La classificazione doganale

di Luigi Fruscione
Premessa

Classificazione doganale delle merci, ovverosia collocazione di un determinato prodotto in uno specifico codice numerico.
Tale definizione però non rende l’importanza e la difficoltà che tale attività porta con sé essendo, infatti, le finalità di tale processo molteplici ma tutte di rilevante importanza per l’economia mondiale.
La classificazione di una merce rappresenta la base per lo svolgimento dell’operazione di importazione o di esportazione in ogni Paese del mondo in quanto, attraverso di essa, è possibile non solo individuare il dazio da corrispondere ma anche le regole di origine da applicare, le misure di politica commerciale in essere (come, ad esempio, dazi antidumping o misure di restrizione sia in import che in export), ecc.
La classificazione doganale delle merci è la base del commercio internazionale, ogni oggetto che nella vita quotidiana siamo abituati ad usare o a vedere ha un proprio codice doganale: una penna doganalmente è classificata nella voce NC 9608.10 – penne e matite a sfera; se ha inchiostro liquido il codice sarà 9608.10-10; nella voce 9608.10-92; se ha cartucce sostituibili invece in 9608.10-99; se si tratta di penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose allora avremo la voce 9608.20-00, ecc.
Dicevamo che la classificazione è, tra le varie, uno strumento di politica commerciale: l’8 marzo 2018 gli Stati Uniti avevano adottato misure di salvaguardia sotto forma di aumento delle tariffe doganali sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio e di alluminio provenienti da Europa ed Asia, con effetto a decorrere dal 23 marzo 2018.
L’Unione Europea emanò il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 del 16 maggio 2018 – relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America – che, nell’allegato al provvedimento, individuava, in base alla classificazione doganale, le merci soggette ad un dazio supplementare del 25%, tra cui: voci NC 0710.40-00 (granturco dolce), NC 0711.90-30 (altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi), 0713.33-90 (fagioli diversi da quelli per la semina).
Il Considerando 4 del successivo Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 – relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 – espressamente chiariva che:

“di conseguenza, conformemente all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724, la Commissione dovrebbe imporre dazi doganali supplementari sui prodotti elencati nell’allegato I e nell’allegato II […] in modo che:

  1. i dazi supplementari ad valorem del 10% e del 25% sulle importazioni dei prodotti elencati nell’allegato I si applichino dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall’Unione;
  2. i dazi supplementari ad valorem del 10%, 25%, 35% e 50% sulle importazioni dei prodotti elencati nell’allegato II si applichino a partire dal 1° giugno 2021 o, se precedente, dalla data in cui l’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC adotta la decisione, o tale decisione gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell’accordo OMC.

I dazi di cui sopra restano in vigore finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le suddette misure all’Unione”.
Quindi la classificazione doganale è alla base di ogni attività connessa all’importazione o all’esportazione delle merci su scala mondiale anche in relazione a misure di politica commerciale.

Il tecnicismo della classificazione doganale

La classificazione è una procedura particolarmente complessa in considerazione delle variabili tecniche che possono influire sulla voce numerica.
Facciamo un esempio che testimonia la difficoltà del processo di classificazione: apparecchio digitale con il design di una videocamera tradizionale per catturare e registrare immagini fisse e video in una memoria interna o in una scheda di memoria. Il tema era rappresentato dalla voce di classificazione, se doveva essere nell’ambito delle fotocamere o delle videocamere.
Di seguito indichiamo la definizione utilizzata per la classificazione da parte della Commissione Europea nell’ambito del Regolamento di esecuzione (UE) 458/2014.
Nell’ambito della descrizione della merce, si evidenzia che: “l’apparecchio è dotato di un dispositivo ad accoppiamento di carica (CCD) di 0,8 megapixel e di un visore estraibile a cristalli liquidi LCD con una diagonale di circa 7 cm (2,7 pollici) che può essere usato (come mirino) per catturare le immagini o come schermo per visualizzare le immagini registrate. L’apparecchio è dotato delle seguenti interfacce:

  • fessura per le schede di memoria;
  • uscita video composito;
  • uscita audio;
  •  USB.

