di Luigi Fruscione
Premessa
L’Unione Europea oltre ad aver comportato, tra i vari effetti derivanti dal suo progredire, l’adozione di una moneta unica tra i Paesi aderenti e la libera circolazione delle persone, ha fatto sì che venissero meno anche le barriere doganali tra gli Stati per le merci prodotte sul territorio unionale o ivi immesse in libera pratica.
L’Unione doganale è il fondamento strategico su cui poggia il mercato comune, come indicato dal Parlamento europeo “il mercato comune instaurato dal trattato di Roma nel 1958 mirava a eliminare le barriere commerciali tra gli Stati membri al fine di accrescere la loro prosperità economica e di contribuire a «un’unione sempre più stretta fra i popoli europei». L’Atto unico europeo del 1986 ha integrato l’obiettivo della creazione del mercato interno nel trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE), definendo tale mercato come «uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali»”1.
Da ciò deriva che la linea doganale è rappresentata dai confini dell’Unione medesima; come evidenzia la Commissione Europea, la libera circolazione delle merci “è gestita da 27 servizi doganali nazionali che operano come una singola amministrazione”2.
Le merci provenienti da Paesi extra Ue, o ad essi destinati, sono sottoposte alla normativa doganale ed in particolare al Codice Doganale dell’Unione – Regolamento UE n.952/2013 – ed ai successivi Regolamenti di integrazione (Regolamento UE n.2445/2015) e di applicazione (Regolamento UE n.2447/2015).
Coniugando i due aspetti in precedenza indicati (unica frontiera doganale in tutta l’Unione e applicazione delle regole del Codice alle merci Extra UE) emerge come le materie prime, i semilavorati o le merci che arrivano da Paesi extra UE possono essere introdotte all’interno dell’Unione attraverso uno qualsiasi dei punti di accesso doganali, siano essi aeroportuali, ferroviari, terrestri, etc. presenti in ognuno dei 27 Paesi.
Tra i diversi risvolti pratici di tale situazione, vi è che una impresa può individuare strategicamente il Paese di ingresso delle merci acquistate dove è più conveniente la logistica sotto il duplice profilo della velocità del trasporto e della convenienza economica.
In tal senso, un ulteriore impulso arriverà dallo strumento dello sdoganamento centralizzato, attraverso il quale un’impresa potrà presentare la dichiarazione doganale in una delle modalità consentite e per il regime richiesto, presso l’Ufficio doganale competente sul luogo ove lo stesso è stabilito per merci che vengono presentate presso altro Ufficio doganale di uno stesso o di diversi Stati membri della UE e potrà interfacciarsi esclusivamente con esso.
Per accedere allo sdoganamento centralizzato, l’impresa dovrà essere stata preventivamente valutata dall’Amministrazione doganale quale soggetto affidabile attraverso la concessione dell’autorizzazione AEO (Operatore Economico Autorizzato), che rappresenta lo strumento base per tutti quegli operatori economici che intendono valorizzare al massimo i vantaggi offerti dalla normativa doganale.
Occorre ricordare che il momento doganale è troppo spesso, erroneamente, inglobato nella fase del trasferimento della merce, inteso quindi quale momento necessario della logistica.
Chi non ricorda la divertentissima scena del film “non ci resta che piangere” in cui Saverio e Mario si ritrovano al cospetto di un doganiere che rivolge loro le ormai famose quattro domande “chi siete”, “cosa fate”, “cosa portate”, “quanti siete” per poi richiedere il dazio di “un fiorino” ad ogni attraversamento della linea doganale.
In realtà, la dogana non è solo il momento in cui si dichiarano le merci per determinare l’importo del tributo da versare, ma è l’occasione in cui è possibile: 1) ridurre tempi e costi (anche in termini di dazio) di approvvigionamento delle materie prime incidendo, quindi, su costi e tempi di produzione del prodotto finito; 2) velocizzare gli spostamenti delle merci (ad esempio, le imprese che sono autorizzate AEO in caso di controlli hanno una corsia preferenziale come se, al casello autostradale, potessero evitare la fila attraverso il telepass); 3) individuare i mercati dove è più conveniente vendere i propri prodotti.
