di Giulia Sulpizi
Premessa: la normativa del Codice degli appalti e del diritto comunitario
Nell’ambito dei rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni è intervenuta, di recente, la Corte di giustizia dell’Unione europea con un’importante pronuncia.
Per comprendere il caso sottoposto all’attenzione del giudice comunitario è necessario, innanzitutto, indagare il contenuto dell’art. 89, 1° co., d.lgs. n. 50/2016. Questa disposizione si occupa dell’ipotesi del c.d. avvalimento, fattispecie di derivazione comunitaria che permette al concorrente di partecipare anche alle procedure ad evidenza pubblica per le quali non possiede tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal bando di gara, assicurando la possibilità di avvalersi di altri soggetti che possiedono tali requisiti. La norma in questione, infatti, statuisce che “L’operatore economico, singolo o in raggruppamento (…), per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (…) necessari per partecipare ad una procedura di gara (…) avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. (…) Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia”.
In particolare, ciò che rileva primariamente attiene alla presentazione di “documentazione o dichiarazioni non veritiere” da parte degli operatori economici, ipotesi sanzionata dal combinato disposto degli artt. 80, 5° co., lett. f-bis) e 80, 12° co., d.lgs. n. 50/2016 con l’esclusione dell’operatore economico.
L’importanza della succitata normativa è ben testimoniata nel nostro ordinamento dall’ampio ricorso da parte dei privati all’istituto in esame. La sua ratio si identifica nella volontà di ampliare la platea dei possibili contraenti della pubblica amministrazione, obiettivo che, però, deve essere bilanciato con l’esigenza di garantire alla stazione appaltante un aggiudicatario affidabile. Esso trova la sua scaturigine in Corte giust., Sez. V, Sent. 14 aprile 1994, C-389/92, laddove la Corte di giustizia ha stabilito che una holding potesse dimostrare la sussistenza dei requisiti di qualificazione tramite una società del suo gruppo di appartenenza. È, poi, intervenuto il legislatore europeo attraverso, da ultimo, la Direttiva 2014/24.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di giustizia rilevano, dunque, le norme del d.lgs. n. 50/2016 (il Codice degli appalti) e l’art. 63 della Direttiva del 2014 il quale, nell’ipotesi di avvalimento, al paragrafo 1, 2° co. prevede che, in caso di false dichiarazioni o di mendaci dichiarazioni, “l’amministrazione aggiudicatrice impone che l’operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione. L’amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata dallo Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione”.
Tale norma ha il chiaro intento di non sanzionare con l’automatica esclusione quegli operatori economici che non presentino alcuni dei requisiti richiesti, al fine di ampliare il più possibile la platea dei concorrenti alle procedure ad evidenza pubblica.
La giurisprudenza amministrativa nazionale sul tema delle omesse, reticenti e false dichiarazioni da parte degli operatori economici e nei casi di avvalimento
Per comprendere il rapporto sussistente tra il diritto interno e comunitario è opportuno, in primo luogo, delineare la portata applicativa dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e della disciplina sanzionatoria ivi prevista ricorrendo alle più importanti e recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa sul punto.
In particolare, si può, in questa sede, segnalare quanto sostenuto dal T.A.R. Sicilia, Catania, con sent. n. 693/2020. Qui è stata ripresa una celebre distinzione tra omessa, reticente e falsa dichiarazione. La prima si ha quando “l’operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come ‘grave illecito professionale’”; la seconda quando “le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell’ottica dell’affidabilità del concorrente”; la terza, infine, quando “l’operatore rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero”.
Questa tripartizione appare centrale sul piano degli effetti giuridici che ne conseguono. È, infatti, lo stesso T.A.R. a precisare, riprendendo un consolidato orientamento del Consiglio di Stato1, che “solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione consegue l’automatica esclusione dalla procedura di gara poiché depone in maniera inequivocabile nel senso dell’inaffidabilità e della non integrità dell’operatore economico, mentre ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l’esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull’affidabilità dello stesso”.
