di Olga Bussinello
Il Green Deal Europeo chiede agli Stati Membri di raggiungere nel 2030 l’ambizioso obiettivo in materia di clima riducendo le emissioni del 55% rispetto ai livelli del 1990. L’Italia, con il decreto legislativo di prossima definizione sull’energia da fonti rinnovabili, propone un progetto di riforme e investimenti a sostegno della transizione verde nei principali settori economici, per arrivare in 9 anni ad un incremento del consumo da FER del 30% e ad un risparmio energetico del 43%, garantendo al paese nuove possibilità di lavoro ed una maggiorazione della produttività.
In ritardo di alcuni mesi sul termine di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, lo schema di decreto legislativo, che entrerà in vigore entro la fine di quest’anno, rimetterà in gioco il bel paese sulla sfida green. In 50 articoli e 8 allegati, il provvedimento darà corso agli obiettivi comunitari e alzerà l’asticella, attraverso: la semplificazione e stabilità del sistema degli incentivi, lo snellimento delle procedure autorizzative, l’innovazione ed evoluzione del sistema energetico e la realizzazione delle infrastrutture connesse. Sotto il profilo programmatico, basta leggere i primi tre articoli del decreto, per comprenderne le principali finalità. In primo piano, l’accelerazione del percorso di crescita sostenibile dell’Italia, soprattutto in materia di energia da fonti rinnovabili; l’integrazione del quadro delle definizioni di settore in modo da renderle funzionali alle disposizioni comunitarie; gli obiettivi nazionali in termini di uso da FER e risparmio energetico. Vediamo i temi in dettaglio.
Regimi di Sostegno e Strumenti di promozione
In 13 articoli vengono analizzate e comparate misure private ed industriali di sostegno all’uso di energie green, tenendo conto di quanto già previsto dal PNRR sia in materia di transizione ecologica che di trasferimento tecnologico. Gli aspetti più controversi riguardano la misura degli incentivi fra gli impianti e fra le tipologie di fonti e la transizione fra il vecchio ed il nuovo regime di sostegni.
Per quanto riguarda gli incentivi all’uso di fonti rinnovabili, l’articolo 5 ne definisce le caratteristiche generali mantenendone il diritto al sostegno per la durata media del tipo di impianto, dimensione e costo di installazione. Per gli impianti di piccola taglia di potenza inferiore a 1 MW, è previsto un accesso diretto agli incentivi, mentre per quelli di potenza superiore a 1 MW, si farà ricorso a procedure competitive di offerte al ribasso. Per i piccoli impianti innovativi o con costi di generazione elevati, si accede con aste e registri. Data la scarsa continuità della fornitura sono previsti sistemi di accumulo per favorire una maggiore stabilità della rete elettrica e criteri di priorità per aree idonee ovvero di cumulabilità degli incentivi. Per gli impianti per cui è previsto un accesso agli incentivi con gara al ribasso, è prevista una durata quinquennale degli stessi una volta aggiudicati. Le procedure istruttorie e autorizzative sono semplificate rispetto al passato. Per gli impianti di piccole dimensioni che hanno costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, sarà prevista una via diretta al sostegno con la sola richiesta direttamente alla data di entrata in esercizio. Per gli impianti non programmabili (eolico e fotovoltaico) sarà possibile cumulare gli incentivi grazie al ricorso a sistemi di accumulo dell’energia. Un discorso a parte va fatto per gli incentivi relativi alle situazioni di condivisione dell’energia quali: l’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche. Dopo una fase sperimentale attivata in Italia nel 2019, per i nuovi benefici, come l’aumento del limite di potenza degli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazioni da 0,2 a 1 MW, nonché la possibilità di contabilizzare l’energia condivisa sotto la stessa cabina Primaria e non più secondaria, sarà possibile un loro sviluppo. Con successivi DM verranno previsti i meccanismi di transizione dai vecchi ai nuovi incentivi, con un periodo di regime transitorio per il passaggio dalla regolamentazione vigente a quella del presente schema di Decreto Legislativo. Un nuovo ruolo verrà offerto ai consumatori che, con l’abolizione del meccanismo di scambio sul posto (ancora possibile fino al 2024), parteciperanno alla definizione dell’offerta energetica. Verranno compensate immissioni e prelievi di energia con il vantaggio di non pagare i servizi di rete per il prelievo da rete.
