di Denise Boriero e Nicola Alberto De Carlo
Verso nuovi modelli di economia sostenibile
In questi ultimissimi anni, il modello che suddivideva l’economia e la produzione nei tre settori classici di primario, secondario e terziario è stato superato e si sta affermando anche un quarto settore. Quest’ultimo deriva dalla convergenza in un unico punto delle tre stratificazioni della società: il pubblico, il privato e il no-profit. Questa idea, volta a garantire uno sviluppo sostenibile, era già esistente e presente nelle agende internazionali, ma la situazione creatasi a seguito della pandemia globale ne ha accelerato lo sviluppo dando un forte impulso. L’attenzione all’economia sostenibile è un tema sempre più sentito negli ultimi anni, anche a livello europeo ed internazionale. Si citano solo a titolo di esempio i Sustainable Development Goals (SDGs), conosciuti anche come Global Goals, dunque Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile o Obiettivi Globali, elaborati nel 2015 dalle Nazioni Unite, un elenco di 17 obiettivi che gli Stati si sono impegnati a raggiungere entro il 2030. Essi ricomprendono la sconfitta della povertà e della fame, la parità di genere e l’eliminazione delle diseguaglianze, l’attenzione ad un’istruzione di qualità, alla salute e al benessere, che passa anche attraverso la disponibilità di acqua pulita e di servizi igienici per tutti. Forte attenzione è posta inoltre alla tutela dell’ambiente, sia terrestre che marittimo, città e imprese sostenibili, utilizzo di energia rinnovabile, pulita e accessibile e la lotta al cambiamento climatico. Questi principi sono perfettamente in linea con il Green Deal della Commissione Europea che punta ad essere il primo continente ad impatto climatico zero, fissandosi come termine massimo il 2050.
In un modello di economia sostenibile, gli interessi delle aziende e delle imprese non possono prescindere da quelli dei loro stakeholders e della comunità. I benefici che derivano da un’impresa sostenibile, oltre ovviamente al profitto, devono ricadere anche sulla collettività dei cittadini e dei consumatori, sull’ambiente e sulle istituzioni. Siamo quindi perfettamente nell’ambito dei diversi obiettivi che le Nazioni Unite e l’Unione Europea, ma non solo, si sono posti.
In un’organizzazione positiva la responsabilità è uno dei pilastri fondamentali, accanto all’etica, che si traduce ovviamente nel farsi carico in toto dell’impatto delle proprie azioni e della propria gestione.
Un nuovo paradigma di questo modo di operare e di economia sostenibile è la “Società Benefit”. Questa realtà si può definire con orgoglio un fiore all’occhiello della nostra nazione: l’Italia, infatti, è stato il primo paese europeo a dotarsi di questa forma d’azienda. Prima di noi, le Società Benefit erano disciplinate soltanto in circa trenta Stati del Nord America, per l’esattezza 33, a partire dal Maryland nel 2010. La normativa sulle Società Benefit entra in vigore in Italia il 1° gennaio 2016, con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ossia la legge di stabilità per il 2016. Già a partire dalla collocazione, dunque, risulta evidente l’importanza attribuita a questa forma societaria e le aspettative che in essa si ripongono.
Cosa sono le Società Benefit?
Le Società Benefit rappresentano un’evoluzione del concetto di organizzazione. Mentre le aziende tradizionali si pongono come unico obiettivo quello del profitto, con il conseguente arricchimento dei soci e azionisti, le società benefit si impegnano a perseguire in modo congiunto ed integrato fini di lucro e di beneficio comune con impatti positivi a lungo termine sulla comunità e sull’ambiente. Sono dunque volte a realizzare un bene più ampio che ricada su altre categorie di soggetti oltre ai soci e agli azionisti, come i dipendenti, ma in generale su tutta la collettività.
Questi altri scopi, assieme a quello del profitto, vanno indicati nell’oggetto sociale dichiarato nello Statuto: questo inserimento comporta la cristallizzazione degli obiettivi, andando a vincolare anche eventuali future gestioni della stessa società, che non potranno quindi fare marcia indietro rispetto alle intenzioni esternate in sede di costituzione dell’azienda. La missione rimarrebbe tale anche a fronte di eventuali quotazioni in borsa e modifiche di capitale.