La sopraccitata differenziazione non è stata, però, considerata come esaustiva dalla giurisprudenza amministrativa nazionale. Ciò ha comportato la rimessione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato della questione relativa alla consistenza, alla perimetrazione e agli effetti degli obblighi dichiarativi gravanti sugli operatori economici in sede di partecipazione alla procedura evidenziale, con particolare riguardo ai presupposti per l’imputazione della falsità dichiarativa di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016. Tale è stato l’oggetto dell’ordinanza n. 2332 della Sez. V del Consiglio di Stato del 2020.
Partendo, infatti, dalla considerazione che “le irregolarità di carattere dichiarativo sono normalmente definite nel quadro delle ‘situazioni’ concretanti ‘gravi illeciti professionali’, idonei, come tali, a ‘rendere dubbia’ l’‘integrità’ e l’‘affidabilità’ del concorrente” si può comprendere il generale obbligo, in capo ad ogni operatore economico, di fornire alla stazione appaltante ogni dato o informazione rilevante perché quest’ultima possa acquisire e valutare tutte le circostanze e gli elementi determinanti ai fini dell’ammissione al confronto competitivo.
Tale impostazione è giustificata dalla logica relazionale del c.d. “contatto sociale qualificato”, che sorge in conseguenza della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, di cui al combinato disposto degli artt. 1337 e 1338 c.c., il quale impone un vero e proprio dovere di chiarezza e di correttezza informativa. In tale contesto, marcatamente pubblicistico, ciò si traduce nell’obbligo – espressione del “principio di correttezza” di cui all’art. 30 d.lgs. n. 50/2016 – di professionalità imposto agli operatori economici. Quest’obbligo è, in ogni caso, di natura strumentale, essendo “finalizzato (…) a mettere in condizione la stazione appaltante di conoscere tutte le circostanze rilevanti per l’apprezzamento dei requisiti di moralità e meritevolezza soggettiva”.
La pronuncia in esame (l’ordinanza n. 2332) sostiene, però, che non a caso il legislatore nazionale è intervenuto su questa previsione. Quest’ultima, infatti, introduce uno specifico, legittimo e autonomo motivo di esclusione, come testimonia il d.l. n. 135/2018, convertito dalla l. n. 12/2019. Da ciò discende la “sua attitudine a concretare, in sé, una forma di grave illecito professionale”. Queste considerazioni hanno importanti ripercussioni sul piano giuridico: “il necessario nesso di strumentalità rispetto alle valutazioni rimesse alla stazione appaltante finisce per dislocarsi dal piano del concreto apprezzamento delle circostanze di fatto (…) al piano astratto di una illiceità meramente formale e presunta, operante de jure”.
Il giudice amministrativo enuncia, dunque, la necessità di una puntuale perimetrazione della portata dei suddetti obblighi informativi, in relazione ai quali si bilanciano, necessariamente, opposti interessi. Da una parte, infatti, si afferma la doverosità dell’estromissione dalla gara dei soggetti non affidabili sotto il profilo dell’integrità morale, della correttezza professionale, della credibilità imprenditoriale e della lealtà operativa. Dall’altra, non si può dimenticare l’esigenza di non indebolire la garanzia della massima partecipazione alla gara e di non compromettere la necessaria certezza sulle regole di condotta imposte agli operatori economici, presidiate dai principi di tipicità e tassatività.
Il problema della delimitazione dell’alveo applicativo dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 – e della sanzione che da esso consegue – investe, in particolare, le c.d. “omissioni dichiarative”, le dichiarazioni reticenti. Con riferimento a queste ultime, infatti, bisogna distinguere tra il mero – e non rilevante – “nihil dicere”dal “non dicere quod debetur”. Quest’ultimo soltanto postula una violazione di un dovere giuridico di parlare e giustifica di per sé – in quanto illecito professionale in sé considerato – l’operatività, in chiave sanzionatoria, della misura espulsiva. Il contegno censurabile consiste, appunto, nella lesione – potenziale o effettiva – dell’integrità e dell’affidabilità dell’operatore economico.
