di Teresa Gentilini
Introduzione
Quando pensiamo al sistema di responsabilità da reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad evitare (o attenuare) la punizione del soggetto collettivo, non siamo soliti ragionare in termini che prevedano diversificazione dei Modelli organizzativi adottabili a seconda del core business dell’ente, né con riguardo alla classificazione normativa che l’operatore economico può assumere sulla base della legislazione di settore al medesimo applicabile.
Il sistema punitivo tratteggiato dal legislatore attuale non richiede, invero, nemmeno di attribuire rilevanza prioritaria a particolari classi di reato, maggiormente verificabili o maggiormente gravi, rispetto ad altre pure tassativamente individuate all’interno dell’elenco dei reati-presupposto.
Con riferimento all’impresa alimentare, l’attuale assetto non seleziona categorie di illeciti penali che possano identificarsi sotto l’etichetta di “reati agroalimentari”, definizione che non è rinvenibile normativamente, né prescrive l’adozione di modelli organizzativi che tengano conto di talune peculiarità di verificazione tipiche del settore food.
I MOGC di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto n. 231/01 non conoscono differenze sostanziali neanche con riferimento alle differenti varietà di reati-presupposto di volta in volta considerate, con l’unica eccezione, in questo caso, del Modello di organizzazione e gestione di cui all’art. 30 D.Lgs. n. 81/2008, specificamente previsto “per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro” (art. 2, lett. dd), Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
I requisiti minimi che un modello organizzativo e gestionale deve possedere per essere in grado di contenere il rischio di verificazione di illeciti penali all’interno della realtà aziendale sono previsti, in altri termini, in via generale e, se si vuole, generalizzata, indistintamente per tipologia di ente, natura del servizio e/o del prodotto reso, struttura dell’illecito da prevedere e prevenire.
Così è anche, nell’assetto normativo vigente, per l’impresa alimentare, malgrado talune figure delittuose possano manifestarsi, all’interno della food chain, in maniera peculiare e significativa.
E ciò in considerazione di una molteplicità di fattori, quali lo stesso oggetto “alimento”, la molteplicità degli interessi tutelati e la complessità delle regole di compliance da rispettare, variabili su cui ci si è soffermati nell’articolo, di introduzione al tema, pubblicato nel precedente numero della Rivista.
Il presente contributo prende le mosse dalle considerazioni svolte in quello studio introduttivo e si sofferma, in particolare, ad analizzare gli illeciti penali più insidiosi, nell’applicazione pratica, per l’impresa operante nel settore food.
Si fa riferimento, in particolare, a delitti di contraffazione, quali quelli di cui agli articoli 473 – 474 c.p. (art. 25-bis, comma primo, lett. f-bis, D.Lgs. n. 231/2001), alle frodi commerciali di cui agli artt. 515 e seguenti del Codice penale (art. 25-bis1, D.Lgs. n. 231/01), nonché a reati-presupposto di recente introdotti nella parte speciale del Decreto 231, illeciti da cui, secondo le disposizioni normative attuali, può derivare all’ente qualificabile come impresa alimentare una responsabilità propria ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01.
Reati-presupposto: tutela del marchio alimentare
Una prima classe di illeciti penali che può certamente interessare il settore del food & beverage è costituita dalle fattispecie delittuose poste a tutela del marchio.
I fenomeni della contraffazione e alterazione di marchi e segni distintivi apposti sui prodotti alimentari sono ampiamente diffusi, oltretutto su larga scala, e possono riguardare tanto il marchio d’impresa quanto il marchio o altro segno distintivo apposto sul packaging del prodotto (ad esempio, un marchio collettivo).
Per evidenti ragioni industriali, i prodotti vengono differenziati sul mercato attraverso l’utilizzo di marchi e/o altri segni connotati da capacità distintiva, che intendono veicolare – e veicolano – informazioni precise, al consumatore e agli operatori economici concorrenti.
Si pensi, a titolo esemplificativo, al marchio d’impresa (marchio individuale), che assolve la funzione di rivendicare la paternità del prodotto, distinguendo il bene dai prodotti, anche similari, provenienti da altre realtà aziendali: il marchio d’impresa esprime appartenenza, comunica la storia dell’azienda, la cura per il processo produttivo e per le modalità di lavorazione, l’unicità di una ricetta.