Il comma 376 dell’art. 1 della legge in questione definisce le Società Benefit come quelle società che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
Al comma 378, poi, viene specificato cosa si intende per beneficio comune, riconosciuto nel perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi su tutti coloro sui quali l’attività stessa può avere un impatto.
Le Società Benefit non sono Imprese Sociali o realtà no-profit, ma vere e proprie realtà for profit, ove accanto alla ricerca del profitto è prevista anche come attività prevalente la creazione di un impatto positivo su persone e ambiente.
Si può dunque parlare di una Tripla P mission per le Società Benefit: Persone, Pianeta e Profitti.
Il perseguimento di queste finalità è condotto in modo responsabile, trasparente e sostenibile, attraverso un bilanciamento continuo tra il mero interesse dell’azienda e dei suoi soci e l’interesse della collettività.
La trasparenza è garantita anche tramite l’individuazione di uno o più soggetti interni al management responsabili dell’impatto dell’organizzazione sul contesto in cui la società opera, sia a livello base che più ampio, incaricati anche della redazione di una relazione annuale sugli impatti effettivi della società.
La relazione d’impatto annuale
Tale relazione annuale si affianca al bilancio societario tradizionale e deve contenere la descrizione delle azioni realizzate e dei programmi per il futuro, nonché eventuali criticità o problematiche riscontrate nel perseguire gli scopi sociali.
Il comma 382 della Legge di stabilità per il 2016 statuisce che:
Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:
a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 annesso alla presente legge;
c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.
La redazione deve rispettare dunque standard prefissati da enti esterni e non controllati dalla Società Benefit sottoposta alla verifica, enti credibili in quanto dotati di competenze necessarie alla valutazione dell’impatto e che utilizzano un metodo scientifico e multidisciplinare nello sviluppo degli standard. Anche la scelta degli standard stessi deve essere trasparente e perciò resa pubblica (Allegato 4). Tutta la relazione va infine pubblicata sul sito web della società, sempre a tutela della trasparenza.
L’Allegato 5 indica invece le aree di valutazione:
- la governance, che terrà conto della trasparenza dell’operato e del coinvolgimento degli stakeholders;
- i rapporti con i lavoratori, che dovranno essere caratterizzati dall’applicazione di politiche di inclusione e valorizzazione, formazione e crescita personale di ciascun dipendente, cercando di massimizzare quindi il ruolo di ciascuno, la sua crescita e di evidenziare le peculiarità di ogni singolo collaboratore. Sono considerate inoltre le condizioni e l’ambiente di lavoro dal punto di vista della sicurezza, della flessibilità e della comunicazione interna;
- i rapporti con gli altri portatori di interesse tra i quali ad esempio fornitori e il territorio in cui la società opera, ma anche eventuali donazioni, le opere di volontariato e di supporto allo sviluppo locale e della catena di fornitura;
- l’ambiente, ossia il controllo dell’uso delle risorse, la scelta di energie rinnovabili, i consumi, le emissioni negative e il ciclo vita dei prodotti.
Nel rispetto di tutte queste previsioni, le Società Benefit da “società estrattive”, ovvero che prelevano dal territorio e dalla comunità quanto serve loro senza restituire nulla, diventano vere e proprie portatrici di benefici.
La relazione, costituendo allegato al bilancio, andrebbe depositata presso il registro delle Imprese (CCIAA) al pari degli altri allegati del bilancio societario. Tale prassi, tuttavia, non è uniforme in tutte le zone d’Italia, ma, oltre ad essere ritenuto formalmente corretto, il deposito diviene anche un requisito per soddisfare il carattere della trasparenza richiesto alle Società Benefit.
Come si diventa una Società Benefit?
