di Manlio d’Agostino Panebianco
Introduzione
Nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio, la Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) da sempre assume una importanza significativa, sia perché si pone al termine di un processo articolato di raccolta e valutazione delle anomalie, sia poiché interagisce con le dinamiche comportamentali dei clienti che possono sfociare in condotte penalmente rilevanti.
Oltretutto, quantomeno dal punto di vista “metodologico”, il processo di SOS si pone temporalmente in conclusione dell’assolvimento degli obblighi di Adeguata Verifica della Clientela1, visto che da questi possono emergere quelli elementi di sospetto da valutare.
In tal senso, l’individuazione di una anomalia è sempre demandata ai destinatari delle disposizioni antiriciclaggio, sebbene sia possibile l’ausilio di strumenti che ne possano facilitare la presenza, ma soprattutto la loro comprensione e valutazione nel contesto più ampio della operatività del cliente medesimo.
L’importanza del supporto informativo dell’UIF
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)2, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, periodicamente provvede a rendere pubblici degli interessanti documenti che sono, da un lato, una utile guida per rilevare quei comportamenti “non normali”, riscontrati sia sulla base delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, sull’attività degli organi investigativi, ma anche sull’elaborazione di scenari derivanti da circostanze in evoluzione; dall’altro, queste informazioni sono utili per elaborare i piani di formazione ed addestramento del personale, previsti dagli obblighi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.
In tal senso, sembra opportuno richiamare l’attenzione degli intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, così come dei professionisti economico-legali, ad alcune ultime novità emerse dall’inizio del 2022, poiché possono contribuire ad aggiornare i propri “manuali antiriciclaggio”, così come i piani di formazione “obbligatoria” in materia.
Effetti sulla operatività quotidiana
In particolare, i cosiddetti “casi d’uso”3 elencati dall’UIF hanno la finalità di guidare il Responsabile delegato alla Segnalazione nella compilazione delle SOS, utilizzando i codici corretti, ma soprattutto richiamando l’attenzione sulla completezza dei dati da inserire4, poiché “il segnalante non può omettere alcuna informazione in suo possesso, indipendentemente dall’obbligatorietà formale verificata dai controlli automatici”.
Tale aspetto ha un duplice impatto diretto ed “interagente”: in primis, sulla compliance sostanziale, ossia non basta compilare solo i campi richiesti dalla procedura informatica; quindi, presuppone che ben prima dell’avvio del processo di segnalazione, il destinatario degli obblighi, abbia chiaro e sia in condizione di raccogliere tutte le informazioni necessarie, siano essere riguardanti i diversi soggetti coinvolti, che le operazioni poste in essere.
Dal punto di vista organizzativo, dunque, è opportuno effettuare una accurata analisi ed eventuale revisione della modulistica che si utilizza internamente, in specie relativa all’Adeguata Verifica della Clientela, al fine di verificare che effettivamente contempli la raccolta puntuale di tutti i dati ed informazioni, sulle persone fisiche (ad esempio, delegati, procuratori, etc.); persone giuridiche; poteri di rappresentanza; provenienza e/o destinazione dei fondi e/o dei beni che sono oggetto dell’operatività (a mero titolo esemplificativo, completi degli estremi delle transazioni e/o atti); etc.
D’altro canto, la formazione in materia antiriciclaggio, non può essere limitata ad una mera elencazione di obblighi, priva di declinazioni operative: le casistiche di operazioni sospette, proprio per le ragioni sopraesposte, sono una componente essenziale per comprendere come declinare in specifici contesti aziendali e professionali, i singoli obblighi. Pertanto è necessario evidenziare come, proprio l’UIF – in passato – ha ribadito come tali indicazioni debbano essere oggetto di una adeguata divulgazione interna, evidenziando che “sarà cura dei soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, diffondere le indicazioni operative fra il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette”5.
Le esemplificazioni: un chiarimento necessario
L’UIF con l’intento di agevolare il complesso lavoro di raccolta, e successivamente di analisi e valutazione, delle anomalie che sono utili al fine dell’assolvimento dell’obbligo di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS), ha pubblicato un primo documento6 che raccoglie alcune casistiche ricorrenti: la stessa Autorità ha evidenziato, in coerenza con lo spirito della vigente normativa e più volte ribadito in occasione della pubblicazione delle comunicazioni inerenti gli “schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b), del D.Lgs 231/2007”7 che “le fattispecie descritte, pur non costituendo una rassegna esaustiva di tutte le possibili operatività oggetto di segnalazione, forniscono indicazioni pratiche di immediata applicazione per i casi più frequenti e possono costituire un valido ausilio per la comprensione delle modalità di utilizzo dello schema segnaletico”.