Spesso i generi alimentari vengono differenziati attraverso l’utilizzo congiunto di marchi e di segniche esprimono particolari caratteristiche qualitative, con la conseguenza che può verificarsi una vera e propria sovrapposizione tra più previsioni incriminatrici astrattamente configurabili, che possono concorrere anche formalmente nella fattispecie concreta, in ragione della natura dei segni distintivi oggetto di reato.
La tutela penale del marchio apposto sulle derrate alimentari trova naturale sede negli articoli 473 e 474 c.p., delitti previsti quale presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’art. 25-bis, lett. f-bis), del D. Lgs. n. 231/01.
Ciò vale quantomeno per gli alimenti frutto di attività industriali, posto che il principio di (stretta) legalità in materia penale sembra escludere dal campo del penalmente rilevante le condotte di manomissione del segno apposto sui prodotti ottenuti artigianalmente.
Difatti, il delitto di cui all’art. 473 c.p. punisce le condotte di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni “di prodotti industriali”, mentre il reato di cui all’art. 474 c.p. implica la rilevanza penale dell’introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati (comma 1), ovvero la detenzione per la vendita, la messa in vendita o comunque la messa in circolazione, sempre per finalità di profitto, dei medesimi beni (comma 2).
La condotta della contraffazione richiede la abusiva riproduzione integrale del marchio genuino, tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull’autentica provenienza del prodotto; l’alterazione ricorre, invece, quando la riproduzione è parziale, ma tale da far confondere il marchio alterato col marchio originario.
Il Decreto legislativo n. 231/2001 prevede per l’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, nonché l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma secondo, per una durata non superiore ad un anno, in caso di condanna (art. 25-bis, comma 2).
Non è sempre agevole comprendere quali segni ricadano o meno sotto l’operatività degli artt. 473 e 474 Cod. pen.; la questione non è di poco momento, specie per l’impresa alimentare che scelga di conformarsi alla normativa 231, chiamata ad adottare ed efficacemente attuare specifici protocolli di prevenzione.
Costituiscono, sine dubio, oggetto materiale dei reati in analisi i marchi individuali, “a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale” (art. 473, comma III, c.p.; art. 474, comma III, c.p.): ciò significa che deve trattarsi di un marchio (contraffatto, alterato, utilizzato sine titulo) previamente registrato1.
Questo non vuol dire che il marchio non registrato sia sprovvisto di tutela penale, né che siano penalmente irrilevanti condotte di imitazione del marchio altrui che non sfocino in contraffazione e alterazione; vuol dire che la protezione, in queste ipotesi, debba essere ricercata altrove.
Sovviene, ad esempio, l’art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci – v. par. 3, infra), che “ha per oggetto la tutela dell’ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché sia idonea a trarre in inganno l’acquirente sull’origine, qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore, essendo vietato al produttore usare detti segni in modo artificioso ed equivoco, dando al consumatore la possibilità di trarre il convincimento che il prodotto sia stato fabbricato in uno stabilimento invece che nell’altro, reale luogo di produzione”2.
Sembrano invece ricompresi nell’oggetto materiale dei delitti in esame i marchi collettivi, disciplinati all’art. 11 del Codice di proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005), segni distintivi che contraddistinguono prodotti o servizi di più imprese in considerazione della loro specifica provenienza, natura o qualità e che svolgono una funzione di garanzia del prodotto secondo un regolamento d’uso specifico3.
Il tema diviene più complesso per i segni DOP/IGP, soprattutto in seguito all’introduzione, per effetto della Legge 23 luglio 2009, n. 99, dell’art. 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni d’origine dei prodotti agroalimentari), inserito tra i delitti contro l’industria e il commercio per colmare un vero e proprio vuoto di tutela del comparto agroalimentare.
Senza voler anticipare temi che saranno trattati nel paragrafo successivo, basti in questa sede considerare che nella prassi delle relazioni commerciali i prodotti a DOP o IGP contraffatti sono spesso accompagnati da marchi (registrati) anch’essi contraffatti (o alterati).
