Testo Unico sul Biologico: Marchio Volontario Nazionale, un Fondo a sostegno dello sviluppo della pratica agricola e un po’ di disciplina anche sul biodinamico

di Olga Bussinello

In lavorazione dal 2018 e approvato definitivamente alla Camera il 9 febbraio scorso, il TU sul biologico si pone quale sintesi ragionata della regolamentazione preesistente e frammentata di questa pratica di produzione agricola. Grazie alla crescente richiesta da parte dei consumatori di cibi green e più salutari, la disciplina tocca ogni ambito e settore agroalimentare per preservare la fiducia di chi compra e la qualità del prodotto.

Il comparto italiano della produzione biologica da alcuni anni gioca un ruolo importante nell’agroalimentare nazionale, favorendo lo sviluppo del “Made in Italy” nel mondo. In 21 articoli, il legislatore italiano riorganizza e in parte rinnova la regolamentazione di un sistema complesso qual è quello biologico in agricoltura e acquacoltura. Complesso, perché frutto di una stratificazione normativa, che, negli anni, ha prodotto zone grigie ed interpretazioni “non autentiche”. La produzione biologica è definita “un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare, che utilizza le migliori prassi in materia di ambiente, di azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali”. Essa applica norme rigorose di produzione, contribuendo alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra previsti dagli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il punto di partenza sono i soggetti che fanno parte del sistema singoli ed aggregati, l’inclusione della produzione Biodinamica, le competenze delle autorità di controllo e l’operatività della filiera. Il punto di arrivo è il Marchio Unico Nazionale.

Autorità Nazionali, Locali e Organismi Competenti

L’attività di indirizzo e di coordinamento spetta al MIPAAF quale Autorità Nazionale di riferimento, mentre, quelle tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione biologica spettano alle Regioni e Province Autonome. Questo significa che, a differenza di quanto previsto nella disciplina normativa precedente, le Autorità locali si occuperanno delle attività amministrative relative alla pratica del metodo biologico, ma anche di quelle tecnico-scientifiche che, invece, prima venivano gestite dal CREA e dal CNR, Enti vigilati e controllati dallo Stato, per le rispettive competenze. Questo non solo assicurava una visione di ampio respiro alle attività di ricerca e sperimentazione, spesso supportata dalla collaborazione dell’Università, ma anche un controllo centralizzato di tali attività e programmi, che sono sempre finanziati con risorse pubbliche.  Il Governo dovrà poi, entro 18 mesi dall’entrata in vigore del TU, riassettare il sistema dei controlli, attraverso molteplici Decreti Legislativi che ridefiniscano più puntualmente la materia dei controlli, della tracciabilità nel processo produttivo e le garanzie di trasparenza sull’informazione dei consumatori. Fra gli obbiettivi principali ci sarà: una integrazione delle norme del decreto legislativo n. 20/2018 per adeguarlo alle nuove disposizioni; una disciplina più stringente nei  rapporti fra controllori e controllati per evitare conflitti di concorrenza; maggiori informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l’impiego di piattaforme digitali a tutela dei consumatori; riordino della normativa in materia di frodi alimentari ridefinendo e risistemando i confini fra le  fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente. Se lo sviluppo tecnologico del sistema di controlli, in uno con una necessaria crescita culturale delle aziende produttrici, incontra il favore delle Autorità Nazionali e degli Enti di Certificazione, questi ultimi ritengono essenziale trovare tutte le specifiche sulla Certificazione del metodo biologico all’interno del decreto legislativo n. 20/2018. Le ragioni non sono solo di comodità esegetica, ma anche di organizzazione operativa.

Distretti Biologici, Aggregazioni tra i Produttori e gli Altri Soggetti della Filiera