Regimi di sostegno da fonti rinnovabili, biometano e sviluppo tecnologico industriale
Il Conto termico diventa 2.0, premiando gli impianti di piccole dimensioni che garantiscano un’efficienza energetica da fonti rinnovabili. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese, privati e comunità di energie rinnovabili. Fra gli interventi ora ammessi, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l’installazione di impianti di microcogenerazione. La misura vale anche per gli impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grande taglia non domestici, che dovrebbe assicurare il raggiungimento del target europeo previsto per riscaldamento e raffrescamento del + 1,3% annuo di incremento di utilizzo di energia da FER nei Consumi Finali lordi. Migliori performance per lo Stato, grazie alla riduzione dei costi tramite le procedure competitive e alla valorizzazione di dinamiche di scala. Un DM del Ministro della transizione ecologica renderà operativa la norma.
Per il biometano sono previsti incentivi se immesso nella rete del gas naturale, per produrre energia elettrica o qualora venga utilizzato per i trasporti, mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo. Un successivo DM del Ministro della transizione ecologica stabilirà l’erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore e le sue condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno, nonché la possibilità di estensione dell’incentivo tariffario anche alla produzione di carburanti gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, quali l’idrogeno prodotto da fonti green.
Lo sviluppo tecnologico non può prescindere dall’utilizzo della digitalizzazione nel monitoraggio e analisi della efficienza energetica e della programmazione territoriale. Tutto questo per avere tariffe elettriche agevolate ed una riduzione del 10% annuo di costi necessari per raggiungere la decarbonizzazione del sistema paese.
Coordinamento con il PNRR su biocarburanti e biomasse
Relativamente alle misure previste dal PNRR lo schema di decreto legislativo dà operatività: ai parametri di cumulabilità degli incentivi, alla semplificazione dell’istruttoria di accesso e ai regimi tariffari derivanti. L’ottimizzazione nell’utilizzo degli incentivi favorisce da un lato, investimenti in energia rinnovabile, dall’altro, la produzione di energia verde per l’intero ciclo di vita degli impianti, consentendo il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti a livello europeo. Gli incentivi che fanno capo al PNRR riguardano: lo sviluppo dei sistemi di teleriscaldamento; la spinta all’uso del biometano, secondo criteri per promuovere l’economia circolare; lo sviluppo del sistema agrivoltaico; il rafforzamento smart grid; le rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo; i sistemi innovativi (incluso off-shore) e gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale; le infrastrutture di ricarica elettrica; la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse.
Semplificazioni amministrative, obblighi e nuovi criteri
Le autorizzazioni per l’installazione di impianti per uso di rinnovabili seguiranno un criterio di proporzionalità in base alla dimensione e tipologia della tecnologia scelta. Sempre nell’ottica di semplificare i processi, un successivo Decreto Ministeriale istituirà uno Sportello Unico digitale che si occuperà del coordinamento e della digitalizzazione di tutti gli adempimenti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni e l’approvazione modelli unici digitali, salvo che la competenza non resti in carico allo sportello unico delle attività produttive (SUAP). Con uno o più Decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, si provvederà a determinare i criteri ed i parametri per individuare le aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. Potranno essere utilizzate anche aree industriali dismesse ovvero aree abbandonate e marginali, nel rispetto di soglie minime territoriali da concertare con Regioni e Province Autonome. Il GSE svilupperà una piattaforma digitale con dati ed informazioni sulle aree e sulla loro qualificazione ai fini della persistenza od installazione di impianti. Sarà possibile autorizzare anche impianti off-shore. A tal fine verrà predisposto un piano di gestione dello spazio marittimo per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da effettuarsi nel rispetto delle esigenze di tutela dell’ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell’attività di pesca e del patrimonio culturale e del paesaggio. Nelle more della definizione del piano sono considerate idonee le aree adiacenti le piattaforme petrolifere e i porti (per impianti fino a 100 MW).