Si pensi, ad esempio, al commerciante che venda del prosciutto anonimo su cui non solo sia riportata la dicitura “Prosciutto di Parma”, ma anche il noto marchio a fuoco, contraffatto, del “Prosciutto di Parma”4.
In questo caso, i reati configurabili saranno quello di cui all’art. 517-quater c.p. (per la contraffazione della DOP) e quello di cui all’art. 474 c.p. (per la contraffazione del marchio della DOP), oltre al delitto di frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) laddove vi sia consegna all’acquirente del genere alimentare.
Segue. Frodi commerciali
I reati-presupposto oggigiorno maggiormente significativi in tema di responsabilità amministrativa di imprese alimentari e OSA sono costituiti, indubbiamente, dalle cosiddette frodi commerciali, previste all’art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231/01.
Ci si riferisce a talune figure delittuose contro l’industria e il commercio (artt. 515 e segg. c.p.), che, all’interno della macrocategoria delle frodi alimentari (food fraud), dividono il campo con le c.d. frodi sanitarie (artt. 439 e segg. c.p.), incidenti sulla salute delle persone e che tuttavia, allo stato, non sono contemplate nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità del soggetto giuridico.
Le frodi (alimentari) di natura commerciale ledono i diritti contrattuali, di un altro operatore o del consumatore, indipendentemente dalla salubrità o sicurezza igienico-sanitaria dell’alimento.
Talune di queste figure delittuose (si pensi, ad esempio, agli articoli 517 e 517-quater c.p. già citate) mirano a preservare l’ordine economico, ossia la correttezza degli scambi commerciali e la leale concorrenza imprenditoriale, attraverso la tutela degli interessi, rispettivamente, dei titolari di diritti di proprietà industriale che potrebbero essere confusi con segni mendaci e dei produttori titolati ad utilizzare le indicazioni o denominazioni protette.
L’art. 517 c.p., in particolare, punisce a titolo di vendita di prodotti industriali con segni mendaci la messa in circolazione (condotta alternativa a quella del porre in vendita) di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi non necessariamente contraffatti o alterati, ma atti ad indurre in inganno il compratore (non solo consumatore finale) sull’origine, provenienza o qualità del prodotto, “se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge”.
La contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) attribuisce, invece, tutela penale alle DOP e alle IGP di alimenti, laddove “siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia” (comma 4).
Occorre, pertanto, che si tratti di denominazione d’origine o di indicazione geografica debitamente registrate e, pertanto, protette giuridicamente.
L’illecito di cui all’art. 517-quater c.p. – 25-bis1, comma I, lett. a), D.Lgs. n. 231/01 può interessare l’intero ciclo produttivo dell’impresa alimentare e coinvolgere più funzioni e processi aziendali, dalla selezione dei fornitori e delle materie prime e degli ingredienti, ai metodi di preparazione e trasformazione dei prodotti, ad attività di lavorazione finale del prodotto, comunque post-produttive (si pensi al confezionamento), ecc..
Basti considerare non solo l’innumerevole numero di DOP/IGP riconosciute all’interno dell’Unione europea, ma soprattutto l’opinione, invalsa di recente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’illecito penale sarebbe configurabile non solo nel caso di falsificazione (totale o parziale) del segno protetto, ma anche qualora non venga rispettato il relativo disciplinare di produzione della dop o igp5.
Questo orientamento ermeneutico costringe inevitabilmente l’impresa alimentare a prestare massima cautela nell’osservanza di tutte le regole di produzione dell’alimento, attraverso il potenziamento di misure preventive che vadano necessariamente nella direzione di richiedere garanzie e controllare periodicamente i fornitori, oltre che intensificare i controlli interni.
Il principale dei reati-presupposto del comparto agroalimentare è rappresentato dalla fattispecie di frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.), delitto applicabile qualora il fatto non ne costituisca uno più grave, che punisce “chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita”.
Il disvalore della condotta incriminata si impernia sulla difformità della res (ai nostri fini, del prodotto alimentare), parametrata a quanto dichiarato dal cedente o pattuito col cessionario: può trattarsi di una difformità così strutturale da configurare la consegna di una cosa diversa (aliud pro alio), oppure di una non corrispondenza parziale del bene per origine, provenienza, quantità o qualità del prodotto oggetto della negoziazione (ovvero oggetto dell’offerta al pubblico, per l’ipotesi del tentativo di delitto, nel caso in cui difetti la cessione all’acquirente).