L’articolo 13 del TU si occupa dei distretti biologici, già disciplinati dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo.  Secondo la nuova definizione, anche i sistemi produttivi locali, sia di carattere sovracomunale, che interprovinciale, o interregionale, purché a spiccata vocazione agricola, possono essere considerati distretti biologici purché la componente biologica sia significativa nella coltivazione, nell’allevamento, nella trasformazione o nella preparazione alimentare, all’interno del territorio individuato dal biodistretto. Essi devono godere, al loro interno, di una situazione di integrazione con le altre attività economiche presenti nell’area del distretto stesso e della presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali (vedi legge n. 394/1991) o le aree comprese nella rete «Natura 2000» (vedi DPR 8 settembre 1997, n. 357). Nel biodistretto è limitato o vietato l’uso dei prodotti fitosanitari e l’utilizzo di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche, prevedendo agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali che si trovano nell’area amministrativa del biodistretto devono adottare ogni pratica necessaria per impedire l’inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche. Con successivo DM del MIPAAF, verrà disciplinata l’operatività a partire dai requisiti e dalle condizioni per la loro costituzione. Gli scopi del biodistretto sono ampi e riguardano tutti i soggetti che risultano coinvolti dal comprensorio: i produttori, a cui si chiede di impegnarsi nella promozione della conversione alla pro­duzione biologica e nell’uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei pro­cessi produttivi agricoli, ma anche nel garantire la tutela degli ecosistemi e di un’economia circolare; gli abitanti e le aziende del biodistretto, perché convertano le proprie abitudini e le proprie attività alla conservazione delle risorse naturali, dell’ambiente della salute e delle diversità locali;  le autorità locali,  perché semplifichino i processi di certificazione biologica, ambientale e territoriale, favoriscano la crescita delle attività multifunzionali collegate, incentivino la commercializzazione dei prodotti bio. Molte parti del TU approvato alla Camera assecondano le richieste delle Associazioni Nazionali Biologiche circa i requisiti minimi di indirizzo per i decreti attuativi che seguiranno. Fra i temi più caldi su cui,  in tre anni di lavoro, si è trovata la sintesi ci sono: la “significatività” della produzione primaria bio nel territorio del Distretto Biologico con criteri che evitino disomogeneità dannose al sistema;  l’ uso “parsimonioso” dei pesticidi in campo e dei diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche, stabilendo norme premianti per chi non vi ricorre; l’attenzione da parte degli  agricoltori convenzionali, con misure tecniche e/o meccaniche, per impedire l’inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche; la riduzione generalizzata dell’uso dei pesticidi e della plastica; nessun compenso o rimborso di spesa ai membri del Comitato Direttivo perché ruolo politico e non manageriale; l’inserimento dei biodistretti fra i soggetti beneficiari con priorità nei finanziamenti pubblici. Tema in divenire, non con qualche perplessità, è quello delle organizzazioni professionali biologiche e di filiera. Per il riconoscimento, a cura del MIPAAF, l’oggetto sociale deve prevedere il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, nonché la valorizzazione dei prodotti biologici. Sarà possibile una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o una a livello di circoscrizione economica. I requisiti per ottenere il riconoscimento prevedono: una quota dell’attività economica pari ad almeno il 30% del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale, ovvero, se il criterio è la circoscrizione economica, il 40% del valore dell’area per operare nello stesso ambito e il 25% del valore a livello nazionale per andare oltre. Tema caldo sono gli accordi siglati dalle organizzazioni interprofessionali. Queste, infatti, possono richiedere che alcune condizioni siano rese obbligatorie anche nei confronti dei non aderenti alla stessa organizzazione, ovvero, le OI possono chiedere l’istituzione di contributi obbligatori. Si tratterà comunque di condizioni che devono aver avuto il placet di almeno l’85% degli aderenti alle stesse. Competente a decidere sull’estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori è il MIPAAF. La legge prevede anche sistemi di integrazione degli operatori della filiera biologica, finanziati dallo Stato, come i contratti di rete fra le imprese, le cooperative e i contratti di filiera tra gli operatori del settore. Lo scopo è favorire l’aggregazione imprenditoriale e l’integrazione tra i diversi anelli della filiera dei prodotti biologici. Secondo le principali associazioni e federazioni di settore non risultava necessario dedicare una disciplina specifica all’interprofessione nel settore biologico essendo il tema già normato da altra legge, mentre esistono molti dubbi sulla possibilità di costituire una filiera operativa ed efficiente, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione della remuneratività e l’equilibrio fra le posizioni dei suoi componenti. Il quadro attuale è popolato da marchi privati, pubblicizzati come filiere e da contratti di coltivazione in mano a pochi commercianti che escludono i produttori non solo dalla condivisione degli utili ma soprattutto dalla determinazione del prezzo. Per quanto riguarda l’equiparazione dell’agricoltura biodinamica a quella biologica, prevista al comma 3 dell’art. 1, va, innanzitutto, chiarito che essa opera secondo metodologie più restrittive di quelle biologiche nella produzione, escludendo l’uso di molte sostanze (concimi, ammendanti, antiparassitari e prodotti fitosanitari) che sono invece autorizzate nel biologico dalla normativa Comunitaria. Il metodo però, non risulta disciplinato da alcuna normativa specifica ufficiale com’è invece, quella dedicato al biologico. Secondo le Associazioni di settore, pur restando nell’alveo del biologico, è indispensabile che la nuova legge faccia sempre specifico riferimento agli standard di produzione che identificano il metodo biodinamico, citando, quindi, espressamente la biodinamica nei punti chiave, per evitare ambiguità di interpretazione in sede di future applicazioni, ma anche da parte di enti ed organizzazioni terze, potendo l’omissione di una esplicita menzione essere interpretata per implicita esclusione. Fra i nodi cruciali: la formazione e ricerca (art. 8 e art. 9), che potrebbe accreditare la biodinamica nei corsi universitari, scolastici, regionali e nei piani di ricerca-sviluppo; il “Piano d’azione nazionale per la produzione biologica” che le garantirebbe una promozione istituzionale; il Tavolo tecnico per la produzione biologica, dove potrà contribuire alle decisioni del sistema; avere un posto fra i beneficiari del nuovo Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Nella versione approvata dalla Camera, la biodinamica si è aggiudicata un posto al tavolo e nel piano sulle sementi biologiche.  D’altronde, la perplessità maggiore, rilevata dagli OdC, nasce in fase certificativa, dove occorrono precise codificazioni normative del processo produttivo a garanzia del prodotto, del produttore e del consumatore. Se, infatti, il biologico risulta regolamentato in ogni sua fase, dalla produzione sino all’etichettatura, attraverso Regolamenti Comunitari, lo stesso, attualmente, non può dirsi per il biodinamico.