Per quanto riguarda gli impianti per l’utilizzo del biometano sarà prevista una procedura abilitativa semplificata valida anche per tutte le infrastrutture necessarie alla costruzione e all’esercizio degli impianti, inclusa l’immissione del biometano in rete e non più solo per le opere e le infrastrutture connesse alla sua produzione. La comunicazione all’Autorità competente potrà essere fatta contestualmente, per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione, qualora le modifiche siano non sostanziali. Le modifiche si considerano tali se, rispetto alla situazione esistente, non determinano un incremento delle emissioni in atmosfera e se il sito interessato non è ampliato più del 25% in termini di superficie occupata. Per gli impianti di piccola taglia di energia termica rinnovabile ad uso civile e residenziale, per i quali sono previste semplificazioni per l’installazione e per gli impianti fotovoltaici fino a 50 kW, sarà possibile l’utilizzo del modello unico di autorizzazione.
Saranno, inoltre, previste delle garanzie di origine, con lo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia e, ai consumatori, quella fornita in base a contratti di energia prodotta da fonti green. Queste potranno essere “commercializzate” attraverso una apposita piattaforma di scambio.
Per gli installatori è prevista una specifica formazione professionale con un percorso di studio finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ad hoc.
Costruzioni edifici e ristrutturazioni
È previsto l’obbligo di integrazione degli impianti a fonti rinnovabili negli edifici che ristrutturano il 50% della superficie lorda dell’immobile e mettono mano anche all’impianto di riscaldamento e raffreddamento. Sono interessati anche gli edifici esistenti appartenenti alle categorie E2, E3 ed E5, con superficie utile superiore a 10.000 metri quadri, che, indipendentemente dall’esecuzione di una ristrutturazione importante, devono prevedere l’integrazione di impianti per la produzione di energia elettrica rinnovabile entro il 31 dicembre 2027. L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Fanno eccezione le costruzioni negli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, gli edifici militari, ovvero qualora l’intervento sia incompatibile con la natura delle strutture e i casi in cui vi sia l’impossibilità tecnica di adeguare gli impianti. Quest’ultima si intende anche quando il costo dell’installazione di impianti FER sia sproporzionato rispetto al costo dell’intervento di ristrutturazione. Le biomasse sono escluse dal computo delle fonti rinnovabili incluse nell’obbligo.
Per la vendita di energia termica ed elettrica è previsto un incremento dell’uso di fonti rinnovabili e agevolazioni digitali all’incontro di domanda e offerta. Dal 2024, le società che effettuano vendita di energia termica, dovranno garantire che una quota dell’energia da esse distribuita sia rinnovabile, secondo modalità carbon free che saranno definite con decreto del Ministro della transizione ecologica, ovvero, dovranno versare un contributo economico compensativo finalizzato alla realizzazione di interventi con effetto equivalente. È definito anche l’asset dei requisiti prestazionali degli impianti idonei a ottenere incentivi. Una bacheca informatica promuoverà l’incontro delle parti nella compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine. Gli schemi di accordo saranno forniti da Consip e ARERA lavorerà sull’aggregazione di più clienti finali.
Autoconsumo e Comunità Energetiche
Autoconsumo e vendita dell’eccedenza di produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel primo caso, è possibile utilizzare sia l’energia prodotta dall’impianto ubicato nel luogo del consumo, sia quella prodotta in altro luogo, attraverso la rete di distribuzione. È prevista la condivisione dell’energia con altri utilizzatori e lo stoccaggio. Nel secondo caso, la vendita, direttamente o mediante aggregazione, condiziona le imprese private, che non possono farne un uso prevalente o commerciale. Le comunità energetiche rinnovabili sono, invece, un soggetto giuridicamente autonomo, che ha il principale obbiettivo di garantire benefici all’ambiente e al gruppo degli utilizzatori, senza risvolti finanziari. L’energia autoprodotta è prioritariamente destinata all’autoconsumo istantaneo nel luogo di produzione oppure può essere condiviso all’interno della comunità e l’energia in eccesso può essere venduta tramite appositi accordi nel rispetto delle finalità di legge. I clienti finali possono in ogni momento recedere dall’aggregazione per l’autoconsumo.
Reti teleriscaldamento, elettriche, gas e idrogeno
Molte le misure introdotte dallo schema di decreto legislativo. Innanzitutto, il potenziamento nel lungo termine delle reti di riscaldamento, raffreddamento ed energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili, assistito da incentivi e da un Sistema informativo integrato, che renda edotti i consumatori dei propri dati e di quelli condivisi in autoconsumo. Qualità ed efficienza del servizio fornito dal GSE, saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per la transizione ecologica.