Ne deriva, quindi, che ciascun destinatario si basa su tali indicazioni come “supporto” per l’individuazione, ma si richiama l’opportuna attenzione a non limitarsi esclusivamente a tali casistiche, poiché il destinatario potrebbe essere chiamato a fronteggiare una nuova circostanza non ancora schematizzata, per la quale potrebbero emergere elementi tali da configurare il presupposto di una operazione sospetta (riconducibile ad uno o più fenomeni illeciti o penalmente rilevanti) che sarà necessario segnalare con la massima tempestività.
Infatti, si ribadisce che l’art 35 (Obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette)8 impone ai destinatari di effettuare una segnalazione, “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”, anche quando non si è certi di quale sia il reato posto in essere9, ma semplicemente in presenza di un sospetto che può essere “desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto”.
Il focus: le misure restrittive sui Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale
Dal 23 febbraio 2022, in relazione alla situazione in Ucraina (in cui viene compressa e minacciata la sua integrità territoriale, sovranità ed indipendenza), in specie l’Unione Europea ha adottato una serie di pacchetti di misure restrittive tra le quali misure di congelamento di fondi e risorse economiche10 nei confronti di persone, puntualmente elencati in vari provvedimenti legislativi11.
Prima di entrare nel merito degli aspetti procedurali, in tal senso, è necessario richiamare le specifiche definizioni relative alle misure di congelamento:
- per congelamento di fondi12 si intende il “divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso degli stessi, compresa la gestione di portafoglio”13;
- per congelamento di risorse economiche14, si intende il “divieto di trasferimento, disposizione o utilizzo delle risorse economiche, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, compresi, a titolo esemplificativo, la vendita, la locazione, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia”15.
Come procedere in concreto.
Dal punto di vista organizzativo ed operativo, i destinatari delle disposizioni antiriciclaggio devono:
- reperire e consultare gli elenchi;
- effettuare una SOS;
- astenersi dal compiere le operazioni o prestazioni professionali;
- effettuare le comunicazioni all’UIF.
Di seguito, vengono riportate in dettaglio e puntualmente tutte le specifiche inerenti alle attività richieste.
In primis, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, sono chiamati in tal senso, a prestare particolare attenzione se tra i loro clienti (sia per quanto attiene i rapporti continuativi16, che per le operazioni “occasionali”17) vi sia una delle persone (fisiche o giuridiche) ricomprese negli elenchi: in termini operativi, ciascun destinatario, deve consultarli tempestivamente (sia alla loro emanazione, che all’eventuale aggiornamento) per verificarne l’eventuale presenza.
Al fine di garantire un corretto adempimento, gli elenchi non vengono ivi riportati per ovvii motivi di costante aggiornamento: tuttavia, le informazioni sull’applicazione di misure restrittive di “congelamento” dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità specificamente individuati dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea (soggetti “designati”), impiegate anche per contrastare l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, sono disponibili (salvi i tempi strettamente necessari all’aggiornamento) su https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/index.html.
In caso positivo, se non vi siano “beni da congelare”
È necessario procedere alla Segnalazione di Operazione Sospetta18: proprio in merito al processo di raccolta e valutazione delle informazioni utili alla Segnalazione di Operazione Sospetta, l’UIF ha sottolineato che costituisce uno degli indicatori di anomalia, la presenza di operazioni, in cui prendono parte (anche solo come controparti), i nominativi dei destinatari delle misure di congelamento (od anche le persone ad esse contigue).
In tal senso, viene richiamata l’attenzione ad effettuare una puntuale analisi di tutte le informazioni disponibili, anche non anagrafiche19, per evitare di incorrere in casi di mera omonimia: in tal caso, qualora il segnalante possa ragionevolmente ritenere che si tratti effettivamente di tale circostanza, verrebbero meno i presupposti per la segnalazione20.
A seguito della SOS è anche applicabile il relativo obbligo di astensione (ex art. 42 del Decreto Antiriciclaggio), per cui si richiama successivamente – per analogia – anche una specifica e puntuale descrizione delle misure restrittive di “congelamento”.
In caso di congelamento
Qualora siano applicabili le misure restrittive di “congelamento” dei fondi e delle risorse economiche, è necessario ricordare che “i fondi e le risorse economiche dei soggetti sottoposti a misure di congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo, pena la nullità degli atti (art. 5, commi 1, 2 e 3). È vietato inoltre mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati, o stanziarli a loro vantaggio, nonché partecipare ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento (art. 5, commi 4 e 5). Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, o l’omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede non comportano alcun genere di responsabilità, a meno che si dimostri che il congelamento non sia stato determinato da negligenza (art. 5, comma 8)”.
Questo aspetto è necessario da tenere presente anche come “modalità” di assolvimento dell’obbligo di astensione, infra citato.
Inoltre, i soggetti destinatari degli obblighi normativi sono tenuti ad assolvere i seguenti adempimenti:
- comunicare alla UIF, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell’Unione europea (o, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche), le misure di congelamento applicate ai soggetti designati, indicando i nominativi coinvolti, l’ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche (art. 7, comma 1); relativamente a queste ultime, la comunicazione deve essere effettuata anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza21;
- comunicare alla UIF i dati relativi a operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di Sicurezza Finanziaria22.