Operatività del Sistema

A supportare le Amministrazioni Pubbliche nell’organizzazione della disciplina di dettaglio sulla produzione biologica, in linea con le esigenze ed i bisogni delle aziende, ci sarà il Tavolo tecnico per la produzione biologica, istituito presso il MIPAAF. I compiti affidati sono centrali per il sistema. Dovrà, infatti: determinare le priorità per il comparto nell’organizzazione del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica; formulare pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica; occuparsi di promozione del biologico proponendone le attività; individuare come incrementare la percentuale di operatori del comparto attraverso strategie che favoriscano la conversione delle aziende convenzionali. Circa la sua composizione, oltre all’inclusione di un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, si è prevista la larga partecipazione di portatori di interessi vari e, talora, in conflitto d’interesse, lasciando così spazio a più di una perplessità sulla sua efficienza. Le modalità di funzionamento del suddetto Tavolo sono definite con DM del MIPAAF.  Per i partecipanti non sono previsti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, il MIPAAF dovrà adottare il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici. Gli obiettivi degli interventi del Piano, previsti dal 2 comma dell’art. 10, spaziano per target di destinatari ed ambiti di competenza (vedi tabella). Sullo stato di attuazione del Piano, il MIPAAF dovrà annualmente informare il Parlamento.

OBIETTIVI PIANO D’AZIONE NAZIONALE SUL BIOLOGICO
– agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle imprese agricole convenzionali con reddito non superiore a 7.000 euro;
– sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera del biologico;
– incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale ed alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva; monitorare l’andamento del settore;
– sostenere e promuovere i distretti biologici; favorire l’insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree rurali montane; migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l’utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;
– stimolare gli enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione; incentivare e sostenere la ricerca e l’innovazione in materia;
– promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all’informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull’utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate; valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche; promuovere la sostenibilità ambientale con azioni per l’incremento della fertilità del suolo, l’uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell’ambiente.

Un capitolo a sé è quello sulle sementi biologiche. L’articolo 8 della legge stabilisce, a cura del MIPAAF, l’adozione, entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore, di un Piano Nazionale per aumentare la disponibilità delle sementi biologiche per le aziende, migliorandone l’aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all’agricoltura biologica e biodinamica. Il Piano, di durata triennale, vuole promuovere il miglioramento genetico per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori e che si adattino alle diversità ambientali, climatiche e colturali. Tema di particolare attenzione è quello della loro commercializzazione intra ed extra UE che, essendo materiale riproduttivo vegetale eterogeneo biologico come lo sono piante, parti di piante e bulbi, dovrà rispettare precise condizioni e garanzie. Sarà, infatti, importante verificarne i requisiti di registrazione e certificazione previsti da norme specifiche, ovvero, accertare che sia possibile fare riferimento a norme vincolanti nella produzione che consentano di individuare, tracciare e rintracciare detto materiale.
L’articolo 9 della legge prevede che presso il MIPAAF sia istituito un Fondo per lo sviluppo della produzione biologica in sostituzione del Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità (Legge 23 dicembre 1999, n. 488) che sarà contestualmente soppresso. Le risorse residue confluiranno nel nuovo fondo, con apposita variazione di Bilancio. Seguirà a breve giro il DM attuativo del MIPAAF (2 mesi dall’entrata in vigore della Legge) per definire le modalità di funzionamento, i requisiti ed i criteri di chi e di cosa può essere finanziato dal Fondo. Ogni anno il MIPAAF deciderà quanto destinare: a sostegno della realizzazione del marchio biologico italiano, al finanziamento del piano nazionale delle sementi biologiche, e ai programmi di ricerca ed innovazione del comparto. Le dotazioni per ogni singola destinazione dovranno essere tracciate con separata voce contabile nel bilancio ministeriale. La dotazione del Fondo è parametrata sulle entrate del contributo previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, a favore della sicurezza alimentare, che in questo caso è assicurata dallo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile che ha l’obiettivo prioritario di ridurre i rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l’ambiente. Il contributo è previsto nella misura del 2% del fatturato annuo realizzato dalle aziende che commercializzano: prodotti fitosanitari autorizzati secondo la normativa vigente; fertilizzanti da sintesi; prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari che, nelle indicazioni in etichetta, non presentano frasi di rischio pericolose per uomini, animali ed ambiente ovvero ammessi dagli elenchi nazionali.  Il contributo avrà rate semestrali con modalità stabilite dal MIPAAF entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Il DM prevede le sanzioni amministrative e le modalità per la riscossione (vedi tabella) pari al doppio del dovuto.