La risoluzione massima delle immagini fisse è di 1600×1200 pixel (1,92 megapixel). L’apparecchio può registrare video a 50 fotogrammi al secondo, con una risoluzione massima di 720×576 pixel. L’apparecchio offre una funzione di zoom ottico durante la registrazione di un video. I file visualizzati non possono essere trasferiti all’apparecchio da un dispositivo per l’elaborazione automatica di dati tramite l’interfaccia USB”.
Poste le caratteristiche tecniche, la Commissione Europea individua le norme per procedere alla classificazione doganale, stabilendo che essa “è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525, 8525.80 e 8525.80-91”. Tutto molto tecnico… ma necessario!
Nella parte del Regolamento di classificazione relativo alla spiegazione delle motivazioni che determinano la classificazione del prodotto, si specifica che: “date le caratteristiche oggettive dell’apparecchio, come la sua struttura e forma, la presenza di un CCD con una bassa risoluzione di 0,8 megapixel, la capacità di registrare video di qualità DVD standard (risoluzione di 720×576 pixel a 50 fotogrammi al secondo) e immagini fisse di bassa qualità (risoluzione massima di 1,92 megapixel), la funzione principale dell’apparecchio è quella di catturare e registrare immagini video ai sensi della nota 3 della sezione XVI [si veda anche l’ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea, del 9 dicembre 2010, nella causa C-193/10]. Il fatto che la videocamera registri video con una risoluzione inferiore a 800×600 pixel non modifica la funzione principale dell’apparecchio. Pertanto, la classificazione nella sottovoce 8525.80-30 come fotocamera digitale è esclusa. L’apparecchio consente soltanto la registrazione di suoni e immagini prese dalla telecamera, e un utente che non dispone di competenze specifiche non può attivare la possibilità di trasferire file alla videocamera dopo la visualizzazione tramite una semplice modifica dell’apparecchio. Pertanto, l’apparecchio deve essere classificato nel codice NC 8525.80-91 come videocamera digitale che permette soltanto la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera”.

Un sistema armonizzato di classificazione

Per far sì che le merci possano essere movimentate da una parte all’altra del pianeta più velocemente e riducendo i costi, occorre che siano catalogate da ogni amministrazione doganale in maniera uniforme1; proprio per tale ragione si è sviluppato il sistema armonizzato di classificazione delle merci basato sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci siglata a Bruxelles il 14 giugno 1983.
Il sistema armonizzato “[…] viene utilizzato da 211 economie, di cui 160 sono parti contraenti della convenzione, per le loro tariffe doganali e per la raccolta di statistiche sul commercio internazionale. Contiene circa 5000 gruppi di merci, ciascuno identificato da un codice a sei cifre, e classifica oltre il 98% del commercio internazionale di merci”2.
La disposizione centrale della Convenzione è contenuta all’art. 3, nel quale si stabilisce che ogni parte contraente si impegna a far sì che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione, le proprie nomenclature tariffarie e statistiche debbano essere conformi al sistema armonizzato.
Da ciò è derivato che, per la fissazione delle proprie nomenclature tariffarie e statistiche, i Paesi aderenti alla Convenzione hanno dovuto:

  1. utilizzare tutte le voci e le sottovoci del sistema armonizzato, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici;
  2. applicare le regole generali per l’interpretazione del sistema armonizzato, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del sistema armonizzato;
  3. seguire l’ordine di numerazione del sistema armonizzato; in tal modo tutti gli attori del momento doganale (amministrazioni doganali, operatori economici, legislatori) possono classificare un determinato prodotto con il medesimo codice numerico.

In allegato alla Convenzione vi è la Nomenclatura, che comprende la designazione delle merci ed è organizzata in voci e sottovoci sulla base di un sistema di codici a 6 cifre.
Ad esempio la sezione I prende in esame la categoria “Animali vivi e prodotti del regno animale”; la II i “prodotti del regno vegetale”; la IV i “prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati”; la  XII le “calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli”; la XVIII gli “strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi”; ecc.
Ogni sezione è suddivisa in capitoli3 (prime due 2 cifre) al cui interno vi sono ulteriori due suddivisioni: le voci (prime 4 cifre) e le sottovoci (prime 6 cifre).
Ad esempio:

