di Luigi Fruscione
Un percorso comune che si interrompe
Dopo 47 anni il Regno Unito è uscito ufficialmente dall’Unione Europea.
Infatti, a far data dallo scorso 1° gennaio 2021, essendo terminato il periodo transitorio stabilito nell’Accordo di recesso ed iniziato il 1° febbraio 2020, Scozia, Galles, Inghilterra ed Irlanda del Nord non fanno più parte dell’Unione; ciò determina la cessazione della libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l’Unione europea.
In riferimento all’Irlanda del Nord la Direttiva UE 2020/1756 del Consiglio del 20 novembre 2020 modifica la Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti passivi in Irlanda del Nord; si è voluto evitare, infatti, che a partire dal 1° gennaio 2021 ci fosse una frontiera fisica tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord.
La Brexit ha un’importanza primaria nella storia recente dei rapporti tra gli Stati europei che fin dal 1957 si erano impegnati per dare vita ad un progetto di aggregazione dei popoli.
18 aprile 1951 è datato il Trattato che istituiva la Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) attraverso cui, per la prima volta nella storia del vecchio continente, sei Stati abbracciavano un percorso comune di integrazione: Belgio, Francia, Repubblica Federale di Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.
In Italia venne stipulato il Trattato di Roma nel 1957 con cui veniva istituita la Comunità economica europea (CEE), il cui spirito era delineato dall’art.2 in cui si sanciva la via intrapresa dagli Stati partecipanti: “la Comunità ha il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità, un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano”.
Sotto il profilo più strettamente doganale, il Trattato di Roma aprì all’unione doganale essendo previsto all’art.3 che “l’azione della Comunità importa, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente Trattato:
a) l’abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all’entrata e all’uscita delle merci, come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente
b) l’istituzione di una tariffa doganale comune e di una politica commerciale comune nei confronti degli Stati terzi
c) l’eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali”.
Tale fondamentale passaggio verso la creazione di un’area commerciale unica, nella quale ogni tipologia di merce potesse circolare liberamente, veniva celebrata e raffigurata con una storica animazione voluta dalla Commissione Europea nel 1968; “dessin anime sur la suppression des droits douane le 1/7/68” era il titolo iniziale mentre, quello di chiusura, era “telemessage n.1 de la communaute europeenne”1.
Il 1° gennaio 1973 la Gran Bretagna entrava a far parte della Comunità Economica Europea, insieme a Danimarca ed Irlanda, facendo passare da sei a nove i Paesi membri.
Nel 1992 la CEE, con la firma del Trattato di Maastricht, si trasforma nell’attuale Unione Europea; un anno dopo, il 1° gennaio del 1993, segna una tappa fondamentale del nuovo assetto di rapporti tra gli Stati europei con l’entrata in vigore del mercato unico che comporta la libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali.
L’importanza del passaggio dalla CEE all’Unione Europea emerge chiaramente dalle primissime statuizioni contenute nel Trattato secondo cui: “con il presente trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro un’Unione europea, in appresso denominata “Unione”. Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini. L’Unione nel contempo è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal presente trattato. Essa ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli”.
Accanto a queste date assumono pari rilevanza storica quella del 23 luglio 2016 – in cui i “leave” si impongono sul “remainer” con 17,410,742 voti pari al 52% dei votanti, sancendo la volontà del popolo britannico – e quella del 29 marzo 2017, quando pervenne al Presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, la lettera della premier britannica Theresa May con cui si dava inizio alla brexit con l’attivazione dell’articolo 50 del Trattato di Lisbona il quale prevede che “ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione”.
L’Accordo di recesso, che è stato approvato il 17 ottobre 2019, è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
Questo percorso, iniziato con il referendum del 2016, ha portato all’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea a far data dalle 23.00 ora di Londra del 31 gennaio 2020.
In data 24 dicembre 2020, ad un passo dal cosiddetto e tanto temuto “no deal”, l’Unione Europea e la Gran Bretagna hanno raggiunto un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 dicembre 2020; infatti, il 29 dicembre 2020 il Consiglio dell’UE ha proceduto all’approvazione dell’Accordo mentre, il giorno successivo, giungeva la ratifica del Regno Unito da parte della House of Commons e della House of Lord.
In concomitanza con l’approvazione del Regno Unito procedeva alla firma per l’Unione Europea il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e per la Commissione Europea Ursula von der Leyen.