L’importazione delle merci: la classificazione delle merci
Per arrivare ad attribuire l’origine preferenziale ad un prodotto – attraverso l’applicazione di un determinato Accordo – occorre preliminarmente individuarne la classificazione doganale, in quanto le regole stabilite dal Codice Doganale dell’Unione hanno quale driver proprio la ripartizione in una determinata voce.
L’importanza della classificazione risiede nella circostanza che attraverso di essa si individua l’aliquota daziaria da applicare a quella specifica tipologia di merce che proviene da un determinato Paese extra UE.
Il processo di classificazione è un’operazione non così semplice come potrebbe astrattamente sembrare ed infatti sono previste, di ausilio all’operatore economico, le Note Esplicative del Sistema Armonizzato così come è possibile richiedere, alla stessa Agenzia delle Dogane, il rilascio di una Informazione Tariffaria Vincolante di classificazione; con tale strumento, su richiesta sempre dell’Operatore economico, si potrà prospettare una voce doganale all’Amministrazione doganale al fine di riceverne l’avallo.
La classificazione così determinata avrà una validità di tre anni e sarà vincolante per tutte le Autorità doganali europee.
Il Regolamento CEE, n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune prevede, all’allegato I, le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata; in particolare, si prevede che la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata sia effettuata in conformità alle seguenti, importanti, sei regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli, sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
2. b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola
3.Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
3. a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;
3. b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;
3. c) nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.
5. Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:
5. a) gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all’insieme il suo carattere essenziale;
5. b) con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.
6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.
In pratica, la classificazione è quel processo attraverso il quale si attribuisce un determinato codice ad una specifica merce; in assenza di esso l’operazione doganale non potrà essere effettuata.
Si prenda ad esempio la sentenza della Corte Giustizia dell’Unione Europea che, nella causa C-58/14, ha dovuto pronunciarsi sulla classificazione doganale di un lettore di libri elettronici (ebook reader) con funzioni di traduzione o di dizionario.
La questione sottoposta all’attenzione della Corte atteneva alla circostanza che il giudice del rinvio chiedeva se la Nomenclatura Combinata dovesse essere interpretata nel senso che “un ebook reader avente una funzione di traduzione o di dizionario debba essere classificato nella sottovoce 8543 70 10 come macchina elettrica con funzioni di traduzione o dizionario, oppure nella sottovoce 8543 70 90 come altro apparecchio elettrico”.
La Corte evidenziava che “per garantire la certezza del diritto e agevolare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive…Infatti, la classificazione tariffaria di un prodotto deve essere effettuata tenendo conto della funzione principale di quest’ultimo.
Analogamente, la Corte ha già sottolineato che, ai fini della classificazione di un prodotto, è necessario considerare che cosa appare principale o accessorio agli occhi del consumatore.
Un prodotto deve dunque essere classificato tenendo conto non già di una delle sue funzioni accessorie, ma della sua funzione principale e ciò anche in un’ipotesi in cui, come in quella oggetto del procedimento principale, non esista alcuna sottovoce della NC che corrisponda esattamente a tale funzione principale.
In considerazione di quanto precede, data l’assenza, nella NC, di sottovoci che corrispondano alla funzione principale di un prodotto, quest’ultimo deve essere classificato in una sottovoce residuale della NC, nella fattispecie, la sottovoce 8543 70 90”.
Da questa pronuncia della Corte di Giustizia emerge come la classificazione sia un processo di assoluta rilevanza per la circolazione delle merci tra UE e Paesi extra Ue, non solo in riferimento alla necessaria individuazione della voce ai fini dell’operazione doganale ma anche in riferimento al dazio da applicare.
In tal senso, studiare approfonditamente la scheda tecnica di un prodotto, le Note Esplicative, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, le ITV esistenti può far sì che una merce possa essere classificata in una voce che ha un dazio più conveniente rispetto ad un altro.
