della segnalazione, da inoltrare per il tramite del portale. Tale modalità di invio presuppone lo sviluppo da parte del segnalante di appositi applicativi proprietari per la realizzazione del file nel formato atteso. Gli standard di riferimento per la realizzazione del file sono riportati nella sezione “Documentazione tecnica per l’invio delle dichiarazioni oro” del sito internet dell’UIF. ↩︎
- Come indicato nel par. 5 della Comunicazione UIF in tema di dichiarazione delle operazioni in oro del 1° agosto 2014, e secondo le indicazioni fornite nel paragrafo dedicato del Comunicato di avvio del sistema di trasmissione delle dichiarazioni oro. ↩︎
- Prima se in uscita dall’Italia; oppure entro la fine del mese successivo all’operazione, in caso di entrata in Italia. L’invio deve avvenire via PEC alla casella uif@pec.bancaditalia.it con allegato il modulo stesso, e indicando nell’oggetto della mail la dicitura “Dichiarazione di trasferimento al seguito non residenti”. ↩︎
- Qualora l’oro trasportato rientri tra le tipologie per cui l’obbligo è previsto. ↩︎
- Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7. ↩︎
- Per l’accertamento delle violazioni e per l’irrogazione delle relative sanzioni si applica il D.P.R. 1988, n. 148, e successive modificazioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. ↩︎
- Ai sensi dell’art. 1, comma 6, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7 e della Comunicazione UIF dell’1 agosto 2014, par. 5. ↩︎