L’Accordo
Preliminarmente, occorre evidenziare come l’Accordo raggiunto non rispecchi esattamente i punti del mandato individuati dal Consiglio europeo per la Commissione su temi rilevanti quali la mancanza di allineamento automatico del Regno Unito alla normativa europea, in particolare sugli aiuti di Stato o la mancata previsione di un ruolo per la Corte di Giustizia dell’Unione.
Ulteriore tema è rappresentato dalla mancata disciplina degli scambi di merci tra l’UE e l’Irlanda del Nord, rispetto ai quali trova applicazione il protocollo sull’Irlanda e l’Irlanda del Nord che è allegato all’Accordo di recesso.
Altre tematiche, rinviate a successivi incontri di approfondimento sono, ad esempio, la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza comune o il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.
L’Accordo sottoscritto affronta i temi riconducibili ai quattro pilastri su cui era stata fondata la Comunità Economica Europea: libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali.
Il documento può essere sintetizzato in tre grandi direttrici che sono: 1) un accordo di libero scambio tra le parti, con particolare attenzione a garantire una reciproca collaborazione su temi rilevanti quali quelli economici, sociali, ambientali e relativi alla pesca; 2) una stretta collaborazione per la sicurezza dei cittadini e, da ultimo, 3) un assetto generale di governance.
Così come ben evidenziato dal sito internet della Commissione europea (https://ec.europa.eu/), “l’accordo non riguarda soltanto gli scambi di merci e servizi, ma anche un’ampia gamma di altri settori d’interesse per l’Unione, come gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l’energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale”.
Questa è la portata del nuovo rapporto tra le parti che, per altro, consente al Regno Unito di continuare a partecipare a diversi programmi bandiera dell’Unione europea, come Orizzonte Europa (programma di ricerca e innovazione), nel periodo 2021-2027, a condizione di versare un contributo finanziario al bilancio dell’UE.
Nello specifico, l’Accordo affronta e disciplina, nella seconda parte, le tematiche del commercio, dei trasporti, della pesca; la terza parte riguarda, invece, la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale (con l’esame, tra gli altri, di temi quali lo scambio di dati su DNA, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli, assistenza giudiziaria, cooperazione con Europol ed Eurojust, antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo).
La parte quarta dell’Accordo, definita cooperazione tematica, affronta la sicurezza sanitaria e la cibersicurezza. La quinta tratta, invece, della partecipazione ai programmi dell’Unione, sana gestione finanziaria e disposizioni finanziarie. La parte sesta è relativa alla risoluzione delle controversie e disposizioni orizzontali.
Oltre alle diverse sezioni di cui si compone l’Accordo sono previsti molteplici allegati attraverso i quali vengono stabilite disposizioni rilevanti per gli operatori economici quali, ad esempio, proprio quelle attinenti all’operatività doganale; in particolare, si fa riferimento agli allegati orig-1: note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto; orig-2: regole di origine specifiche per prodotto; orig-2 a: contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all’allegato orig-2 [regole di origine specifiche per prodotto]; orig-2 b: regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici; orig-3: dichiarazione del fornitore; orig-4: testo dell’attestazione di origine; orig-5: dichiarazione comune riguardante il principato di Andorra; orig-6: dichiarazione comune riguardante la Repubblica di San Marino; allegato custms-1 – operatori economici autorizzati o quelle relative allo scambio di vino (allegato TBT-5) oppure quelle relative al trasporto di merci su strada (allegato road-1).
Il passaggio della nuova linea di confine tra UE ed UK: ritorna la dogana
Dal 1° gennaio 2021, essendo la Gran Bretagna diventata Paese extra Ue, rilevanti sono le modifiche sotto il profilo doganale, in quanto non solo si sono dovute stabilire nuove regole relativamente al flusso delle merci ma si è dovuto intervenire anche, da parte delle Amministrazioni nazionali, sulla riorganizzazione delle infrastrutture e dell’IT ai fini dell’espletamento dei controlli e del trattamento della documentazione doganale; ciò ha comportato e comporta un notevole lavoro per tutti gli attori in gioco.