Per prima cosa va evidenziato che le Società Benefit non introducono una nuova forma societaria, ma rimandano alle forme già previste dal Libro V, Titoli V e VI del Codice Civile, dunque sia le società a scopo di lucro, sia quelle a scopo mutualistico come le cooperative. Anche una società già esistente può richiede la qualifica di Società Benefit tramite la modifica dello Statuto, che ovviamente dovrà avvenire con la convocazione di un’assemblea straordinaria e inoltre l’intervento di un notaio.
Per quanto riguarda invece le Cooperative sociali e le Imprese sociali, queste parrebbero essere escluse dalla qualifica di Società Benefit in quanto completamente prive dello scopo di lucro, essendo no-profit. Le prime, infatti, disciplinate dalla legge n. 381 del 1991 prevedono come oggetto esclusivo quello di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”, mentre le seconde, disciplinate dal d.lgs. 155 del 2006, hanno come oggetto specifico quello di esercitare “in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”. Ovviamente, nulla vieta alle cooperative sociali e alle imprese sociali di modificare la propria forma organizzativa nel rispetto delle previsioni normative dedicate per poter diventare Società Benefit, ovviamente divenendo così, però, for profit.
Infine, è stato riconosciuto il via libera alla costituzione di SB anche per le società tra professionisti. I Commercialisti e gli Esperti contabili potranno quindi costituire società tra professionisti SB con la conseguente iscrizione nella sezione speciale dell’Albo. La qualifica di Benefit non è incompatibile con l’oggetto sociale di tale tipo di società. Questo quanto indicato di recente dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, dott. Massimo Miani, con il pronto ordine PO 77/2021 del 12 maggio di quest’anno. Prima non era chiaro se fosse possibile qualificare come SB le società tra professionisti e la valutazione era lasciata di caso in caso.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva per comodità del lettore relativa alla compatibilità delle diverse forme giuridiche di imprese con la qualifica di Società Benefit:
| Forma e tipologia di società | Compatibilità con la qualifica di Società Benefit |
| Società di persone (S.s.; S.n.c.; S.a.s.) | Sì |
| Società di capitali (S.p.A.; S.a.p.a.;S.r.l.) | Sì |
| Società cooperative | Sì |
| Società consortili | Sì |
| Start-up innovative | Sì |
| Cooperative sociali | No |
| Imprese sociali | No |
| Società tra professionisti | Sì |
Dal punto di vista di denominazione sociale l’indicazione “Società Benefit” non è obbligatoria, come esplicitato dal comma 379 della l. 208/2015, in base al quale:
la società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l’abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
Certamente, però, l’impatto del nome è significativo e contribuisce ad una promozione dell’immagine aziendale, poiché permette a tutti gli stakeholders di comprendere in modo immediato l’attenzione e l’impegno per la sostenibilità e il benessere diffuso.
Nel 2018 è nata Assobenefit allo scopo di aiutare e diffondere la costituzione di SB. In base all’articolo 3 dello Statuto, Assobenefit si propone di “concorrere all’affermazione di un nuovo modello economico di sviluppo sostenibile sul territorio italiano basato sui principi costitutivi delle società benefit“. Tale scopo è perseguito tramite la diffusione del c.d. Modello B, la formazione di best practices e la conseguente evoluzione normativa in materia, nonché lo sviluppo di relazioni e reti di impresa.
È stata istituita anche una giornata nazionale delle Società Benefit che l’anno scorso si è tenuta l’11 dicembre online, mentre il primissimo appuntamento si è svolto a Firenze il 29 novembre 2019.
Società Benefit e B Corp: differenze
Nonostante spesso si tenda a parlare indistintamente di SB e B Corp, queste due realtà non coincidono, pur essendo complementari. In entrambi i casi si tratta di società for profit sensibili e attente al bene comune, ma le loro differenze riguardano diversi aspetti.
Mentre la SB, come visto, è una tipologia di società che ricomprende nel proprio oggetto sociale, accanto al profitto, la realizzazione di benefici diffusi con tutta una disciplina specifica che ne deriva nonché la cristallizzazione di questi stessi scopi, le B Corp sono società che ottengono una certificazione sulla base del loro impatto e del loro operato su alti standard sociali e ambientali. Possono dunque esistere SB prive della certificazione di B Corp, così come possono esistere società certificate B Corp che non sono però SB. Almeno all’inizio. In Italia, infatti, uno dei requisiti per mantenere la certificazione B Corp è quella di diventare formalmente Società Benefit entro un anno. Non esiste invece alcun obbligo in senso inverso.