In questa prospettiva, dunque, “gli obblighi informativi decampano dalla logica della mera strumentalità, diventando obblighi finali, dotati di autonoma rilevanza”. Di conseguenza, “l’omissione, la reticenza, l’incompletezza divengono – insieme alle più gravi decettività e falsità – forme in certo senso sintomatiche di grave illecito professionale in sé e per sé”.
Seguendo, quindi, tale opzione ricostruttiva, l’interpretazione assegnata all’art. 80 del Codice degli appalti ha assunto il contorno di una vera e propria norma di chiusura, “che impone agli operatori economici di portare a conoscenza della stazione appaltante tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione”.
Ciò ha messo in luce, però, la necessità di individuare un generale limite di operatività a tale disposizione, il cui contenuto risulterebbe, altrimenti, eccessivamente oneroso per i privati “imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o (…) del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di un’impresa”.
Non è un caso, dunque, che sia maturata – nella giurisprudenza più recente – una diversa prospettiva, che verte sulla distinzione tra due fattispecie. In un caso, infatti, si tratterà dell’ipotesi dell’omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, che comprende anche la reticenza. In un altro caso, invece, si configurerà l’ipotesi di falsità delle dichiarazioni, ovvero la presentazione, nella procedura di gara in corso, di dichiarazioni non veritiere, rappresentative di una circostanza in fatto diversa dal vero cui conseguirebbe l’automatica esclusione dalla procedura di gara.
Questa ricostruzione è foriera di diverse conseguenze sul piano normativo ed operativo. Mentre le ipotesi di dichiarazioni omesse, reticenti e fuorvianti hanno rilievo solo in quanto si manifestino nel corso della procedura, la falsità è più gravemente sanzionata, determinando, non a caso, l’obbligo di segnalazione all’ANAC e della possibile iscrizione destinata ad operare anche nelle successive procedure evidenziali, nei limiti del biennio.
Alla luce di queste considerazioni si può arrivare ad affermare che solo la falsità – sia essa informativa, documentale o dichiarativa – presenta un’attitudine espulsiva automatica e potenzialmente ultrattiva. Al contrario, le informazioni semplicemente fuorvianti giustificano solo l’estromissione dalla procedura nella quale si collocano.
In conclusione, ad avviso del Consiglio di Stato, la falsità e la manipolazione fuorviante sarebbero, di per sé, dimostrative di “pregiudiziale inaffidabilità”, mentre l’omissione e la reticenza informativa sarebbero insuscettibili di legittimare l’automatica esclusione dalla gara, “dovendo sempre e comunque rimettersi all’apprezzamento di rilevanza della stazione appaltante, ai fini della formulazione di prognosi in concreto sfavorevole sull’affidabilità del concorrente”.
I giudici di Palazzo Spada sostengono, infatti, al termine del loro iter logico-argomentativo, che la falsità delle dichiarazioni “costituisce frutto del mero apprezzamento di un dato di realtà, cioè di una situazione fattuale per la quale possa alternativamente porsi l’alternativa logica vero/falso, accertabile automaticamente”, mentre la semplice mancanza delle stesse “non potrebbe essere apprezzata in quanto tale, dovendo essere (…) valutate le circostanze taciute, nella prospettiva della loro idoneità a dimostrare l’inaffidabilità del concorrente”.
In forza di questi ragionamenti, è stata chiamata a pronunciarsi l’Adunanza Plenaria, che si è espressa, infine, con sentenza n. 16/2020.
In questa sede, il giudice amministrativo ha assunto un diverso punto di vista, ripercorrendo la distinzione tra omesse e false dichiarazioni, ma giungendo ad approdi differenti rispetto alla Sez. V, da cui era scaturita l’ordinanza di rimessione predetta.