Contributo annuo a sostegno Fondo per lo sviluppo produzione Biologica
Mancato versamentosi applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto
Versamento in misura inferioresanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto
Ritardato versamentola sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo

Se entrambi i Fondi, quello previsto dalla presente legge e quello dalla legge n. 488, condividono i medesimi criteri di sostegno annuo, conservano anche gli stessi limiti, sia economici che di programmazione. L’imposta applicata a chi vende fitofarmaci produce, infatti, un gettito che oscilla fra i 10 ed i 12 milioni annui. Poca cosa se si pensa che, con lo stesso capitolo di bilancio, si dovrebbe finanziare sia la ricerca e sperimentazione, che la formazione ed i servizi tecnici di supporto agli agricoltori.   

Marchio Nazionale Volontario

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del TU il MIPAAF dovrà adottare un DM che preveda le condizioni ed i criteri per attribuire il marchio biologico italiano ai prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana. Il Marchio, disciplinato dall’art. 6 della legge in commento, grazie alla sua apposizione in etichetta o nel packaging del prodotto, potrà garantire sia la massima visibilità e riconoscibilità alle materie prime agricole italiane, sia una effettiva trasparenza per il consumatore delle informazioni riportate in etichetta. Attualmente la normativa Comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti biologici prevede, infatti, che sia riportato obbligatoriamente in etichetta il codice dell’organismo di controllo dell’operatore che ha effettuato l’ultima operazione dove è presente la sigla del paese di appartenenza dell’OdC. Se il prodotto è preconfezionato il logo sarà quello Comunitario, mentre, se è composto, per ogni materia prima dovrà comparire se il paese di origine è UE o ExtraUE. È, infine, possibile indicare il paese di produzione al posto della dicitura UE, solo quando tutte le materie prime sono ottenute in quel paese. Quest’ultimo solo è il caso del Marchio Biologico Italiano. Considerando il valore crescente del prodotto “griffato” made in Italy e l’abuso della regola sull’origine doganale della merce, che consente di apporre il marchio italiano a ciò che è solo trasformato entro i confini nazionali, si tratta di una prescrizione di forte impatto commerciale.

I Numeri del Biologico
Ettari e aziende agricole
Nel 2020 gli ettari a biologico sono 2.095.380milioni che corrispondono al 16,6% della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) nazionale (nel 2010 era l’8,7%) e 81.731 operatori (+71% rispetto al 2010). In Europa, l’Italia è il terzo paese in termini di superficie, dopo Francia e Spagna, ed il primo in termini di operatori, di quantità prodotta e di volume di prodotti esportati. La superficie media Europea è superiore ai 20 ha mentre quella italiana è pari a 8 ha. Più di un terzo degli operatori è concentrato in tre regioni: Puglia, Sicilia e Calabria. La categoria che ha avuto maggiore incremento dal 2010 (+ 300%) è quella dei produttori/trasformatori. L’età media degli agricoltori Ue è di 40 anni mentre in Italia si avvicina ai 65.

Vendite
Nel 2021 la domanda domestica ha superato i 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 5% rispetto al 2020. Il canale di acquisto principale è la Distribuzione Moderna con il 56% del totale dei consumi casalinghi (+2% rispetto al 2020) ed un valore di 2,2 miliardi di euro. Seguono i negozi bio specializzati che rappresentano il 26% del totale delle vendite (+8% rispetto all’anno precedente) con un valore che sfiora il miliardo di euro (996 milioni di euro). Infine, gli altri canali di vendita (negozi di vicinato, farmacia, parafarmacie, mercatini e GAS) con un +5% rispetto al 2020 e vendite per oltre 720 milioni di euro. Nella Grande distribuzione, il canale Iper+Super detiene la leadership del mercato bio con 1,4 miliardi di euro di vendite, stabile rispetto al 2020. Seguono in ordine decrescente: il canale Discount (205 milioni di euro; +11%), l’eCommerce (75 milioni di euro; 67%) e degli Specialisti Drug, con 2 milioni di euro.  
Fonti: Sinab, Nielsen, Nomisma

NEWS

I PIÙ LETTI