Come evidenziato nel comunicato dell’UIF del 4 marzo 2022:
- le misure di congelamento applicate ai soggetti designati, devono essere effettuate, con ogni possibile anticipo rispetto al termine massimo di 30 giorni previsto ex legem;
- per quanto attiene le comunicazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, dovranno essere effettuate via mail all’indirizzo servizio.ari.cooperazione@bancaditalia.it
In ultimo, a completamento del quadro sin qui delineato, è opportuno chiarire che i descritti obblighi di comunicazione “sono distinti e autonomi” rispetto a quelli di Segnalazione delle Operazioni Sospette. Pertanto, questi devono essere assolti anche nel caso sia già stata effettuata una SOS.
- In stretta combinazione con quello di “approccio basato sul rischio”, che declina il concetto di “adeguata”, nel grado di approfondimento delle informazioni in ragione del rischio di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e/o uno dei reati presupposto che possono integrarli. ↩︎
- Istituita presso la Banca d’Italia dal D.Lgs. n. 231/2007, è l’autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; di dette informazioni effettua l’analisi finanziaria, utilizzando l’insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l’autorità giudiziaria, per l’eventuale sviluppo dell’azione di repressione. ↩︎
- Si veda pubblicazione dell’UIF pubblicata il 25 febbraio 2022. ↩︎
- Come indicato nell’Allegato 2 del Provvedimento per l’invio delle SOS emanato dalla UIF il 4 maggio 2011. ↩︎
- Si riporta, a mero titolo esemplificativo, quanto tratto dallo “schema rappresentativo di comportamenti anomali nella operatività connessa con illeciti fiscali” del 10 novembre 2020. ↩︎
- Con l’espresso intento di provvedere al suo aggiornamento periodico, in cui successivamente saranno incluse ulteriori fattispecie di interesse. ↩︎
- A mero titolo esemplificativo, si riporta che “ai fini del corretto adempimento dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, da un lato, non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti gli elementi descritti nello schema operativo; dall’altro, la mera ricorrenza di un singolo elemento non è di per sé motivo sufficiente per procedere alla segnalazione. Infatti, le circostanze soggettive e oggettive riportate negli schemi rilevano ai fini dell’individuazione di ipotesi di operazioni sospette se, in base alle informazioni disponibili, risultano concatenate dal punto di vista logico e temporale, in modo da risultare funzionali a un’ipotesi di illecito”. ↩︎
- Del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231 e ss.mm.ii. ↩︎
- In tal senso, è opportuno ricordare come la VI Direttiva Antiriciclaggio sia focalizzata sui reati presupposto che possono integrare quelli della famiglia del riciclaggio. ↩︎
- Tali misure trovano fondamento normativo nel Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”, entrato in vigore il 10 agosto 2007, ultimamente aggiornato il 19 giugno 2017. ↩︎
- Di seguito si richiameranno i principali atti emanati dall’Unione Europea e dalla Commissione dal 23 febbraio al 3 marzo 2022. ↩︎
- Per “fondi” si intende ogni “attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo: i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura; i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell’art. 1 comma 2 del TUF; gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività; le polizze assicurative concernenti i rami vita di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005; si veda Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, art. 1, comma 1, lett. f)”. ↩︎
- Si veda Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, art. 1, comma 1, lett. b) ↩︎
- Per “risorse economiche” si intendono “tutte le altre attività diverse dai fondi (materiali o immateriali, mobili o immobili), ma che possono comunque essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi”, si veda Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, art. 1, comma 1, lett. i). ↩︎
- Si veda Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, art. 1, comma 1, lett. c). ↩︎
- Ovvero, un rapporto di durata, rientrante nell’esercizio dell’attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un’unica operazione; a mero titolo esemplificativo, e non esaustivo: potrebbe essere un contratto di consulenza ovvero un conto corrente. ↩︎
- Ossia, un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere. Si evidenzia che costituisce una “operazione occasionale”, anche la mera prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad “esecuzione istantanea”, resa in favore del cliente. A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo: un parere o un atto notarile. ↩︎
- Ai sensi dell’art. art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007 per il finanziamento del terrorismo; dell’art. 32, comma 1, lett. d) del Regolamento UE n. 267/2012; dell’art. 23, comma 1, lett. e) del Regolamento UE n. 1509/2017; del Provvedimento del 27 maggio 2009 per il finanziamento dei programmi di proliferazione, il cui ambito di applicazione è limitato agli enti creditizi e finanziari. ↩︎
- A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo: profilo economico-finanziario del nominativo incompatibile con le cariche e qualifiche indicate per il soggetto designato nelle liste, etc. ↩︎
- Ovviamente, in caso contrario, assumendosene anche la responsabilità per l’eventuale omessa segnalazione. ↩︎
- Ex art. 7, comma 3. ↩︎
- Ex art. 7, comma 2. ↩︎