In tale pronuncia la Plenaria ha sottolineato che l’esclusione per omissioni dichiarative del concorrente in relazione a reati c.d. “non ostativi” non può mai essere automatica. Parifica, infatti, le ipotesi di omissione e di falsità delle informazioni, laddove quest’ultima, sanzionata dall’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, non è soggetta ad un automatismo espulsivo, necessitando sempre di una valutazione di integrità e affidabilità del concorrente. Si argomenta, infatti, che tanto “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”, quanto “l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” sono qualificabili come “gravi illeciti professionali”, in grado di incidere sulla “integrità o affidabilità” dell’operatore economico, le quali necessitano, in ogni caso, di una valutazione in concreto da parte della stazione appaltante.
Alla luce, quindi, di questi recenti e fondamentali approdi giurisprudenziali si deve, ora, passare all’analisi del disposto dell’art. 89 d.lgs. n. 50/2016, che, in tema di avvalimento, richiama l’art. 80, richiedendo che anche l’impresa ausiliatrice dimostri di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa del Codice degli appalti. Anche in questo caso si sanziona la mancanza di questi elementi con l’esclusione automatica dell’operatore economico ausiliato dalla gara.
Anche questa disposizione è stata presa in esame dal Consiglio di Stato con un’ordinanza di rimessione2, questa volta indirizzata alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Appare, infatti, in questo caso centrale il richiamo alla disciplina comunitaria.
Occorre, ad ogni buon conto, premettere che il giudice nazionale si è pronunciato su una gara bandita nel gennaio 2018, quando l’art. 80 del Codice degli appalti era applicabile nella sua formulazione antecedente al d.l. n. 135/2018 e ancora non si era espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 16/2020.
Muovendo, dunque, da tale cornice normativa e giurisprudenziale, il Consiglio di Stato ha ritenuto astrattamente applicabile la norma ad un caso in cui l’ausiliaria aveva omesso di dichiarare una sentenza di patteggiamento a carico del titolare dell’impresa, giudicato responsabile di lesioni colpose commesse con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, si è affermato che, sulla base della normativa nazionale, “la dichiarazione non veritiera resa dal rappresentante legale dell’impresa ausiliaria in gara comporta, quale conseguenza automatica, il dovere della stazione appaltante di escludere il concorrente ausiliato, senza possibilità di provvedere alla sostituzione dell’impresa”. In caso, dunque, di dichiarazione mendace, dovrebbe ritenersi preclusa la facoltà di sostituzione dell’ausiliaria ammessa dall’art. 89, 3° co., d.lgs. n. 50/2016, applicabile ad altre ipotesi. Tale regime potrebbe essere giustificato “dalla esigenza di sanzionare coloro che si sono resi responsabili di dichiarazioni mendaci, o dolosamente reticenti, responsabilizzando l’operatore economico in ordine alla genuinità delle attestazioni compiute dall’impresa ausiliaria”.
Questa soluzione, sebbene risulti rispondente sia alla normativa nazionale che all’orientamento giurisprudenziale consolidato sul punto, è stata, però, ritenuta di dubbia compatibilità con l’ordinamento comunitario.
A tal proposito, si è argomentato che il diritto dell’Unione europea nulla dispone riguardo all’ipotesi di esclusione del concorrente a seguito di dichiarazioni mendaci da parte dell’ausiliaria ed è stata sottolineata la centralità del disposto dell’art. 63 della Direttiva 2014/24, che, in una prospettiva pro-concorrenziale, impone solamente la sostituzione dell’impresa ausiliaria.