Per utilizzare l’idrogeno sono previste diverse modalità di autorizzazione all’installazione degli elettrolizzatori:
- con potenza inferiore a 10 MW, ovunque ubicati, è prevista la procedura abilitativa semplificata;
- serve l’autorizzazione unica rilasciata dal Ministero della transizione ecologica per gli elettrolizzatori stand-alone con valutazione di impatto ambientale ovvero della P.A. decentrata negli altri casi.
- per quelli connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sopra i 300 MW o offshore, la competenza è del Ministero e della regione negli altri.
Fonti rinnovabili nei trasporti e mobilità elettrica
Via all’utilizzo di biometano, biocarburanti e bioliquidi da biomassa per sostituire gradualmente benzina, diesel e metano. Il limite è gestire con equilibrio l’uso di prodotti della mangimistica e dell’alimentazione per la destinazione energetica soprattutto per alcune foraggere come soia, mais e olio di palma. I calcoli degli incentivi sono quelli del PNIEC. Attenzione va posta all’uso del suolo, per evitare l’utilizzo di materie prime che possano comportare emissioni indirette generate dal cambio di destinazione dei terreni. A partire dal 2023, vietata la miscelazione di carburanti con l’olio di palma e l’olio di soia e obbligo dell’aggiornamento della banca dati per la tracciabilità di carburanti liquidi e gassosi da parte degli operatori economici.
Per quanto riguarda la mobilità elettrica, sono previste semplificazioni per le autorizzazioni all’installazione di punti di ricarica e una piattaforma unica nazionale per chiunque sia in possesso di un mezzo elettrico e voglia richiedere la disponibilità di punti di fornitura alle amministrazioni territoriali competenti. Sono aggiornate anche le definizioni di infrastruttura, dispositivo e stazione elettrica alle moderne tecnologie.
Fonti da Biomasse
Per accedere agli incentivi, le fonti di energia da biomasse dovranno rispettare precisi criteri di sostenibilità ambientale. Dovranno assicurare una riduzione di emissioni di gas serra e di efficienza energetica in percentuali definite in base all’entrata in servizio degli impianti, a far data dal 2015, e non potranno essere prodotti in terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità o con presenza di elevate scorte di carbonio o che erano un tempo torbiere. Inoltre, gli operatori economici dovranno aderire ad un Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità o, comunque, ad un sistema volontario di certificazione. Ogni anno, sul sito web del GSE, sarà possibile avere tutte le informazioni sull’origine geografica e sul tipo di materie prime dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, suddivise per fornitore di combustibile.
Monitoraggio e reportistica
GSE, Ispra ed ENEA si occuperanno della produzione statistica in materia di energia, individuando modalità di condivisione dei dati gestiti. L’obiettivo è di monitorare gli impianti a fonti rinnovabili realizzati sul territorio, i progetti di investimento che hanno richiesto l’autorizzazione, con le ricadute industriali, economiche, sociali e occupazionali dello sviluppo del sistema energetico, secondo una logica di progressiva decarbonizzazione. L’analisi dei costi e dell’efficienza delle misure di sostegno e del loro impatto sui consumatori, confrontato con quello di altri paesi europei, porterà a stimare i risultati di impatto ambientale connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.
Punti critici
Sono indubbiamente molti, come sempre accade nelle situazioni di progressiva trasformazione delle priorità sociali ed economiche di un paese. Alcuni sono nodali. Come la burocrazia connessa alle autorizzazioni di installazione degli impianti e l’accesso agli incentivi, che disincentiva la start up di un processo già complesso e poco chiaro agli utenti finali. Dibattuta anche la determinazione delle aree idonee che deve contemperare lo sfruttamento di superfici inutilizzate (agricole ed industriali) per ragioni economiche con il rispetto dei benefici ambientali richiesti dagli obiettivi europei. Poco chiari anche i criteri della compravendita di energia rispetto alle quote di rinnovabili ammesse (la geotermia, per esempio, non viene annoverata) e la qualificazione delle materie prime utilizzabili per i biocarburanti, dalle quali vengono espunte le biomasse lignee da recupero boschivo e i rifiuti organici biodegradabili.