La frode nell’esercizio del commercio è definibile, dunque, “un «reato informativo», nel senso che la contraffazione alimentare passa attraverso la manipolazione dell’informazione sulle reali caratteristiche dell’alimento commercializzato”6.
Per l’integrazione del reato in esame, è sufficiente, in altri termini, descrivere il prodotto in termini non veritieri, o omettere un’indicazione veritiera essenziale, con la consapevolezza di offrire un prodotto diverso da come lo si presenti.
Nell’attività di valutazione e gestione del rischio di commissione dell’illecito, assumono quindi rilevanza cruciale non solamente il processo di etichettatura e confezionamento dei prodotti, ma altresì le funzioni di pubblicità, marketing e comunicazione alimentare verso l’esterno, espressa con ogni mezzo7.
Quanto all’etichettatura e al confezionamento, occorre evidentemente mitigare il rischio di inserire in etichetta, nei documenti di trasporto, negli imballaggi, informazioni relative al prodotto non rispondenti al vero e l’attenzione deve essere posta tanto sulle indicazioni la cui fornitura sia prevista come obbligatoria dalla normativa vigente, quanto sulle informazioni facoltativamente rese (claims).
Infine, un reato di frode presupposto della responsabilità amministrativa della persona giuridica, che interessa il comparto agroalimentare, è quello di cui all’art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), che punisce “chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine”.
Anche questa fattispecie è posta a tutela della lealtà nell’esercizio del commercio e, dunque, a presidio dell’ordine economico; non è richiesto che le sostanze alimentari siano pericolose per la salute umana, sebbene in astratto il reato possa concorrere con altre disposizioni incriminatrici qualora la res costituisca pure un pericolo per la salute (si pensi, ad esempio, alla contravvenzione di cui all’art. 5 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, ad oggi non prevista ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente).
La giurisprudenza ha individuato due accezioni di genuinità del prodotto alimentare e dei suoi ingredienti, distinguendo una “genuinità naturale” da una “genuinità formale”: la prima, detta anche materiale o chimico-fisica, attiene a quelle sostanze alimentari che abbiano subìto un’artificiosa alterazione nella loro essenza e nella loro composizione normale mediante commistione di sostanze estranee o sottrazione di principi nutritivi caratteristici; la seconda, chiamata anche legale, concerne quegli alimenti che, dovendo contenere determinate sostanze o ben precisati quantitativi di esse, non li contengano nella misura richiesta oppure siano confezionati con additivi non consentiti.
Classici esempi di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine sono la messa in commercio, come olio di oliva, di olio contenente anche percentuali di olio di semi, la messa in vendita di formaggio pecorino o di mozzarelle di bufala commisti a latte di vacca, ecc.
Segue. Frode nelle pubbliche forniture e frode in agricoltura
Degne di nota risultano, in chiosa finale, le previsioni della “frode in agricoltura” (art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898) e della frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), inserite nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità del soggetto giuridico per mezzo dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, emanato in attuazione della Direttiva UE 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (cosiddetta Direttiva PIF).
Quanto alla frode nelle pubbliche forniture (art. 24, comma 1, D.Lgs. 231/01, come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a), numero 2), del D.Lgs. 75/2020), l’art. 356 c.p. punisce la “commissione di frode” nella esecuzione di contratti di fornitura o nell’adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti da obbligazioni negoziali conclusi con lo Stato, con altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.
Si pensi, a titolo esemplificativo, ad una società aggiudicataria di appalto per il servizio di refezione scolastica, ovvero di mensa ospedaliera. La fattispecie criminosa presuppone, pertanto, la sussistenza di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, con ciò assumendo le vesti tipiche di un reato proprio del contraente diverso dall’ente pubblico destinatario della fornitura o della somministrazione, e non richiede affatto l’insorgere di un danno arrecato alla PA.
Ai fini della configurabilità del delitto in esame, non è sufficiente l’inadempimento doloso del contratto (fattispecie di reato meno grave prevista dall’art. 355 c.p., non inserita tra i reati-presupposto 231), essendo richiesta, secondo l’indirizzo maggiormente condivisibile, la presenza di una malafede contrattuale, intesa quale espediente malizioso o inganno, tale da far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.