Gli esempi sarebbero molti rispetto all’importanza ai fine del business del processo di classificazione.
Si pensi ai costi di logistica e alla possibilità di classificare un prodotto non montato nella voce doganale del prodotto finito.
L’origine della merce
Preliminarmente all’esame dell’importanza per il business aziendale degli Accordi commerciali tra UE e Paesi terzi è necessario un piccolo quadro esplicativo del tema dell’origine doganale delle merci.
Le disposizioni sono suddivise in un complesso di norme tra il Codice doganale dell’Unione (artt. 59-68), il Regolamento integrativo (artt. 31-70) ed il Regolamento di applicazione (artt. 57-126 RE).
L’origine doganale delle merci si suddivide tra non preferenziale e preferenziale: la prima richiama il luogo in cui la merce è stata prodotta o dove essa è stata oggetto dell’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale; l’origine preferenziale richiama, invece, il concetto lavorazione sufficiente.
Mentre l’origine non preferenziale attiene alla possibilità di apporre il cosiddetto “made in”, quella preferenziale ha riguardo alla possibilità di ottenere dei benefici daziari all’importazione attraverso la riduzione o la cancellazione del tributo.
Gli Accordi preferenziali
Gli Accordi preferenziali prevedono una serie di regole e di criteri per individuare un prodotto come originario di uno dei Paesi sottoscrittori.
L’elenco degli Accordi è possibile reperirlo sul sito internet della Commissione Europea nella sezione “General aspects of preferential origin – Arrangements list”.
Gli Accordi prevedono una serie di regole per l’attribuzione dell’origine preferenziale che nella maggior parte dei casi sono simili.
Come si evidenziava poc’anzi, i criteri per l’ottenimento dell’origine preferenziale sono: prodotto interamente ottenuto o sufficientemente lavorato.
Si ha il primo qualora i prodotti, per la loro specifica natura, sono interamente ottenuti nel Paese accordista; tali prodotti, elencati negli accordi di libero scambio, possono essere dichiarati di origine preferenziale se soddisfano i seguenti requisiti:
a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati e allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati; f) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; g) i prodotti dell’acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati; h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori del suo mare territoriale, con le sue navi; i) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente con prodotti di cui alla lettera h); j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime; k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori del suo mare territoriale, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di suolo o sottosuolo di cui trattasi; m) le merci ivi ottenute esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a l).
L’altro criterio per l’attribuzione della preferenzialità è che le merci abbiano ricevuto nel Paese una lavorazione sufficiente; tale tipologia di lavorazione è per lo più indicata in un apposito allegato all’Accordo, si prenda ad esempio quello sottoscritto tra Unione Europea e Canada.
La Commissione Europea, sul proprio sito internet, nella pagina esplicativa dei negoziati e degli Accordi, evidenzia come “l’Accordo economico e commerciale globale (CETA) è un accordo commerciale tra l’UE e il Canada che intende promuovere gli scambi e contribuire a generare crescita e posti di lavoro. L’accordo: ridurrà le tariffe doganali e le altre barriere commerciali tra l’UE e il Canada, sosterrà le rigorose norme europee in settori quali la sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti alimentari, i diritti dei lavoratori e l’ambiente, rispetterà la democrazia”.
Quindi, l’elemento cardine del documento è rappresentato proprio dai vantaggi che gli operatori economici possono ottenere nel commercio dei propri prodotti tra Unione e Canada.
L’Accordo prevede che “un prodotto è originario della parte in cui l’ultima fabbricazione ha avuto luogo se, nel territorio di una parte o nel territorio di entrambe le parti conformemente all’articolo 3, il prodotto: a) è stato interamente ottenuto ai sensi dell’articolo 4; b) è stato fabbricato esclusivamente utilizzando materiali originari; o c) è stato oggetto di una fabbricazione sufficiente ai sensi dell’articolo 5”, il quale prevede che “prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano oggetto di una fabbricazione sufficiente quando sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato 5”.