Sezione II – Prodotti del regno vegetale
10CerealiCapitoloprime due cifre
1006RisoVoceprime quattro cifre
1006.10RisoneSottovoceprime sei cifre
1006.20Riso semigreggio (bruno)Sottovoceprime sei cifre
Sezione IV – Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati
20Preparazioni di ortaggi, frutta, noci o altre parti di pianteCapitoloprime due cifre
2001Ortaggi, frutta, noci e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati con aceto o acido aceticoVoceprime quattro cifre
2001.10Cetrioli e cetrioliniSottovoceprime sei cifre
2001.90AltriSottovoceprime sei cifre

Il SA prevede anche un complesso di sei regole per la classificazione delle merci denominate “regole generali per l’interpretazione del Sistema Armonizzato”, queste sono:

  • Regola 1: testo delle voci, delle note premesse alle sezioni o ai capitoli quale fonte primaria di classificazione;
  • Regola 2:
    • oggetti incompleti o non finiti,
    • smontati o non montati,
    • mescolati e compositi;
  • Regola 3:
    • merci classificabili in due o più voci in quanto mescolate o composite;
    • merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto;
  • Regola 4: disposizione di chiusura in caso di impossibilità di effettuare la classificazione in base alle regole da 1 a 3.
  • Regola 5: astucci, contenitori ed imballaggi; Regola 6: classificazione all’interno delle sottovoci.

Accanto alle predette regole vi sono le Note esplicative del SA che, come chiarito dalla Corte di Giustizia, “nonostante non abbiano efficacia vincolante, […] costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa”4.
Il Sistema armonizzato poi rappresenta, in seno all’Unione Europea, la base per la propria tariffa doganale ad otto cifre; l’art. 57 del Codice doganale dell’Unione prevede che “per l’applicazione della tariffa doganale comune, la “classificazione tariffaria” delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in cui le merci in questione devono essere classificate” mentre per “l’applicazione delle misure non tariffarie, la “classificazione tariffaria” delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni dell’Unione e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate”.
Esiste tuttavia una tariffa di lavoro, chiamata TARIC – Tarif Intégré de la Communauté -, che non è un atto giuridico – avente quindi valore legale – ed in cui sono integrate tutte le misure relative alla tariffa doganale, alla legislazione commerciale e agricola dell’UE.
Quindi, ad esempio, se prendiamo la voce a 10 cifre 0713.50-00-90 – fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. e Vicia faba var. minor), diverse da quelle destinate alla semina – avremo che le prime sei cifre rispondono al Sistema Armonizzato, la settima e l’ottava alla Nomenclatura Combinata e la nona e la decima alla TARIC.

Errata classificazione doganale

Posta l’importanza del processo di classificazione doganale ai fini dell’applicazione delle misure tariffarie e non tariffarie, dell’origine, ecc. si ritiene utile evidenziare anche i risvolti derivanti da una errata individuazione della voce/sottovoce della merce. Infatti la normativa prevede una serie di sanzioni connesse ad una evasione del dazio, alla errata applicazione dell’origine preferenziale o all’apposizione del made in, violazione dei divieti, ecc.
Per questione di brevità, si fa solo un accenno all’errata individuazione della voce di classificazione nell’ambito della dichiarazione doganale che determina l’applicazione dell’art. 303, D.P.R. n.43/19735 con l’applicazione di una sanzione da euro 103 a 516 qualora non vi sia una rideterminazione dei diritti di confine, mentre qualora tale situazione si verifichi e la variazione superi il 5% troveranno applicazione le ben più rilevanti sanzioni previste dal comma 3.
Qualora, invece, il risparmio daziario sia dovuto non ad un errore ma ad una dolosa violazione delle norme, allora l’autore dovrà rispondere non dell’art. 303 ma, bensì, del reato di contrabbando che allo stato prevede anche una responsabilità per il soggetto collettivo prevista dal D.Lgs. n. 231/016.