Quanto alla frode in agricoltura (art. 24, comma 2-bis, d. lgs. 231/01), la previsione punisce “ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”.
È contemplato un aggravamento del trattamento sanzionatorio laddove il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000, nel mentre il fatto costituisce illecito amministrativo se la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a euro 5.000.
La fattispecie incriminatrice è posta ad espressa tutela dei due Fondi agricoli europei, FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), i quali garantiscono il finanziamento dell’intera politica agricola comune (PAC).
Il fatto illecito consiste nel conseguimento indebito, per sé o per altri, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale dei predetti fondi, “mediante l’esposizione di dati o notizie falsi”.
La clausola di salvezza contenuta nell’incipit della disposizione palesa il rapporto di sussidiarietà (e residualità) tra la fattispecie di cui all’art. 2 Legge n. 898/86 e quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dal Codice penale (artt. 640-640-bis c.p.), pure reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente: l’ipotesi delittuosa della cosiddetta “frode in agricoltura” punisce già la semplice dichiarazione dolosa di dati non conformi al vero, nel mentre l’utilizzazione di ulteriori “malizie” (artifizi o raggiri), al fine di poter accedere al finanziamento od a contributi UE, configura unicamente la più grave ipotesi di truffa.
Problemi di coordinamento con la frode in agricoltura possono interessare anche il reato presupposto di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p. – art. 24 D.Lgs. 231/01), con possibile sovrapposizione di ambiti di operatività e configurabilità di concorso tra fattispecie incriminatrici8.
L’impianto normativo attuale: criticità da superare? Rinvio.
Allo stato attuale, il Decreto legislativo n. 231/2001 annovera unicamente i delitti contro l’industria e il commercio e i reati inseriti a seguito del recepimento della Direttiva PIF tra gli illeciti che debbano essere commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente ai fini della responsabilità propria del soggetto collettivo “impresa alimentare”.
La responsabilità del soggetto giuridico non è prevista per le frodi cosiddette sanitarie (delitti contro la salute pubblica), né per le ipotesi di reato in materia di sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti (artt. 5-6 Legge n. 283/1962).
L’estensione della responsabilità amministrativa dell’impresa alimentare a tutte le ipotesi di food fraud, in uno con la tipizzazione di un Modello di organizzazione e gestione ad hoc per l’ente qualificato come impresa alimentare, costituisce il cuore del progetto di riforma in materia di reati agroalimentari attualmente in discussione in Parlamento9, argomento che sarà oggetto di trattazione nel prossimo numero della Rivista.
- Ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:
a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e
b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.
Disposizione analoga è prevista per il marchio UE dall’art. 4 del Regolamento UE n. 1001/2017.
Per la registrazione internazionale del marchio, si veda il Protocollo di Madrid del 27 giugno 1989, ratificato dall’Italia con Legge 12 marzo 1996, n. 169. ↩︎ - Cassazione penale sez. II, 24.03.2015, dep. 19.05.2015, n. 20600. ↩︎
- Cassazione penale sez. III, 23/03/2016, dep. 08/07/2016, n. 28. ↩︎
- NATALINI, A., «Responsabilità dell’ente da “reato agroalimentare”: i delitti contro l’industria e il commercio», in 231 e industria agroalimentare. Diritto penale del cibo e responsabilità delle persone giuridiche, ed. NATALINI, A., Pisa 2017, pagg. 84-85. ↩︎
- Cassazione penale sez. III, 10.10.2019, dep. 10.12.2019, n. 49889. ↩︎
- PACILEO, V., «Le frodi agroalimentari tra disciplina nazionale ed europea», in Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela, ed. NATALINI, A., Milano 2018, pag. 124. ↩︎
- Ai sensi dell’art. 2, par. 2, lett. a) del Regolamento UE 2011/1169 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, le «informazioni sugli alimenti» si intendono come “le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale”. ↩︎
- Cassazione penale sez. VI, 09.06.2016, dep. 27.07.2016, n. 32730. ↩︎
- Disegno di legge A.C. n. 2427 https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2427&sede=&tipo=. ↩︎