Alla luce di tali prospettazioni, la causa di esclusione di cui all’art. 89 d.lgs. n. 50/2016, da una parte, contrasterebbe con la norma sovranazionale, introducendo un automatismo espulsivo non contemplato dalla direttiva UE, che persegue opposte finalità e, dall’altra, appare inconciliabile con il principio per cui il concorrente ausiliato, “non disponendo di speciali poteri di verifica circa l’attendibilità delle credenziali della controparte, non può che affidarsi alle dichiarazioni o alla documentazione da quest’ultima fornitegli”, con il corollario che “all’operatore concorrente non può richiedersi una diligenza maggiore di quella richiesta ad un comune operatore negoziale”3.
Sulla scorta di tali argomenti, il Consiglio di Stato ha, quindi, rimesso alla Corte di giustizia il quesito interpretativo inerente al rapporto tra l’art. 63 della Direttiva 2014/24 e le disposizioni del Codice degli appalti.
La pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea: il combinato disposto degli artt. 80 e 89 d.lgs. n. 50/2016 in relazione alla Direttiva 24/2014
Ad avviso del giudice comunitario4, dalla formulazione dell’art. 63 della Direttiva 2014/24 emergerebbe che, per le sole ipotesi in cui ricorrano in capo all’ausiliaria motivi di esclusione non obbligatori, agli Stati membri è consentito di rendere l’obbligo di sostituzione – prescritto per tutte per le cause di esclusione obbligatoria – una facoltà, ma non possono, in ogni caso, privare le amministrazioni aggiudicatrici della possibilità di esigere, di propria iniziativa, tale sostituzione.
Quest’opzione interpretativa, oltre ad essere conforme al dato testuale della disposizione, è volta ad assicurare, altresì, il rispetto del principio di proporzionalità,esprimendo in specie il divieto dic.d. gold plating5.
La Corte ha, poi, condotto un’analisi sistematica della disciplina contenuta nella Direttiva 2014/24, definendo anche le modalità di esercizio del potere di valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici nelle ipotesi in cui sussistano in capo all’ausiliaria motivi di esclusione.
Partendo dalla considerazione preliminare che l’obiettivo del diritto europeo degli appalti pubblici è quello di “consentire all’amministrazione aggiudicatrice di garantire l’integrità e l’affidabilità di ciascuno degli offerenti e, di conseguenza, la mancata cessazione del rapporto di fiducia con l’operatore economico interessato”, la normativa comunitaria consente agli operatori economici, che si trovino in situazioni ostative alla partecipazione alle gare pubbliche, di dimostrare di aver adottato misure idonee a comprovare la propria affidabilità, nonostante l’esistenza di motivi di esclusione. In tal senso dispongono il Considerando n. 102 della Direttiva, laddove si evidenzia l’opportunità di riconoscere agli operatori economici la possibilità di “adottare misure per garantire l’osservanza degli obblighi a porre rimedio alle conseguenze di reati o violazioni e a impedire efficacemente che tali comportamenti scorretti si verifichino di nuovo”, e l’art. 57 della Direttiva stessa, che prevede l’applicazione di tale facoltà sia al ricorrere di motivi di esclusione obbligatori, sia in presenza di quelli facoltativi. Si tratta del c.d. principio di self cleaning,che trova una sua corrispondenza, alivello interno, nell’art. 80, comma 7, d.lgs. n. 50/2016, alla luce del quale l’operatore non viene escluso se è in grado di provare che ha adottato misure riabilitative sufficienti e adeguate a dimostrare la sua affidabilità.
La Corte giunge, quindi, ad estendere le regole di cui supra anche ai casi di avvalimento. L’amministrazione aggiudicatrice, dunque, ancor prima di esigerne la sostituzione da parte dell’offerente, dovrebbe far presentare all’ausiliaria (o all’offerente medesimo) le misure correttive che la stessa ha adottato al fine di rimediare alle irregolarità contestate e, solo in subordine, farla sostituire. Tale regola opera, ad avviso del giudice comunitario, anche in presenza di sentenze definitive.