Per ottenere la certificazione B Corp serve il controllo di un ente esterno che deve rilevare gli impatti ambientali, sociali ed economici generati dall’impresa. Viene quindi in gioco la valutazione in base ai criteri ESG, acronimo di Enviromental, Social, Governance che si pone alla base di una economia sostenibile.
L’ente terzo che si occupa della valutazione ai fini della certificazione B Corp è il B-Lab, il quale applica il protocollo di analisi B-Impact Assessment (BIA) che è riconosciuto essere lo standard di valutazione più diffuso al mondo in questo ambito. La risultanza di questo questionario può essere da un minimo di zero ad un massimo di 200 punti. Inferiore è il punteggio e più un’azienda è considerata estrattiva, mentre 200 è il massimo della sostenibilità e dell’etica aziendale. A partire da 80 punti la società valutata non è più considerata estrattiva e da lì potrà ottenere la certificazione B Corp. Il mantenimento della certificazione si ha tramite controlli biennali mirati di B-Lab.
Il questionario è gratuito e si può trovare anche online: stando ai dati indicati da B-Lab nel proprio sito internet, già più di 140.000 aziende nel mondo hanno usato il BIA per valutare e incrementare la propria sostenibilità. Le aziende certificate, tuttavia, sono soltanto 4.000 in tutto il mondo, di cui 120 in Italia. Gli standard richiesti, infatti, sono molto elevati e restrittivi.
La valutazione è relativa a cinque settori:
- governance;
- lavoratori;
- comunità;
- ambiente;
- clienti.
È immediatamente evidente il parallelismo con le aree indicate nell’Allegato 5 della disciplina delle Società Benefit, già sopra riportato.
Alcune delle altre differenze tra SB e B Corp sono legate al fatto che la certificazione derivante dal BIA è valida e riconosciuta a livello globale, mentre le Società Benefit sono vincolate allo Stato che le disciplina. Infine, mentre per le SB sono previsti oneri amministrativi limitati, per le B Corp è prevista una tariffa annuale per la certificazione il cui importo è legato al fatturato aziendale, ma che oscilla tra euro 50 e 50.000.
I controlli per le Società Benefit
L’organo di controllo delle SB assiste ad un ampliamento dei propri compiti e funzioni. Queste società rispondono infatti ad un nuovo modo di fare impresa e a nuove forme di responsabilità sociale, che non devono più soltanto tenere conto della massimizzazione delle entrate economiche a favore dei soci, ma devono anche essere finalizzate a compiere scelte strategiche che ricomprendano l’ambiente e il contesto sociale nelle quali le stesse aziende si inseriscono e operano. L’organo di controllo, dunque, dovrà valutare la correttezza dell’operato degli amministratori sotto il profilo del bilanciamento tra interesse economico dei soci e benefici diffusi. Va inoltre valutato l’agire del soggetto o dei soggetti preposti al perseguimento del beneficio comune. Il Collegio Sindacale dell’azienda sarà chiamato verificare gli assetti organizzativi della società per poter esprimersi sulla loro idoneità a raggiungere tutti gli scopi societari.
Diversamente per quanto riguarda la Società di Revisione di riferimento alla SB, questa si limiterà a svolgere il controllo dei conti e senza potersi esprimere su questioni di diversa natura.
Inoltre, è essenziale anche ricordare che le SB sono soggette al controllo dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Qualora la Società Benefit non perseguisse seriamente i benefici collettivi indicati nel proprio Statuto sarebbe sanzionata per pubblicità ingannevole alla luce del Decreto legislativo n. 145 del 2 agosto 2007, rubricato “Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole”, nonché ai sensi del Codice del Consumo (Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005).
La qualifica di Società Benefit, infatti, comporta un vantaggio reputazionale e di immagine non indifferente e qualora non rispettassero i presupposti i consumatori e gli altri stakeholders sarebbero erroneamente condizionati nelle proprie scelte.