Occorre rilevare come mentre tante aziende non hanno avuto grandi criticità nella nuova gestione con fornitori e clienti presenti in Gran Bretagna (a parte il non aver potuto pianificare la gestione dei rapporti commerciali con adeguato anticipo), in quanto già abituate a gestire le procedure doganali negli scambi con Paesi extra UE, ve ne sono altre che si stanno confrontando in questo periodo con la nuova dinamica, (si pensi al caso di una piccola impresa che effettuava import o export solo verso Paesi europei oltre che, per l’appunto, con l’Inghilterra).
L’operatività con Paesi UE comporta, ovviamente, una mancanza di familiarità con il momento doganale e con tutte le regole particolarmente tecniche che in esso si ritrovano.
Il tema doganale nell’ambito dell’Accordo è trattato innanzitutto dalla parte seconda che è relativa al commercio, ai trasporti, alla pesca.
L’obiettivo di UE ed UK è espresso chiaramente nell’articolo GOODS.1, attraverso il quale si evidenzia come occorra “agevolare gli scambi di merci tra le parti e mantenere la liberalizzazione degli scambi di merci” delle parti contraenti.
L’origine preferenziale
Quest’ultima precisazione è di notevole importanza in quanto, in base all’articolo GOODS.5, salvo altrimenti disposto nell’Accordo, sono vietati i dazi doganali esclusivamente su tutte le merci originarie dell’altra parte.
Ai fini dell’operatività doganale, oltre al tema dell’origine della merce, assume importanza l’individuazione dello strumento per la classificazione delle merci oggetto di scambi tra le parti che è individuato nella nomenclatura tariffaria di ciascuna parte, conformemente al sistema armonizzato.
Per classificazione doganale di una merce si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in un determinato capitolo o in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato.
Ogni merce ha una propria voce doganale; ad esempio, il capitolo 1 tratta degli animali vivi; il 2 delle carni e delle frattaglie commestibili; il 3 dei pesci e dei crostacei, dei molluschi e degli altri invertebrati acquatici; il 4 del latte e dei derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati ne’ compresi altrove; il 5 di altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; il 6 delle piante vive e prodotti della floricoltura; il 7 di ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci; l’8 della frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni; il 9 del caffè, the, mate e spezie; il 10 dei cereali; l’11 dei prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; il 12 di semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi; il 13 di gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali; il 14 di materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove, etc. fino al capitolo 97 relativo agli oggetti d’arte, da collezione o di antichità.
Ogni capitolo che compone il Sistema Armonizzato ha un’ulteriore suddivisione interna; ad esempio, il capitolo 42 è relativo a lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella.
La voce 4202 prende in esame “bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta”.
La voce 4202, a sua volta, si scompone nelle sotto voci:
- Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:
4202.11 — con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati:
4202.11-10 — Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili
4202.11-90 — altri
4202.12 — con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili:
- di fogli di materie plastiche:
4202.12-11 —- Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili
4202.12-19 —- altri
4202.12-50 — di materie plastiche stampate
- di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata:
4202.12-91 —- Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili
4202.12-99 —- altri
4202.19 — altri:
4202.19-10 — di alluminio
4202.19-90 — di altre materie
Oltre alla classificazione, uno degli elementi fondamentali per la movimentazione delle merci è rappresentato dal criterio dell’origine, aspetto che assume una grande importanza economica nei casi in cui vi sia, come nel caso dell’Accordo in commento, la definizione di un’origine preferenziale che comporti l’azzeramento o la diminuzione dei dazi.
Nell’Accordo UE-Gran Bretagna tali regole sono previste all’allegato orig-2 che detta, per l’appunto, la disciplina per l’attribuzione dell’origine per singolo prodotto.
Le regole trovano applicazione “a opera di una parte a una merce originaria dell’altra parte”.
Sono considerati originari dell’altra parte i seguenti prodotti:
(a) i prodotti interamente ottenuti in tale parte; (b) i prodotti fabbricati in tale parte esclusivamente a partire da materiali originari di tale parte; e (c) i prodotti fabbricati in tale parte incorporando materiali non originari, purché soddisfino le prescrizioni di cui all’allegato ORIG-2 (Regole di origine specifiche per prodotto).
Dall’esame di tale elencazione emerge che per beneficiare della preferenza tariffaria sarà necessario che la merce ricada in una delle tre ipotesi indicate e cioè che il prodotto sia interamente ottenuto all’interno dei territori accordisti oppure che acquisisca l’origine alle condizioni indicate negli Annex Origin da 1 a 6.