Tale allegato individua le regole di origine specifiche per prodotto: facciamo qualche esempio per comprendere l’ottica delle regole in parola.
Per la voce del Sistema Armonizzato SA20.06 – relativa ad ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite); Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente: un passaggio a preparazioni a base di bacche di Saskatoon, ciliegie, fragole, lamponi, mirtilli, mirtilli rossi o more-lamponi a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 60 % del peso netto del prodotto; o un passaggio a qualunque altro prodotto della voce 20.06 a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
Oppure si faccia riferimento alla voce SA 62.15 – cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte – che prevede quale regola di conferimento dell’origine preferenziale la tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
La vendita dall’Italia verso il Canada di cravatte di seta all’importazione nel Paese di destinazione sconteranno un dazio pari al 16% del valore FOB oppure di un dazio pari a 0% se di origine preferenziale in base alle norme di origine appena indicate e contenute nell’Accordo.
Va evidenziato che sono sempre insufficienti a conferire l’origine preferenziale, nell’ambito dell’Accordo UE – Canada, le seguenti lavorazioni, indipendentemente dal soddisfacimento dei requisiti di cui agli articoli 5 o 6: a) le operazioni intese esclusivamente a mantenere i prodotti in buone condizioni durante il magazzinaggio e il trasporto; b) la scomposizione o la composizione di confezioni; c) il lavaggio, la pulitura o le operazioni intese alla rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti da un prodotto; d) la stiratura o la pressatura di prodotti e manufatti tessili dei capitoli da 50 a 63 del SA; e) le semplici operazioni di pittura o lucidatura; f) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura o la brillatura di cereali o riso del capitolo 10 che non comportino un cambiamento di capitolo; g) le operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero delle voci 17.01 o 17.02; le operazioni destinate a formare zollette di zucchero della voce 17.01; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato della voce 17.01; h) la sbucciatura, la snocciolatura o la sgusciatura di ortaggi o legumi del capitolo 7, di frutta del capitolo 8, di frutta a guscio delle voci 08.01 o 08.02 o di arachidi della voce 12.02, purché tali ortaggi o legumi, frutta, frutta a guscio o arachidi continuino a essere classificati nello stesso capitolo; i) l’affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio; j) le semplici operazioni di vaglio, cernita, selezione, classificazione, gradazione o assortimento; k) le semplici operazioni di imballaggio quali l’inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole o la sistemazione su supporti di cartone o legno; l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; m) la miscela dello zucchero delle voci 17.01 o 17.02 con altro materiale; n) la semplice miscela di materiali, anche di specie diverse; la semplice miscela non comprende le operazioni che provocano una reazione chimica quale definita nelle note dei capitoli 28 o 29 dell’allegato 5; o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo dei capitoli 61, 62 o da 82 a 97 del SA o lo smontaggio di prodotti completi dei capitoli 61, 62 o da 82 a 97 in parti; p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o); e q) la macellazione di animali.
In conformità all’articolo 3 dell’Accordo, per determinare se la fabbricazione di un prodotto è insufficiente si considera tutta la fabbricazione riguardante detto prodotto effettuata nell’Unione europea e in Canada.
Ulteriore tema da tenere in considerazione ai fini della riduzione del dazio è rappresentato dal cumulo dell’origine che l’Accordo in parola prevede all’art. 3, stabilendo che “un prodotto che ha origine in una parte è considerato originario dell’altra parte quando è utilizzato come materiale nella fabbricazione di un prodotto in tale altra parte.
Ai fini della determinazione del carattere originario di un prodotto, un esportatore può prendere in considerazione la fabbricazione effettuata con un materiale non originario nell’altra parte”.
Le imprese devono, quindi, affrontare con particolare interesse il tema dell’origine preferenziale al fine di ottenere vantaggi daziari che si possono riflettere sul business.
- Si veda il sito internet del Parlamento europeo – Note tematiche sull’Unione europea – il mercato interno: principi generali. ↩︎
- Si veda https://ec.europa.eu/ – sezione Politiche-Dogane. ↩︎