L’Informazione Tariffaria Vincolante

Proprio in considerazione delle difficoltà che possono insorgere nell’ambito del processo di classificazione, il Codice doganale dell’Unione prevede lo strumento dell’Informazione Tariffaria Vincolante – ITV – che è una decisione amministrativa attraverso la quale l’operatore economico richiede all’Amministrazione doganale di pronunciarsi sulla esatta classificazione di un determinato prodotto.
La base giuridica è rappresentata dall’art. 14 del CDU, norma attraverso la quale si riconosce la possibilità di “chiedere alle autorità doganali informazioni sull’applicazione della normativa doganale” purché ci si riferisca “ad un’attività relativa agli scambi internazionali di merci realmente prevista” e non meramente ipotetica ed in relazione ad una sola tipologia di merce o merci che hanno caratteristiche simili, la cui distinzione è completamente irrilevante ai fini della loro classificazione doganale sono considerate come un solo tipo di merce (ad esempio box doccia ma di diverse dimensioni): all’atto dell’operazione doganale il destinatario dell’ITV deve essere in grado di dimostrare la corrispondenza della merce presentata in dogana con quella descritta nell’ITV.
In particolare l’art. 33 del codice stabilisce che l’ITV è fornita su richiesta e non può essere accettata dall’Amministrazione doganale qualora:

  1. essa venga presentata o sia già stata presentata presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario di una decisione relativa alle stesse merci e, con riferimento alle decisioni IVO, alle stesse condizioni che determinano l’acquisizione dell’origine;
  2. la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione ITV o a un qualsiasi uso previsto di una procedura doganale.

Dal sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli7 è possibile accedere al database della Commissione europea delle ITV in cui la ricerca può essere effettuata selezionando un Paese specifico, un riferimento ITV, una data di validità, una parola chiave, un codice della nomenclatura o una descrizione.
La consultazione dell’archivio può essere di supporto in sede di classificazione di prodotti uguali o simili; infatti alcuni prodotti sono riportati anche con la foto mentre per tutti sono indicate sia le regole che hanno portato l’Amministrazione doganale ad individuare una determinata voce di classificazione che la descrizione della merce.

Conclusioni

Il processo di classificazione è un elemento molto importante che riguarda ogni impresa che opera con l’estero, anche in considerazione dell’importanza ai fini dell’applicazione delle disposizioni sull’origine.
Come evidenziato, è una attività particolarmente complessa e necessaria; le imprese sono chiamate ad una necessaria verifica delle voci individuate per i propri prodotti anche al fine di individuare la classificazione da particolari situazioni quali quelle di prodotti smontati o non montati piuttosto che di quelli incompleti o non finiti.
La verifica della classificazione dei prodotti aziendali dovrebbe assurgere a strumento strategico del business aziendale al fine di cogliere opportunità e ridurre rischi.

  1. Nel 1973 la Commissione europea emanò una raccomandazione  per una Decisione del Consiglio ai fini dell’elaborazione di un sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; come veniva rilevato nel documento una nomenclatura armonizzata tra i Paesi “che permetta di utilizzare un vero e proprio linguaggio comune a quanti operano nel commercio internazionale – non soltanto presenta vantaggi evidenti, ma diventa un’effettiva necessità di fronte al crescente volume degli scambi internazionali e alla loro sempre maggiore diversità…” da qui la decisione di autorizzare la Commissione “ad aprire negoziati nel quadro del Consiglio di Cooperazione Doganale ai fini dell’elaborazione di un sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci secondo le direttive riportate in allegato e con riserva di ulteriori direttive”. ↩︎
  2. Si veda eur-lex.europa.eu, in “sintesi della legislazione UE”. ↩︎
  3. Il SA prevede 99 capitoli. ↩︎
  4. Corte di Giustizia sentenza causa C-76/20. ↩︎
  5. D.P.R. n.43/1973 – art. 303 (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana)
    Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all’accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l’inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.
    La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
    a)  quando nei casi previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera e), D.Lgs. 374/1990, pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l’applicazione dei diritti;
    b)  quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l’ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
    c)  quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.
    Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:
    a)  per i diritti fino a 500 euro, si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
    b)  per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
    c)  per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
    d)  per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
    e)  per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l’importo dei diritti. ↩︎
  6. Si veda D.Lgs n. 231/01, art. 25-sexiesdecies il quale prevede che: “1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”. ↩︎
  7. https://www.adm.gov.it/ ↩︎
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