I vantaggi per le Società Benefit
Alla luce di quanto fino a qui esposto, si potrebbe pensare che dalla scelta di costituire una Società Benefit o di trasformare una società esistente in SB derivino soltanto obblighi e complicazioni anche burocratiche. In realtà, i vantaggi di questa scelta di imprenditoria sono molteplici e molto significativi.
Questa forma societaria è innovativa e virtuosa, è la chiave per il futuro. Tutela l’ambiente, e ne abbiamo bisogno stando alle risultanze scientifiche: si pensi che negli ultimi cento anni la temperatura è aumentata di quasi un grado centigrado e questa trasformazione non impatta soltanto sulla sopravvivenza delle specie, ma anche sul lavoro, dato che l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) stima che nel futuro a causa delle temperature elevate si perderà il 2,2% del totale delle ore lavorate, con una relativa perdita di 2.400 miliardi di dollari.
Queste società non comportano solo un beneficio all’ambiente, ma anche alle persone, alla collettività in modo diretto e di conseguenza i professionisti e i consumatori sono propensi a guardare in modo estremamente favorevole a queste realtà, che esercitano un fortissimo appeal su tutti i consumatori e gli investitori. Benefit è, da un punto di vista aziendale, sinonimo di competitività, successo, significa essere al passo con i tempi.
I capitali degli investitori sono sempre più rivolti alle imprese sostenibili, poiché queste creano valore condiviso nel lungo termine e duraturo nel tempo. Così come tutti gli altri stakeholders, anche gli investitori sono sempre più attenti ai profili di sostenibilità e lo stesso vale in fase di recruiting: molti giovani e molti talenti scelgono di lavorare per società che hanno a cuore anche gli interessi globali e non solo personali. Secondo uno studio di Deloitte (“A call for accountability and action” – The Deloitte 2021 Millennial and Gen Z Survey) del 2021, il 62% dei millennials, ovvero giovani nati tra il 1981 e il 1996, sono convinti che le imprese non abbiamo ambizioni ulteriori oltre a quella di ottenere profitti. Tutti i sondaggi simili condotti negli anni passati hanno fatto emergere che le nuove generazioni vogliono lavorare per società con scopi ulteriori rispetto a quello di lucro, per società con le quali condividano gli ideali e i valori, sentendosi così in grado di fare la differenza in quanto parte di una realtà virtuosa più grande.
Inoltre, organizzarsi in modo strutturato per garantire la sostenibilità e la trasparenza, rende la produzione più sicura, competitiva e di conseguenza, più redditizia.
Accanto a questi importantissimi vantaggi, che in origine erano anche gli unici, oggi la volontà di estendere la diffusione di Società Benefit ha comportato l’introduzione anche di altri benefici fiscali ma non solo. In primis, con il Decreto Rilancio e la relativa legge di conversione entrata in vigore il 19 luglio 2020, all’articolo 38-ter si prevede la possibilità di ottenere un’agevolazione fiscale pari al 50% dei costi per la costituzione o la trasformazione in SB sottoforma di credito di imposta da utilizzare entro la fine del 2021. L’agevolazione è prevista entro il limite di euro 10.000 ed è relativa ai costi comprensivi delle spese notarili, per l’iscrizione al Registro delle imprese, nonché per l’assistenza professionale e le consulenze richieste. Se ne può beneficiare attraverso la compensazione con modello F24.
Accanto a questo, con il c.d. Decreto fiscale (Decreto legge del 26 ottobre 2019 n. 124 e successive modifiche) è stato emendato il testo dell’art. 49 del DDL 2220 recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e esigenze indifferibili” prevedendo delle premialità nelle selezioni tramite bando pubblico per le Società Benefit e per tutte le imprese che operano in modo altrettanto trasparente e responsabile.
Risulta dunque evidente quanto questo nuovo modo di fare impresa sia ormai espressione non solo del presente, ma anche del futuro, essendo più virtuoso, responsabile e di conseguenza più ricercato e più produttivo.