Queste considerazioni si radicano, inoltre, sul rispetto del principio di proporzionalità. Qualora, infatti, l’esclusione colpisca l’offerente per una violazione imputabile al soggetto sulle cui capacità l’amministrazione intenda fare affidamento e nei confronti del quale non disponga di alcun potere di controllo, la stessa p.a. deve prestare attenzione all’applicazione dei motivi di esclusione ed effettuare una valutazione specifica e concreta dell’atteggiamento del soggetto interessato, tenendo conto dei mezzi di cui quest’ultimo dispone per verificare l’esistenza di una violazione in capo all’impresa ausiliaria.
In attuazione, poi, dei principi di trasparenza e parità di trattamento, l’amministrazione aggiudicatrice deve assicurarsi che la sostituzione dell’ausiliaria non conduca ad una modifica sostanziale dell’offerta iniziale presentata in gara.
Alla luce di tali prospettazioni, i giudici europei hanno conclusivamente affermato che “l’articolo 63 (…) in combinato disposto con l’articolo 57 (…) e alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale l’amministrazione aggiudicatrice deve automaticamente escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico qualora un’impresa ausiliaria, sulle cui capacità esso intende fare affidamento, abbia reso una dichiarazione non veritiera quanto all’esistenza di condanne penali passate in giudicato, senza poter imporre o quantomeno permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire detto soggetto”.
Conclusioni
La soluzione prospettata dalla Corte di giustizia appare di particolare rilievo per diverse ragioni.
In primo luogo, essa risulta coerente con la ratiodella disciplina europea dei contratti pubblici, basata sulla volontà di garantire ai privati il più ampio accesso possibile alle gare e di assicurare ai medesimi condizioni di parità e trasparenza nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione. Per questa ragione il giudice europeo è arrivato a censurare la normativa nazionale: quest’ultima, infatti, è stata ritenuta eccessivamente restrittiva, ricollegando conseguenze fortemente diversificate a fattispecie che, in forza della loro natura e della comune disciplina di matrice comunitaria, dovrebbero essere trattate in modo analogo.
La sanzione, poi, dell’esclusione automatica, prevista dall’art. 89 sopraccitato, non risulta idonea a consentire la realizzazione delle finalità perseguite dal Codice degli appalti di selezionare operatori economici affidabili, comportando, al contrario, il rischio che vengano estromessi dal mercato soggetti virtuosi per fatti ad essi non imputabili.
L’applicazione di questa disposizione non permette, inoltre, alle imprese di prevedere con sufficiente certezza se la propria partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica sarà considerata ammissibile, potendo le stesse essere escluse in maniera automatica anche per violazioni riconducibili ad altri soggetti, non sottoposti al loro controllo. Tale meccanismo pregiudica, tra l’altro, in particolar modo le piccole e medie imprese, che si ritrovano più di frequente costrette a ricorrere all’istituto dell’avvalimento.
La volontà della Corte di giustizia, dunque, è volta ad attribuire maggiore discrezionalità e capacità di scelta alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di selezione dei contraenti, adottando un approccio che tenga in considerazione le specificità delle singole fattispecie concrete invece di ricorrere ad automatismi normativi.
La recente pronuncia, in definitiva, costituisce un importante approdo giurisprudenziale e, altresì, un centrale punto di partenza per il legislatore italiano. Quest’ultimo, infatti, dovrà tenere conto delle indicazioni rese a livello comunitario nell’ambito della generale riforma della disciplina dei contratti pubblici. Riforma che, si auspica, dovrebbe incoraggiare sempre più una vera e propria apertura da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei privati.
- Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 5171/2019. ↩︎
- Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 2005/2020. ↩︎
- Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 69/ 2019. ↩︎
- Corte giust., Sez. IX, Sent. 3 giugno 2021, C-210/20. ↩︎
- Tale divieto “comporta che non si possano stabilire oneri a carico degli operatori economici ulteriori rispetto a quelli previsti dalle direttive europee”: così, la Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 19.1.2018 del 21.01.2018. ↩︎