La prima casistica, quella indicata alla lettera a), si realizza per i seguenti prodotti:
(a) i prodotti minerari estratti o prelevati dal suo suolo o dal suo fondo marino; (b) le piante e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti; (c) gli animali vivi ivi nati e allevati; (d) i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati; (e) i prodotti ottenuti da animali macellati ivi nati e allevati; (f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; (g) i prodotti ivi ottenuti dall’acquacoltura, se gli organismi acquatici, compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche, sono nati o allevati da materiale da riproduzione quali uova, avannotti, novellame, larve, parr, smolt o altri pesci immaturi in fase postlarvale con regolari interventi nei processi di allevamento o crescita diretti a migliorare la produzione, quali ripopolamento, nutrimento o protezione dai predatori; (h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali con una nave di una parte; (i) i prodotti fabbricati a bordo di una nave officina di una parte, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h); (j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché essa abbia diritti per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; (k) i rifiuti e gli avanzi di operazioni di produzione ivi effettuate; (l) i rifiuti e gli avanzi derivati da prodotti usati ivi raccolti, purché tali prodotti siano idonei soltanto al recupero delle materie prime; (m) i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).
Le casistiche rimanenti, invece, fanno capo alle regole di origine contenute negli appositi allegati all’Accordo; in tal caso si farà riferimento non al concetto di interamente ottenuto ma a quello di lavorazione sufficiente.
Proprio in considerazione della necessità che una lavorazione raggiunga tale minima soglia, ai fini della spendita della preferenza, l’articolo ORIG.7 prende in esame il caso della produzione insufficiente che si verifica nel caso in cui la lavorazione consista solo in una o più delle seguenti operazioni effettuate su materiali non originari: (a) operazioni di conservazione quali l’essiccazione, la congelazione, la conservazione in salamoia e altre operazioni analoghe il cui unico scopo è assicurare che i prodotti rimangano in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; (b) la scomposizione o la composizione di confezioni; (c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; (d) la stiratura o la pressatura di materie tessili e loro manufatti; (e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura; (f) la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e la brillatura dei cereali e del riso; la sbiancatura del riso; (g) le operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero allo stato solido; (h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi; (i) l’affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio; (j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione o l’assortimento, ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli; (k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio; (l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; (m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza; (n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione con acqua o con altra sostanza che non alteri di fatto le caratteristiche del prodotto, o la disidratazione o la denaturazione dei prodotti; (o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; (p) la macellazione di animali.
In base alla Nota 1 dell’allegato orig-1, le note introduttive indicano quali sono le regole da seguire per l’attribuzione dell’origine preferenziale, la modifica della classificazione tariffaria, un processo di produzione, un valore o peso netto massimo dei materiali non originari o qualsiasi altra prescrizione specificata nel presente allegato e nell’allegato ORIG-2 (Regole di origine specifiche per prodotto).
Riprendendo l’esempio utilizzato per il concetto di classificazione delle merci, la regola di origine prevede per le voci da 42.01 a 42.06 CTH oppure MaxNOM 50 % (EXW).
In sostanza, per CTH, change of tariff heading, si intende la sussistenza di un cambio di sottovoce di classificazione tra i semilavorati/materie prime non originarie utilizzate nel processo di fabbricazione ed il prodotto finito; tale “salto” di voce deve intervenire ad un livello di 4 cifre del Sistema Armonizzato.
Per MaxNOM XX% si intende il valore massimo dei materiali non originari.
Per quel che riguarda l’attestazione dell’origine, l’Accordo consente l’autodichiarazione tramite il sistema attraverso il quale si certifica l’origine delle merci nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) e nel quadro di alcuni Accordi commerciali preferenziali tra cui proprio quello tra UE e Gran Bretagna.
Per poter accedere al sistema REX occorre che gli operatori economici nazionali, che intendono certificare l’origine preferenziale con un’attestazione su fattura o su altro documento commerciale, presentino un’apposita domanda all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Dogane, compilando l’allegato 22-06 al Regolamento 2447/2015.
Gli uffici delle dogane procedono alla registrazione degli esportatori nella banca dati REX.
Al richiedente viene, in tal modo, attribuito lo status di esportatore registrato.
- Il video è reperibile sul sito internet della Commissione Europea all’indirizzo https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-001988 ↩︎


